Un unico profilo ritenuto dal Ministero dell'Interno ostativo al rinnovo del titolo di polizia, ad esempio attinente ad un unico episodio in cui la persona viene trovata in stato di ebbrezza alla guida di un motoveicolo, in assenza di ulteriori fattori pregiudizievoli non è idoneo a sorreggere un giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto, magari già titolare del titolo di polizia di cui chiede il rinnovo.
In pratica: quel fatto isolato non incide sul giudizio di affidabilità / idoneità dell’interessato e, se per caso dovesse essere considerato decisivo dall’Autorità, potrà essere sottoposto a ricorso amministrativo su iniziativa della persona in questione.
L’orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato (Presidente Franco Frattini) con la sentenza n. 7483 del 24.10.2019 pubblicata il 02.11.2019: il Collegio ha riformato una sentenza in forma semplifiata del Tar Friuli.
Indice
Come chiedere assistenza allo studio legale?
L’interessato ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto la revoca della licenza di porto di armi ad uso tiro a volo, in ragione dell'applicazione della sanzione ex art. 186 co. 2 lett. c) e 2 bis del Codice della Strada.
Stiamo parlando di un elevato tasso alcolemico, rilevato in occasione di un sinistro del traffico.
A causa di ciò, l’Autorità ha disposto la citata revoca, ritenendo che siano venuti a mancare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e che l’intestatario non dà più affidamento sul non abuso delle armi.
Il ricorso è stato accolto dal C.d.S. per le considerazioni che seguono.
Di base il Collegio condivide l’orientamento prevalente che riconosce, in materia di armi, la sussistenza di una ampia discrezionalità in capo all'Amministrazione.
Tuttavia nel caso esaminato l’Amministrazione non ha esercitato in modo esaurientemente motivato la propria discrezionalità.
La persona interessata è stata trovato in stato di ebbrezza alla guida di un motoveicolo dopo un incidente stradale (da cui è derivato il deferimento all'A.G. per guida in stato di ebbrezza).
Elemento però che, mancando altri fattori (si noti che nel 2018 l'apposita Commissione Asl attestava in capo all'appellante il possesso dei requisiti psicofisici per il possesso del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo) non appare idoneo a sorreggere il giudizio prognostico sulla pericolosità /inaffidabilità del soggetto, già titolare del titolo di polizia dal 2014.
Il Collegio dunque conferma il principio secondo cui la singola violazione del codice stradale, per guida alterata dall'alcol, rappresenta un episodio isolato di scarsa rilevanza dalla quale non può conseguire automaticamente anche una revoca della licenza.
In sostanza, il ricorso è fondato ed è accolto, la sentenza di primo grado riformata e il provvedimento impugnato annullato.
Come chiedere assistenza allo studio legale?
Per avere assistenza legale o chiedere un parere per valutare la presentazione di un ricorso, basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail di studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
E’ sempre possibile contattare direttamente l’Avv. Francesco Pandolfi all’utenza mobile 3286090590.
Lo studio è a tua completa disposizione anche se hai solo bisogno di parlare del tuo caso, oppure di avere un resoconto sulle sentenze favorevoli che possono esserti di aiuto per una memoria difensiva o per il tuo ricorso.
vedi anche
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.