Per cambiare un nome o cognome bisogna rivolgersi al Prefetto.
Se sei nato e residente all’estero
Se sei nato in Italia e residente all’estero
Se sei nato all’estero e residente in Italia
Motivi eccezionali della richiesta
Assistenza legale per cambiare nome
Hai l’esigenza di cambiare il tuo cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o per altri motivi?
Bene: devi intraprendere e seguire un apposito procedimento.
Sappi che il procedimento di cui ti parlo è predisposto dal Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 3/11/2000), così come modificato dal D.P.R. n. 54/2012.
Se intendi cambiare il tuo cognome, o aggiungerne un altro, devi essere autorizzato dal Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, il tutto tramite istanza in bollo.
Il Prefetto assume le informazioni sulla tua domanda, curandone l’istruttoria.
Se la tua richiesta appare meritevole di essere presa in considerazione, sarai autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della tua domanda.
Questa affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.
Se sei nato e residente all’esteroSe sei nato e residente all’estero, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedi;
Se sei nato in Italia e residente all’estero
Se sei residente all’estero ma nato in Italia, l’affissione deve essere effettuata oltre che all’albo dell’ufficio consolare, anche all’albo pretorio del comune di nascita;
Se sei nato all’estero e residente in Italia
Se, infine, sei nato all’estero ma residente in Italia, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.
Con il decreto con cui si autorizzano le affissioni, si può prescrivere che tu debba notificare a determinate persone (eventualmente interessare al cambiamento richiesto) il sunto della tua domanda.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla tua domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
L’opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.
Trascorso questo termine di 30 giorni senza che sia proposta opposizione, devi presentare alla Prefettura competente un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del cognome richiesto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
Qualunque cittadino che intende cambiare nome o aggiungerne un altro al proprio oppure vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale deve farne domanda (esente da bollo) al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Il Prefetto, esperita l’istruttoria di rito, se ritiene la domanda meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a far eseguire le affissioni negli stessi termini sopra indicati.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
La richiesta in tutti i casi suindicati può essere presentata solo da cittadini italiani.
La domanda deve essere presentata in Prefettura e sottoscritta da te in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria allegando fotocopia di un documento di riconoscimento. Per i minori la domanda va redatta e sottoscritta da entrambi i genitori.
Nei casi di istanze presentate da cittadini residenti all’estero, queste saranno inoltrate per il tramite dell’autorità consolare al Prefetto del luogo di ultima residenza in Italia e cioè del comune di iscrizione all’AIRE.
Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia perché nato all’estero, competente a provvedere sulla istanza sarà ugualmente il Prefetto della provincia in cui è situato il comune di iscrizione all’AIRE dell’interessato.
Motivi eccezionali della richiesta
Sappi che la tua richiesta deve rivestire carattere eccezionale ed è ammessa in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognome di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza tua a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita o nel luogo di tua residenza.
La documentazione da produrre varia in relazione al tipo di richiesta fatta.
Contro il provvedimento del Prefetto puoi proporre il ricorso al T.A.R entro sessanta giorni dalla notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Assistenza legale per cambiare nome
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