Quali sono i criteri e i casi nei quali il Prefetto deve obbligatoriamente provvedere sull’istanza di riesame di un divieto di detenzione armi e munizioni.
Il silenzio rifiuto sull’istanza
Utilità dello strumento difensivo
Il silenzio rifiuto sull’istanza
Ne avevo già parlato in questo precedente post:
armi ordine di provvedere su istanza riesame
L’argomento si presenta estremamente interessante, ma soprattutto utile per tutti coloro che puntualmente si ritrovano a dover gestire e risolvere il problema causato dall’imposizione da parte del Prefetto del divieto di detenzione armi.
Dunque, vediamo in sintesi di cosa si tratta.
Ebbene, una persona potrebbe decidere di non impugnare direttamente il decreto prefettizio negativo, per vari motivi.
Potrebbe, però, presentare alla Prefettura un’istanza di riesame al fine della revoca della misura interdittiva.
Potrebbe anche integrare l’istanza con atti successivi, magari perché a seguito di accesso ha conosciuto gli atti sui quali è fondata la conferma di diniego.
Ora, di fronte all’istanza di riesame l’amministrazione potrebbe non dare alcuna risposta.
Ecco: questa è la situazione tipica dove è possibile la proposizione del ricorso contro il silenzio-rifiuto, nel quale dedurre la violazione dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di riesame e chiedere che sia accertata e dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione; conseguentemente, ordinando la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Utilità dello strumento difensivo
Come si può notare, si tratta di uno strumento difensivo importante ed utile per il privato.
In pratica, nonostante che la potestà attribuita dalla norma all’autorità di p.s. sia giustificata, sotto il profilo funzionale, dalle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con finalità di prevenzione della commissione di illeciti da parte di soggetti che non diano affidamento di non abusare delle armi, il provvedimento inibitorio adottato non può avere efficacia illimitata nel tempo.
Ne consegue che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento de quo, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto a ottenere il riesame dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze che potrebbero avere mutato il quadro indiziario posto a base dell’originaria valutazione di inaffidabilità.
A decidere su una questione di questo tipo, ultimamente è stato il Tar per la Sicilia, con la sentenza n. 293/2020 pubblicata in data 04.02.2020.
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