Lunedì, 27 Gennaio 2020 09:22

Mio padre sorvegliato speciale tanti anni fa: rischi per le armi

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Come ben sappiamo, a chi chiede il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia il Questore risponde in due modi: accorda il rinnovo o lo respinge.

Il secondo è il caso in cui, ad esempio, l’amministrazione si convince che l’affidabilità della persona è venuta meno visti alcuni controlli effettuati con persone, magari stretti familiari, che annoverano precedenti.

A questo punto, in caso di respingimento dell’istanza di rinnovo, che fare?

Conviene o non conviene presentare il ricorso?

 

 

 

Come vedremo, conviene presentare il ricorso al Tar.

 

 

Ovvio che l’argomento proposto nell’articolo è solo un pretesto, uno spunto per esaminare più da vicino situazioni somiglianti e che riguardano il contesto socio familiare, partendo dalla considerazione che di solito fa la Questura in questi casi, cioè in pratica: da una loro valutazione riguardante quel contesto non emergono, a detta dell’amministrazione, garanzie sufficienti affinché la persona possa essere ritenuta incapace di abusare del titolo di polizia.

 

Bene: si tratta di domande legittime che si pongono in tanti; qui cerco allora di dare una risposta, sia pur in sintesi.

 

La premessa doverosa da fare è che in questa materia disponiamo di un numero veramente elevato di sentenze, di primo e secondo grado.

 

Ultimamente anche la Prima Sezione del Tar Palermo si è pronunciata sulla questione posta dal titolo, ossia mio padre sorvegliato speciale tanti anni fa: rischi per le armi e lo ha fatto con la sentenza n. 200/2020 pubblicata il 22.01.2020, favorevole per il ricorrente  ( vedi anche: reati).

 

 

Il criterio ricavabile dalla giurisprudenza, in estrema sintesi, è questo.

 

In prima battuta si ripropone la regola di sempre: in materia di armi l’Autorità esercita un ampio potere discrezionale.

La natura dell’atto finale non la esime però dalla regola dell’adeguatezza dell’istruttoria e, soprattutto, della motivazione  ( vedi anche: https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/396-armi-mi-hanno-controllato-con-persone-controindicate ).

 

Quindi, applicando il criterio al caso di respingimento dovuto alle dubbie frequentazioni, bisogna capire nello specifico se l’Autorità ha effettuato valutazioni pertinenti e coerenti, oppure queste sono state irrazionali e arbitrarie  (vedi anche poteri-dell'-autorita-amministrativa ).

 

Di base, per comprendere questo fondamentale passaggio è necessario esaminare ogni singolo episodio relativo a ciascun singolo controllo con le persone controindicate e, dopo questo esame, vedere se questi controlli e contatti hanno avuto una reale incidenza sull’affidabilità della persona interessata al rinnovo.

 

Nello specifico, se i dubbi dell’amministrazione si concentrano sul fatto che sia mio padre la persona controindicata, con il quale magari non convivo da anni e che per altro aveva precedenti penali decadi fa, quando io non ero neppure nato, allora la questione va sviscerata per bene, proprio per comprendere se le valutazioni che la Questura sta facendo sulla mia affidabilità sono pertinenti o completamente fuori luogo.

 

Ad esempio, tanto per comprendere subito i termini della questione, per restare sull’esempio tratto dalla sentenza di Palermo:  

l’amministrazione non ha preso in considerazione il fatto che il padre del ricorrente non è mai stato tratto a giudizio né condannato per fatti aventi rilevanza penale; è stato invece sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. (per la durata di un anno) ma 30 anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato e prima ancora della nascita del ricorrente; non risulta dal provvedimento qualsiasi elemento attuale che possa farlo ritenere soggetto controindicato, posto peraltro che è pure stato riabilitato dalla Corte d'Appello; inoltre il ricorrente non convive da anni con il genitore e non è mai stato destinatario di sentenze penali di condanna, né risultano procedimenti penali a suo carico; cosa importante poi è che il ricorrente è titolare di licenza di porto di fucile uso caccia dal 2008 e, dunque, gli è stato in precedenza concesso il porto d’armi per uso caccia senza che le circostanze predette (la sola parentela con il padre) abbiano mai assunto alcuna rilevanza nel giudizio di affidabilità che lo ha di volta in volta interessato.  

 

 

 

Dunque, in conclusione, il ricorso in casi come questo serve, in quanto è l’unico strumento difensivo messo a disposizione della persona interessata per far valere i propri diritti ed interessi, in situazioni dove il Ministero dell’Interno non compie una corretta lettura dei dati di cui dispone per il rinnovo della licenza.

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Letto 4907 volte Ultima modifica il Lunedì, 27 Gennaio 2020 15:14
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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