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Venerdì, 07 Febbraio 2020 12:03

Rinnovo pda: cancellare denuncia dai terminali giudiziari

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Rinnovo pda.  

 

Volevo porre alla sua attenzione la mia personale situazione in fase di rinnovo.

 

Nel 200x ad un posto di blocco a xxxxx i carabinieri mi trovarono in possesso di un coltellino di 7 cm, che usavo per lavoro in quanto allora facevo il corriere e usavo il coltellino per aprire i sacchi, e mi accollarono una denuncia per "arma atta a offendere".

 

Premetto che da allora ho rinnovato il Pda già due volte, però ogni volta i carabinieri lo mandano alla questura zonale e questa, a sua volta, lo spedisce a quella della provincia e per 4 - 5 mesi devo andare avanti e indietro in questura e trovare qualche "santo" che mi aiuta.

 

Le volevo chiedere se è possibile cancellare definitivamente questa denuncia dai terminali giudiziari romani e come fare.

 

 

 

 

Rispondo partendo dai dati normativi.

  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRESSO IL C.E.D. DELLE FORZE DI POLIZIA 

Art. 10 Legge 121/1981 come modificato dall’art. 175 comma 3 del D. Lgs. 196/2003

 

 

Il  controllo  sul  Centro  elaborazione  dati  e'  esercitato  dal Comitato  parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge  24  ottobre  1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi  nonche' di  dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza riferimenti nominativi.

 

Il  Comitato  puo'  ordinare  la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell'articolo 7. Il  Comitato  puo' farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o del Ministero dell'interno.

 

I  dati  e  le  informazioni  conservati  negli  archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto  attraverso  l'acquisizione  delle fonti originarie indicate nel  primo  comma  dell'articolo  7,  fermo restando quanto stabilito dall'articolo 141 del codice di procedura penale.

 

Quando nel corso di un  procedimento  giurisdizionale  o amministrativo viene rilevata la erroneita'  o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimita' della loro raccolta, l'autorita' procedente ne da' notizia al Comitato parlamentare, per i conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell'articolo 7.

 

Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui  ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, puo' avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario e' pendente il procedimento medesimo, perche' compia  gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti.

 

Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione  della  pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare.   

 

Avverso tale ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione.

 

D.P.R. n. 15 del 2018, l'art. 10, comma 3, lett. F i dati relativi ad attività  di polizia giudiziaria  conclusa  con provvedimento  di  archiviazione  -  20   anni   dall'emissione   del provvedimento.

 

 

 

RISPOSTA

La Sua domanda prevede la seguente risposta.

 

I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti da cui i dati stessi hanno avuto origine, nel suo caso dal comando dei Carabinieri che ha eseguito il sequestro del coltello e ha curato la relativa comunicazione all’autorità giudiziaria.

 

Ciò posto, accade che al momento del deposito dell’istanza per il rinnovo del porto d’armi, l’ufficio ricevente trasmette gli atti alla Questura/Commissiariato di PS competente, allegando una nota informativa inerente le vicende di polizia/giudiziarie a suo carico, tratte sia dagli atti in possesso di detto ufficio che dalla banca dati delle forze di polizia.

 

Per tale ragione, puntualmente, lei riscontra il medesimo problema ad ogni procedimento di rinnovo.

 

Per quanto concerne la richiesta di cancellazione del dato, l’art.  10 comma 3 della legge 1 aprile 1981 n. 121, è necessario chiarire che la richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati personali trattati nel CED del Dipartimento P.S può essere valutata solo se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o regolamento. 

 

Diversamente saranno trattenuti per una durata di 20 anni,  D.P.R. n. 15 del 2018, l'art. 10, comma 3, lett. f) e, quindi, si potrà procedere al solo aggiornamento.

 

A conclusione dell’iter che verrà illustrato di seguito, la sua posizione memorizzata dal centro elaborazione dati delle forze di polizia risulterà completamente aggiornata con conseguenti riflessi positivi per la trattazione della pratica in futuro.

 

L’ufficio incaricato del rinnovo del PDA avrà, da subito, contezza dell’intera vicenda e non sarà necessario effettuare ulteriori accertamenti in merito.

 

Aggiungo che al termine della procedura, in realtà, otterrà un doppio aggiornamento: da una parte quello ottenuto sulla sua posizione in banca dati e dall’altro quello che, indirettamente, attraverso le procedure che attuerà il ministero, si realizzerà agli atti del comando di polizia che ha prodotto l’inserimento e che custodisce il dato.

 

Per tali ragioni è opportuno procedere all’aggiornamento dei dati in questione in modo tale che alla prossima verifica lei non debba più confrontarsi con la stessa problematica.

 

 

 

COME FARE PER RISOLVERE

La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere al Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione della Polizia Criminale, la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

 

Esperiti i necessari accertamenti, l’Ufficio le risponderà, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.

 

L’Ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali che, quale Autorità nazionale di controllo del Centro Elaborazione Dati, esercita il relativo controllo sul trattamento dei dati personali.

 

Nella prima fase, quindi, lei eserciterà il diritto di accesso al fine di verificare l’effettiva esistenza del dato a suo carico circostanziando, quanto più possibile, il dato che si ricerca, suggerisco a tal proposito, qualora ne sia ancora in possesso, di allegare la copia del verbale di sequestro alla richiesta che effettuerà compilando il modulo di richiesta a cui dovrà allegare anche la copia fotostatica e firmata di un documento di identità in corso di validità.

 

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata, con raccomanda a/r, a: Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale Via Torre di Mezzavia, 9 00173 Roma.

 

Se titolare di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potrà trasmettere la documentazione all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al riguardo, se intende utilizzare quest’ultimo mezzo le consiglio di verificare che i documenti inviati siano pienamente leggibili e contengano un idoneo recapito (postale o PEC) dove lei possa agevolmente ricevere la risposta.

 

Nel caso in cui alla richiesta non sia fornita una risposta ritenuta soddisfacente, potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali Piazza Venezia n. 11 00187 Roma Tel.: (+39) 06.696771 Fax: (+39) 06.69677.3785 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Una volta acquisita la risposta da parte del Ministero, nell’ipotesi sia conferma la presenza del dato e che esso non sia registrato in violazione delle norme che regolano la materia, si passa alla seconda fase ovvero, al fine di procedere alla rettifica/aggiornamento del dato si dovrà compilare ed inviare sempre all’indirizzo sopra indicato il mod. 2A (in allegato) a cui dovrà aggiungere la documentazione comprovante l’aggiornamento del dato che si richiede.

 

Ad esempio, potrebbe trattarsi di un decreto archiviazione relativo al procedimento penale instaurato a seguito del sequestro del coltello, oppure un decreto di condanna oppure una sentenza di assoluzione.

 

Tale documentazione dovrà essere da lei acquisita presso la Procura della Repubblica del Tribunale competente.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 4667 volte Ultima modifica il Venerdì, 07 Febbraio 2020 12:31
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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