Stampa questa pagina
Sabato, 08 Dicembre 2018 07:48

Come impedire accesso all'eredità digitale

Scritto da

 

Come impedire l'accesso all'eredità digitale

Oggi come oggi dobbiamo preoccuparci della nostra eredità digitale, un po’ come facciamo per le altre questioni ereditarie nel momento in cui decidiamo che è il caso di metterci mano.

Si perché, volenti o nolenti, la nostra esistenza è doppia: la dimensione fisica si accompagna alla dimensione virtuale.

Mentre la nostra vita fisica procede (e dentro questa vita nascono interessi e si possono accumulare beni materiali) anche quella digitale fa il suo corso ed è, alla fine, né più né meno che il risultato delle varie attività virtuali che abbiamo creato.

Pensiamo, solo per fare qualche esempio, alla creazione e gestione di profili social, all’utilizzo di banche dati, all’home banking, piattaforme, portali, p.e.c. e così via.

Piano piano, spesso neppure ce ne accorgiamo, prende corpo un’imponente massa di dati, connessioni, rapporti: una rete nella più vasta rete web.

Ebbene, dal punto di vista del diritto, il risultato di queste costruzioni virtuali merita protezione, durante e dopo la nostra esistenza fisica.

E’ giusto, allora, pensando al creatore di questa massa di dati, mettere in campo un meccanismo che lo protegga e che, poi, tuteli questa “eredità”?

La risposta e si.

Il tema è stato studiato accuratamente in sede europea.

Il notariato italiano ha iniziato ad accostarsi alla materia nel 2007.

L’avvocatura più recentemente ha avviato capillari percorsi di studio.

Ultimamente, il nostro Ordinamento ha dato vita ad un decreto legislativo in grado di applicare quelle regole di base poste a tutela dei diritti riguardanti le persone decedute.

Tra queste regole, quella che qui più ci interessa è la seguente:

per vietare l’accesso alla propria eredità digitale è necessario predisporre una dichiarazione scritta, da presentare al titolare del trattamento dei dati oppure comunicandola a quest’ultimo.

 

 

Indice

Che cos’è l’eredità digitale

Come bloccare gli archivi che contengono dati

Che cosa dice la Legge

Come fare la dichiarazione

Cosa si vuole ottenere con la dichiarazione

Cosa può fare l’avvocato

 

 

Che cos’è l’eredità digitale

Che cos’è un’eredità digitale?

Bene: l’eredità digitale è il patrimonio di dati (i files o, ad esempio, il contenuto dell’archivio di posta elettronica in cloud) appartenuto in vita alla persona di cui si parla.

Tale massa di dati ha una rilevanza notevole per molte persone.

La prima tra queste persone è il diretto interessato ai dati stessi: pensiamo a chi, quando era in vita e mentre lavorava, ha gestito ed immagazzinato una grande quantità di dati e ha posto in essere contratti e connessioni transnazionali, con imprese oltreoceano.

Poi possono avere interesse a conoscere questi dati i familiari del proprietario, oppure i terzi che hanno avuto un rapporto con quella persona quando era in vita.

 

 

Come bloccare gli archivi che contengono dati

Come dicevamo all’inizio, è bene sapere che questi archivi possono essere bloccati, quindi in una certa misura resi inaccessibili alle altre persone, eredi e legatari.

Questa possibilità è riconosciuta in linea generale.  A meno che non si tratti di una forma di accesso ai dati personali della persona deceduta richiesto per ragioni di tutela patrimoniale, o magari per far valere un diritto in giudizio: in questo caso l’accesso sarà consentito.

Ultimamente la Legge si è molto interessata a questo fenomeno giuridico, vista anche la rilevanza degli interessi in gioco.

 

 

Che cosa dice la Legge

Oggi, in pratica, è stabilito per legge che l’esercizio dei diritti relativi ai dati personali del defunto è precluso se l’interessato abbia vietato espressamente l’esercizio dei diritti sui propri dati personali da parte dei terzi.

Che cosa è permesso allora dalla legge rispetto alla massa di dati di cui parliamo?

In pratica, è permesso il divieto di accesso ai dati dopo la morte della persona interessata.

Per avere un punto di riferimento della disposizione normativa di cui si parla, ecco il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2018) che detta regole per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

All’interno di questo decreto, la norma che ci interessa è l’art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute):

  1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

  2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

  3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

  4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

  5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Per completezza, i diritti di cui parla questo articolo sono:

diritto di accesso dell’interessato,

diritto di rettifica dei dati personali inesatti,

diritto alla cancellazione (oblio) dei dati personali senza ritardo,

diritto di limitazione del trattamento,

diritto a ricevere la notifica della rettifica o cancellazione dei dati,

diritto alla portabilità dei dati,

diritto di opporsi al trattamento dei dati personali,

diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate.

 

Come fare la dichiarazione

In questo paragrafo vediamo come è meglio procedere per preparare la dichiarazione.

Per scrivere una valida dichiarazione, rendendo esplicito il divieto di accesso ai dati predetti dopo la morte della persona interessata, la volontà di bloccare l’accesso deve essere manifestata in modo espresso.

La dichiarazione scritta deve necessariamente avere questi caratteri:

  • chiarezza,
  • specificità,

inoltre deve essere espressione di libertà ed informazione.

Non sono ammesse forme dichiarative vaghe o indeterminate.

Da quanto illustrato emerge lo scopo della Legge: assicurare il rispetto della volontà della persona interessata riguardo la sua eredità digitale, cioè la massa di informazioni su quella persona in possesso del gestore del servizio, in quanto memorizzate su un archivio di posta elettronica, sui social o qualsiasi altro apparato digitale.

 

 

Cosa si vuole ottenere con la dichiarazione

In questo paragrafo vediamo il fine cui tende la dichiarazione.

La persona interessata vuole ottenere, dopo la sua morte, il blocco dell’accesso ai suoi dati da parte di altre persone.

In pratica vuole impedire che, dopo la sua morte, altri esercitino i diritti sui suoi dati personali.

Questa contromisura è valida in generale anche se, nello specifico, va ricordato che la dichiarazione recede quando vi sono ragioni particolari che giustificano l’accesso ai dati.

Per cui: in casi dove una terza persona agisca a tutela dei propri diritti patrimoniali magari perché è erede o avente causa, la volontà del deceduto è destinata a fare un passo indietro e l’accesso è consentito.

La stessa situazione si verifica quando un terzo intende far valere in giudizio i suoi interessi.

 

 

Cosa può fare l’avvocato

In questo paragrafo vediamo quale supporto può offrire l’avvocato per questa delicata attività.

L’avvocato è un consulente in grado di svolgere numerosi compiti; tra questi, può affiancare la persona interessata per mettere in pratica l’attività di cui parliamo.

Può quindi occuparsi, previo incarico, della preparazione della dichiarazione che, come si è visto, deve avere contenuti ben precisi.

Ovviamente può dare aiuto ed assistenza anche per tutte le formalità successive, necessarie per portare a compimento l’attività nei modi previsti dalla Legge o, ad esempio, per ciascuna delle singole attività relative ai diversi diritti sopra elencati.

Inoltre, può ricevere l’incarico per far sì che la volontà post mortem della persona sia effettivamente rispettata.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 5940 volte Ultima modifica il Sabato, 08 Dicembre 2018 08:04
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858