Pubblica sicurezza. Licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Diniego rilascio. Assenza di specchiata o buona condotta ex art. 43 T.U.L.P.S. Precedenti penali non attuali.
L’esistenza di indagini penali che interessano una persona nell’arco di un certo periodo di tempo che, però, non portano ad alcuna condanna penale ma, anzi, a sentenze di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, non possono essere utilizzate con disinvoltura dal Ministero dell’Interno per non accogliere l’eventuale istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo.
Sembra una considerazione scontata ma, in realtà, non lo è, almeno se ci si sofferma a riflettere su quante volte questioni come questa vengono portate all’attenzione dei tribunali amministrativi.
Una di queste è quella affrontata e risolta, a favore del privato, dal Tar Toscana Sez. 2, con la sentenza n. 73 del 19.01.2021.
Una sentenza esemplare, dove l’amministrazione subisce anche una pesante condanna alle spese di lite.
La sostanza della decisione è presto detta.
Le iscrizioni più rilevanti a carico dell’interessato risultano superate o da pieni proscioglimenti, in sede di udienza preliminare, o da sentenze dibattimentali di piena assoluzione perché il fatto non sussiste; mentre le altre contestazioni o non hanno avuto alcun seguito negli anni o sono state oggetto di revoca.
Insomma niente su niente o, per dirla come un saggio Avvocato che ho avuto l'onore di seguire in passato: dal niente viene niente e sul niente non si costruisce niente.
In conclusione e per rispondere alla domanda che pone il titolo del post: per eliminare l’incidenza dei precedenti penali non più attuali, all’interno del procedimento amministrativo, occorre presentare le opportune osservazioni difensive e, se non dovessero bastare, muoversi senza esitazione con il ricorso verso il tribunale competente.
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