Banche e intermediari finanziari. Le regole da applicare per valutare se una segnalazione alla Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto o no. Il risarcimento del danno.
Indice
Le norme da conoscere
Il parere della Cassazione
I controlli prima della segnalazione
In pratica
Le norme da conoscere
La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia è governata da tante norme stratificate.
Per sapere se si ha diritto ad un risarcimento del danno per illegittima segnalazione è consigliabile prima documentarsi e conoscere le regole del gioco.
Allora, andiamo a vedere queste norme.
La segnalazione venne regolata in origine dalla Delib. CICR 16 maggio 1962 e dal Decreto Ministeriale Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi del R.Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375, articolo 32, lettera h (successivamente abrogato dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993).
Oggi la segnalazione dei crediti insoluti alla Centrale Rischi [1] è disciplinata principalmente (ma non solo):
(a) dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 53, comma 1, lettera (b), articolo 67, comma 1, lettera (b) e articolo 108 (Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), i quali hanno attribuito alla Banca il potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto "il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni";
(b) dalla Delib. del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994), assunta ai sensi delle ricordate norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con la quale è stato affidato alla Banca d'Italia il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, e le è stato conferito il potere di determinare le modalità con cui gli enti erogatori di credito debbono comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati;
(c) dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, "nella veste di Presidente del CICR", dell'11 luglio 2012, n. 663, il quale ha ribadito (inutilmente) la delega alla Banca d'Italia a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento della Centrale Rischi;
(d) dalle successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d'Italia, ed in particolare, per quanto qui rileva, dalle "Istruzioni per gli intermediari creditizi" di cui alla Circolare della Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 19 Aggiornamento, in vigore dal 1 marzo 2020.
L'appostazione a sofferenza (di un credito insoluto) implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sè condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.
Ora, la Cassazione [1], nell'interpretare il blocco normativo appena riassunto e la norma regolamentare appena trascritta, ha già in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perchè questi sia inadempiente.
I controlli prima della segnalazione
Quella segnalazione presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.
Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c.; oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione; od ancora quello che intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi.
Naturalmente ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o l'usurarietà del tasso soglia per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi.
Ma se da un lato la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca
-) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero fondate;
-) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
E' infatti evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi), ne' sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose, ne' sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili.
E va a se' che, sotto quest'ultimo aspetto, puo' costituire una condotta colposa anche l'aver sollevato in sede stragiudiziale eccezioni rivelatesi infondate, senza preventivamente avere almeno acquisito il parere d'un esperto.
Insomma, la segnalazione alla Centrale dei Rischi deve restare una conseguenza giuridica dell'inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza dell'avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto.
Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore alla Centrale dei rischi, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull'accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle.
Nella causa di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano spetterà a chi agisce dimostrare la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione; la colpa del creditore; l'esistenza del danno; il nesso di causa tra colpa e danno.
[1] Corte di Cassazione Sez. 3 civile, Ordinanza n. 3130 del 09.02.2021.
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