Proroga Superbonus 110%. Regola delle spese sostenute fino al 31.12.2021 e delle spese sostenute dall’01.01.2022 al 30.06.2022. Prolungamento della maxi detrazione.
Aggiornamenti
Si susseguono gli aggiornamenti sulla disciplina del Superbonus 110%.
In rete molte autorevoli fonti si avvicendano nel fornire notizie e schede sulle novità in materia.
Il Sole 24Ore ne fornisce diverse, dalle quali prendiamo spunto.
Come si sa, il Superbonus è una agevolazione fiscale che eleva al 110% l'aliquota di detrazione di spese sostenute a fronte di taluni interventi sugli immobili in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico nonché di installazione di impianti fotovoltaici.
La misura si aggiunge alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità relativamente a tale incentivo fiscale, sia prorogando le scadenze per usufruirne, sia ampliando il relativo ambito di applicazione.
Scadenze
Per quanto riguarda le scadenze, in particolare, il Superbonus è stato prorogato per la maggior parte dei casi al 30 giugno 2022, e quindi tutte le spese rimaste a carico dei contribuenti e connesse agli interventi previsti dall'art. 119, D.L. 34/2020 e successive modificazioni, possono godere del 110% se sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.
La concessione di ulteriori sei mesi rispetto alla scadenza originaria (31 dicembre 2021) è connessa al solo fatto di permettere di ultimare i lavori che hanno stentato a partire a causa delle continue modifiche all'impianto normativo.
La particolarità di tale proroga prevede che:
- l e spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rimaste a carico dei contribuenti, nel caso della detrazione in dichiarazione dei redditi, seguano la vecchia regola della detrazione in 5 quote annuali costanti;
- le spese sostenute dall'1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 verranno detratte in 4 quote annuali costanti. Ciò anche se le stesse sono connesse ai medesimi interventi iniziati negli anni 2020 e 2021.
La proroga è stata concessa anche ai condomini: quest'ultimi sono, infatti, fra i soggetti destinatari del Superbonus ai sensi dell'art. 119, c. 9, D.L. 34/2020.
Per quanto concerne gli IACP o gli enti assimilati che gestiscono o possiedono i complessi di edilizia popolare, la scadenza originaria fissata al 30 giugno 2022, è stata prorogata al 31 dicembre 2022.
Anche in questo caso, qualora si detraggano le spese in dichiarazione vi sarà la seguente alternativa:
- le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e rimaste a carico degli IACP o dei soggetti a loro assimilati verranno detratte in 5 quote annuali costanti;
- le spese sostenute dall'1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 potranno, invece essere detratte in 4 quote annuali costanti.
È stato, inoltre, previsto, in caso di stato avanzato dei lavori, ossia almeno il 60% dell'intervento complessivo, un prolungamento della maxi detrazione per altri sei mesi. In particolare:
- per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali al 30 giugno 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati dagli Iacp per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
La Legge di Bilancio 2021 ha poi, come sopra accennato, ampliato l'ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, dell'incentivo fiscale in esame.
Nuove fattispecie ammesse
Le nuove fattispecie ammesse sono le seguenti:
le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Si tratta di una vera e propria svolta per tutte quelle villette bifamiliari considerate condomini e che erano rimaste escluse dall'incentivo fiscale;
gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente; si tratta di un importante semplificazione, consentendo l'applicazione del Superbonus 110% anche per quei tetti delimitanti sottotetti non riscaldati ma non definibili come "intercapedine" e, pertanto, non coibentabili: tuttavia, essendo la dizione introdotta alquanto generica, creando una differenza sostanziale nella riqualificazione del tetto con il Superbonus 110% e il tradizionale Eobonus, sarà molto probabilmente oggetto di successivi chiarimenti;
gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché, al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ovvero anche qualora siano effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni. Questi interventi sono ammessi alla detrazione del 110% se realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, cioè cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche;
gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo Stato di Emergenza. È stato previsto un accesso al Superbonus 160% in alternativa al contributo per la ricostruzione e un accesso al Superbonus 110% per gli importi eccedenti il contributo per la ricostruzione.
La detrazione del Superbonus è valida sia per gli interventi di efficientamento energetico che di miglioramento sismico;
l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, ad esempio il garage.
Fonte: Quotidiani Del Sole 24 Ore / Norme & Tributi Plus Diritto
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