Diritti riguardanti le persone decedute. Assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del defunto: come fare per accedere ai dati personali; quali rimedi prevede oggi la legge italiana.
Accesso ai dati e giudici italiani
Accesso ai dati e ordine giudiziale
Accesso ai dati e diritti delle parti
Accesso ai dati: come fare ricorso
Accesso ai dati e giudici italiani
Bisogna sapere che non solo i giudici di altri Stati, ma anche i tribunali italiani si possono occupare, e se ne occupano, di questa delicata materia.
Ad esempio, il Tribunale di Milano ha affrontato la questione, risolvendola a favore dei richiedenti con una innovativa sentenza, pubblicata il 09.02.2021.
Una pronuncia assai utile sicuramente per i principi che fissa e, poi, indirettamente anche per le persone che in ipotesi potrebbero venire a trovarsi in una situazione analoga, magari non sapendo cosa fare, come orientarsi, come fare.
Accesso ai dati e ordine giudiziale
Detta in due righe: il giudice italiano ha ordinato alla Apple di fornire ai genitori del figlio -deceduto in incidente stradale- i dati salvati nel cloud.
In pratica ha condannato l’azienda a fornire ai genitori le chiavi di accesso per recuperare foto e video registrati attraverso il suo I phone X, andato distrutto nell'impatto, ma salvati nel cloud e che la società si rifiutava di consegnare per motivi di tutela della privacy.
Prima della causa l’azienda ha fatto ostruzionismo appellandosi a norme oltre confine, ma gli impedimenti sono stati rimossi a seguito del ricorso e della sentenza in questione, emessa dal tribunale italiano.
Il succo dell’interessante ed utile decisione sta nella normativa applicabile.
Accesso ai dati e diritti delle parti
Andiamo allora a vedere la parte tecnica della decisione: anche se si tratta di considerazioni un po’ articolate e in apparenza complesse, vediamo lo stesso di che cosa si tratta vista la loro estrema utilità ed attualità.
Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha introdotto una nuova disposizione nel Codice in materia di protezione dei dati, l'art. 2-terdecies, dedicata al tema della tutela post-mortem e dell'accesso ai dati personali del defunto.
La disposizione (Diritti riguardanti le persone decedute) prevede che: "i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione".
Il legislatore non chiarisce se si tratti di una acquisto mortis causa o di una legittimazione iure proprio, limitandosi a prevedere quello che la più attenta dottrina ha qualificato in termini di "persistenza" dei diritti oltre la vita della persona fisica (diritti che prevedono il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione di trattamento, di opposizione, ma anche il diritto alla cancellazione ed alla portabilità dei dati), persistenza che assume rilievo preminente a livello dei rimedi esperibili.
La regola generale prevista dal nostro ordinamento dunque, è quella della sopravvivenza dei diritti dell'interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati all'esercizio dei diritti stessi.
Il secondo comma introduce un doppio limite alla possibilità di esercizio post mortem dei diritti dell'interessato: "L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata".
Così come previsto dalla legge sulle direttive anticipate di trattamento (laddove, all'art. 4 della legge 22 dicembre 2017 n. 219, consente ad ogni persona - maggiorenne e capace di intendere e di volere - di "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari"), anche nel caso in esame il legislatore - nell'ottica della tutela dei medesimi diritti alla dignità ed all'autodeterminazione (diritti che riguardano sia la dimensione fisica della persona che quella che attiene al rapporto con i dati personali che esprimono e realizzano una parte dell'identità della persona stessa) ha espressamente valorizzato l'autonomia dell'individuo, lasciandogli la scelta se lasciare agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure sottrarre all'accesso dei terzi tali informazioni.
Il terzo comma prevede requisiti sostanziali e formali per la manifestazione di volontà dell'interessato ("La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma").
Infine, mentre il quarto comma dispone che la volontà espressa dall'interessato è sempre suscettibile di revoca o modifica, il quinto comma, in un'evidente ottica di bilanciamento, precisa che il divieto in oggetto "non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi".
Per tornare al caso esaminato dai giudici di Milano i ricorrenti, unici eredi del ragazzo deceduto (uno chef), chiedono di poter avere accesso alle informazioni ed ai dati personali riferibili agli account del loro defunto figlio, per poter realizzare un progetto che possa servire a mantenerne vivo il ricordo.
Dice il saggio magistrato: è evidente come i ricorrenti, genitori del defunto, siano legittimati ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio figlio improvvisamente venuto a mancare.
La possibilità di recuperare parte delle immagini relative all'ultimo periodo di vita del giovane e la volontà di realizzare un progetto che, anche attraverso la raccolta delle sue ricette, possa tenerne viva la memoria e il legame esistente tra genitori e figli costituiscono elementi che portano a ravvisare l'esistenza delle "ragioni familiari meritevoli di protezione" richieste dalla norma.
Accesso ai dati: quale ricorso presentare
Il rimedio che la legge italiana mette a disposizione delle persone interessate, degli aventi diritto, è il ricorso d’urgenza, anche conosciuto come ricorso ex art. 700 c.p.c.
Si tratta di una forma di tutela preventiva, che può essere accordata in quanto necessaria ad evitare che il diritto venga, in modo irreparabile, pregiudicato nelle more del giudizio di merito.
Pertanto, il provvedimento cautelare per cui si ricorre in via d'urgenza deve essere: 1) ammissibile; 2) sorretto dal c.d. fumus boni iuris; 3) caratterizzato da un periculum in mora.
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