Qui una scheda per capire come muoversi e non sbagliare
La legge sulla responsabilità sanitaria ultimamente è cambiata.
Oggi come oggi possiamo contare sulla Legge n. 24 dell’08 marzo 2017, intitolata: “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
In pratica, questa Legge parla di tre argomenti: sicurezza delle cure, sicurezza della persona che viene assistita in clinica, responsabilità professionale dei medici.
La prima cosa da fare: trovare un medico legale di parte adatto al caso
E’ chiaro che nessuno vorrebbe trovarsi in una circostanza dove deve capire se ha subito un danno per colpa di una struttura sanitaria, di un ospedale, di un medico e così via.
Per capire se questo danno esiste e, soprattutto, se c’è una qualche relazione (nesso causale) tra la condotta dei sanitari e l’evento lesivo a carico della propria persona, bisogna rivolgersi necessariamente ad un medico legale.
In gergo si dice “medico legale di parte”, nel senso che si parla con un medico professionista nominato privatamente, per avere consigli utili da lui in ordine all’eventuale esistenza di una responsabilità sanitaria che possa essere addossata ai “suoi colleghi”.
La prima cosa da sapere è che non tutti i medici legali sono disponibili a predisporre relazioni tecniche e consulenze nei confronti di medici colleghi.
Questo potrebbe essere un ostacolo per tutte quelle persone che scelgono il “fai da te” in questa materia, evitando per esempio di nominare un avvocato che abbia dimestichezza con la materia e, soprattutto, disponga dei necessari contatti con professionisti medici in grado di preparare questi particolari pareri.
L’esperienza più che ventennale ci dice però che è preferibile affidarsi ad uno studio che tratti la specifica materia, perché in questo modo molti passaggi si semplificano e diventa più facile arrivare alla soluzione del caso (positiva o negativa che sia).
Importante è selezionare i documenti giusti.
Altra importante funzione del medico legale di parte è quella di scegliere quali sono i documenti (cartella clinica, lastre, esami specialistici ecc.) che possono dimostrare il nesso tra fatto (la condotta medica maldestra) ed evento (il danno alla salute).
Il professionista quantifica poi l’invalidità in termini percentuali.
A che cosa serve l’avvocato
Praticamente a tutto; la sua opera professionale si snoda lungo tutto il complicato iter risarcitorio, addirittura (come abbiamo visto) muovendosi prima di formalizzare la domanda di risarcimento.
Spieghiamo meglio questo concetto: la scelta del giusto difensore (si perché non tutti gli avvocati praticano questa delicata materia) è necessaria in quanto:
l’avvocato ci aiuta a trovare, tra tanti, il medico legale di parte adatto al caso da risolvere (e che sarà in grado, dopo, di fronteggiare la grande preparazione tecnica del medico legale nominato dal Giudice), una volta stabilito il nesso causale tra condotta del sanitario e danno alla persona, il difensore scrive una prima lettera alle controparti (azienda ospedaliera, medico responsabile, impresa assicuratrice) per descrivere i fatti e chiedere il risarcimento,
l’avvocato può mettere in atto varie strategie per sollecitare le controparti a pagare il danno: avviare un tentativo obbligatorio di conciliazione tanto nella forma del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva) quanto nella forma (alternativa) del procedimento di mediazione ex art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, avviare dopo la causa vera e propria, continuare in corso d’opera il dialogo con le controparti per tentare di risolvere il caso senza per forza arrivare alla sentenza, agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice.
Gli ospedali sono obbligati ad assicurarsi
Importante è sapere che strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private devono essere munite di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera.
Questo vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attraverso la telemedicina.
A chi affidare il caso
Argomento delicato e non proprio semplice: vediamo come fare per non sbagliare.
Spesso le persone che cercano un aiuto di questo tipo chiedono ad amici e conoscenti, oppure su internet provano a reperire il maggior numero di informazioni possibili per arrivare a selezionare uno o più professionisti potenzialmente idonei.
Certo è che la storia professionale dell’avvocato dice tanto, quindi sarà utile andare a selezionare tutti quei difensori che hanno una specifica casistica nella materia della responsabilità medica e/o dei sinistri di un certo tipo.
Parlare con l’avvocato candidato per l’incarico sarà sicuramente un buon inizio, in quanto già dal semplice primo colloquio si capiscono moltissime cose e la persona percepisce immediatamente se è nelle mani giuste.
Parlare molto e da subito con l’avvocato; è meglio quando l’avvocato risponde personalmente al telefono e non fa rispondere da una segretaria.
Fatta la scelta, continuare il percorso insieme in un’ottica collaborativa: concordare all’inizio il compenso che si ritiene giusto pagare al proprio difensore per la sua attività, stabilire il compenso da riconoscere al medico legale di parte e così via.
Se vuoi parlare con l'avv. Pandolfi
Puoi decidere, senza impegno, di parlare con l’avv. Francesco Pandolfi perché può essere utile anche solo per avere informazioni: in 25 anni di professione ha trattato e risolto decine di casi di malasanità, anche quando sembrava impossibile arrivare al risarcimento.
Un accenno su casi trattati e giunti a conclusione con la liquidazione congrua del danno alla salute:
Cliente: Maria T. I. Danno da intervento chirurgico sbagliato, effetti dannosi a carico della colonna lombare manifestati come persistente e patologica instabilità della vertebra L5, L4 e S1 anche conseguente ad omesso apporto osseo;
Cliente: Simona C. Esiti plurimi interventi chirurgici per recidiva ernia discale L5 S1, esisti consistenti in spondilodiscite L5 S1, radicolopatia periferica L5 S1 a sx ed esiti cicatriziali conseguenti a plurimi interventi chirurgici.
Cliente: Viorel S. Paralisi ostetrica dell’arto superiore destro, atrofia testicolare sinistra.
Lo studio segue anche le domande di risarcimento per i danni indiretti subiti dai parenti delle vittime dei sinistri: nel caso si verifichi un sinistro di questo tipo, molto spesso si configurano infatti anche danni morali a carico dei familiari.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta la Redazione oppure l’avv. Francesco Pandolfi
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