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Giovedì, 14 Ottobre 2021 12:00

Incidente a causa di insidia stradale

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Principi indicati dalla Cassazione per chiedere il risarcimento dei danni in caso di incidente derivante da insidia stradale.

 

 

 

Responsabilità per cose in custodia

Compiti dell’ente proprietario

Obbligo di segnalare le insidie

Obbligo della custodia estesa

Obbligo di adottare misure di sicurezza

Colpa del custode della strada

Domanda di risarcimento del danneggiato

Responsabilità del custode

Assistenza legale

 

 

 

Siamo sul generale tema della responsabilità per la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada.

 

A questo proposito vediamo tutti i principi fissati dalla Corte di Cassazione [1], molto importanti per chi subisce un danno e vuole chiedere il risarcimento.

 

 

 

Responsabilità per cose in custodia

Dice la Corte: è configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'articolo 2051 c.c. a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade), stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.

 

 

 

Compiti dell’ente proprietario

Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito, mentre per le strade vicinali di cui all'articolo 2 C.d.S., comma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

 

Al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari) sono tenuti a provvedere:

 

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi;

 

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

 

c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

 

 

 

Obbligo di segnalare le insidie

La Corte ha poi sottolineato come l'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia concerne non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicchè non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati.

 

 

 

Obbligo della custodia estesa

La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non e' quindi limitata alla sola carreggiata, ma si estende ai margini della carreggiata ("banchina") e altresì, ancora più ampiamente, ai margini gli elementi accessori e pertinenze, anche inerti, atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in particolare in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni.

 

La custodia in questione si estende dunque anche alle cunette, alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede.

 

 

 

Obbligo di adottare misure di sicurezza

La circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada comunque non esime la P.A. dal valutare se la medesima possa in concreto costituire un rischio per l'incolumità degli utenti della strada.

 

La condotta rimane infatti connotata come colposa non solo in caso di inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica) ma anche in caso di violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica.

 

 

 

Colpa del custode della strada

In altri termini, il custode delle strade e relativi accessori e pertinenze risponde non solo a titolo di colpa specifica per violazione di norme speciali  ma anche a titolo di colpa generica per difetto della diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del neminem laedere di cui all'articolo 2043 c.c.

 

 

 

Domanda di risarcimento del danneggiato

Dunque, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di suoi accessori e pertinenze, e' secondo le regole generali in tema di responsabilità civile tenuto a dare la prova che in relazione alle circostanze del caso concreto i danni subiti derivano dalla cosa.

 

Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e che questo deriva dalla cosa in custodia.

 

Derivazione la cui prova puo' essere data anche per presunzioni.  

 

 

 

Responsabilità del custode

Nel configurare la responsabilità oggettiva del custode, l'articolo 2051 c.c., prevede, in deroga alla regola generale di cui al combinato disposto degli articoli 2043 e 2697 c.c., l'inversione dell'onere della prova, il custode potendo vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito.  

 

Deve pertanto provare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del neminem laedere.

 

Quale presunto responsabile il custode può se del caso provare il concorso di colpa del danneggiato.  

 

Come vedi si tratta di regole specifiche da rispettare per non commettere errori nella domanda risarcitoria.

 

 

 

Assistenza legale

Dispongo di tante sentenze in materia: vuoi conoscerle?

 

Se hai bisogno di assistenza legale per chiedere il risarcimento danni, scrivimi o chiamami.

 

 

 

[1] Corte di Cassazione, Sez. 3 civ, sentenza n. 19610 del 09.07.2021.

 

 

 

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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