Domenica, 08 Dicembre 2019 18:12

Armi tiro a volo, incidente, ebbrezza alcolica

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Un unico profilo ritenuto dal Ministero dell'Interno ostativo al rinnovo del titolo di polizia, ad esempio attinente ad un unico episodio in cui la persona viene trovata in stato di ebbrezza alla guida di un motoveicolo, in assenza di ulteriori fattori pregiudizievoli non è idoneo a sorreggere un giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto, magari già titolare del titolo di polizia di cui chiede il rinnovo.

In pratica: quel fatto isolato non incide sul giudizio di affidabilità / idoneità dell’interessato e, se per caso dovesse essere considerato decisivo dall’Autorità, potrà essere sottoposto a ricorso amministrativo su iniziativa della persona in questione.

L’orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato (Presidente Franco Frattini) con la sentenza n. 7483 del 24.10.2019 pubblicata il 02.11.2019: il Collegio ha riformato una sentenza in forma semplifiata del Tar Friuli. 

 

 

Indice

Il ricorso  

Le motivazioni della sentenza

Conclusioni

Come chiedere assistenza allo studio legale?

 

 

Il ricorso

L’interessato ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto la revoca della licenza di porto di armi ad uso tiro a volo, in ragione dell'applicazione della sanzione ex art. 186 co. 2 lett. c) e 2 bis del Codice della Strada.

Stiamo parlando di un elevato tasso alcolemico, rilevato in occasione di un sinistro del traffico.

A causa di ciò, l’Autorità ha disposto la citata revoca, ritenendo che siano venuti a mancare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e che l’intestatario non dà più affidamento sul non abuso delle armi.

Il ricorso è stato accolto dal C.d.S. per le considerazioni che seguono.

 

 

Le motivazioni della sentenza

Di base il Collegio condivide l’orientamento prevalente che riconosce, in materia di armi, la sussistenza di una ampia discrezionalità in capo all'Amministrazione.

Tuttavia nel caso esaminato l’Amministrazione non ha esercitato in modo esaurientemente motivato la propria discrezionalità.

La persona interessata è stata trovato in stato di ebbrezza alla guida di un motoveicolo dopo un incidente stradale (da cui è derivato il deferimento all'A.G. per guida in stato di ebbrezza).

Elemento però che, mancando altri fattori (si noti che nel 2018 l'apposita Commissione Asl attestava in capo all'appellante il possesso dei requisiti psicofisici per il possesso del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo) non appare idoneo a sorreggere il giudizio prognostico sulla pericolosità /inaffidabilità del soggetto, già titolare del titolo di polizia dal 2014.

Il Collegio dunque conferma il principio secondo cui la singola violazione del codice stradale, per guida alterata dall'alcol, rappresenta un episodio isolato di scarsa rilevanza dalla quale non può conseguire automaticamente anche una revoca della licenza.

 

 

Conclusioni

In sostanza, il ricorso è fondato ed è accolto, la sentenza di primo grado riformata e il provvedimento impugnato annullato.

 

 

Come chiedere assistenza allo studio legale?

Per avere assistenza legale o chiedere un parere per valutare la presentazione di un ricorso, basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail di studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

E’ sempre possibile contattare direttamente l’Avv. Francesco Pandolfi all’utenza mobile 3286090590.

Lo studio è a tua completa disposizione anche se hai solo bisogno di parlare del tuo caso, oppure di avere un resoconto sulle sentenze favorevoli che possono esserti di aiuto per una memoria difensiva o per il tuo ricorso.

 

 

 

vedi anche

https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/369-fucile-uso-caccia-reato-stato-di-ebbrezza

https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/181-armi-uso-sportivo-e-vero-che-qualsiasi-reato-impedisce-il-rilascio-della-licenza

 

 

 

Altre informazioni?

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Letto 3014 volte Ultima modifica il Domenica, 08 Dicembre 2019 18:35
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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