Che tipo di controllo amministrativo può essere eseguito, in tempo di emergenza epidemiologica, per le attività produttive soggette ad autorizzazioni di polizia.
Come ormai abbiamo più volte detto, siamo in tempo di Coronavirus e lo scopo delle norme è pur sempre quello di far fronte all’emergenza, nel tentativo di risolvere i numerosi problemi che si sono già posti e che, giorno dopo giorno, continuano a porsi.
A questo proposito, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ha rimodellato la disciplina dell’emergenza offerta con i provvedimenti precedenti.
Il Ministero dell’Interno ci spiega queste dinamiche, anche attraverso alcune sue circolari tra loro strettamente collegate.
Indice
Validità temporale delle nuove disposizioni
Attività economiche consentite
Validità temporale delle nuove disposizioni
Queste misure sono destinate a produrre effetti dal 4 maggio sino al 17 maggio 2020, salvo future proroghe.
In tale quadro, come abbiamo già evidenziato qui coronavirus acquisto armi con contratto a distanza, la materia della legislazione della pubblica sicurezza rappresenta, evidentemente, un settore assai delicato che merita un’attenzione maggiore rispetto ad altre materie.
Diverse sono le novità che riguardano le attività produttive soggette ad autorizzazioni di polizia.
Attività economiche consentite
Il catalogo delle attività economiche consentite è più esteso rispetto a quello perimetrato con il D.P.C.M. del 10.04.2020: nel nuovo sistema la possibilità di operare non è più subordinata al fatto che l’impresa rivesta un carattere strategico per l’economia nazionale o sia parte della filiera delle attività consentite.
Risulta innanzitutto consentito ora lo svolgimento di attività produttive per il cui esercizio è richiesto il titolo di polizia.
Si tratta dei settori economici della fabbricazione di esplosivi, che costituisce una sottocategoria della fabbricazione di prodotti chimici e della fabbricazione di armi e munizioni che, a sua volta, rientra nella categoria della fabbricazione di prodotti in metallo.
Inoltre è consentita l’attività di riparazione e manutenzione di armi, sistemi di arma e munizioni, costituendo essa una declinazione della più generale categoria della riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature.
In sostanza, le armerie, ad esempio, potranno effettuare riparazioni pur non potendo esercitare al momento il commercio.
Il fatto che il nuovo D.P.C.M. abbia consentito l’allargamento dell’area delle attività produttive, ebbene tanto implica un aumentato livello di attenzione governativa sui controlli delle stesse.
Che cosa significa tutto questo?
Significa che il Ministero dell’Interno ritiene necessaria, ora più che mai, un’assidua azione di controllo, tesa ad accertare la completa osservanza delle condizioni di esercizio.
L’Amministrazione in particolare, in occasione della pubblicazione delle sue Circolari a chiarimento ha indicato che eventuali violazioni accertate delle limitazioni e delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. del 26.04.2020 possono integrare un abuso del titolo di polizia, valutabile anche sul piano delle misure ex art. 10 T.U.L.P.S.
Ricordiamo che la norma citata stabilisce perentoriamente che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Il Ministero dell’Interno è inoltre esplicito nel chiedere un piano di verifiche, coordinato tra Divisioni delle Questure, Corrispondenti articolazioni dei Commissariati di PS e con la rete di Comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri.
In questo quadro e per questo scopo, particolarmente importanti diventano le sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Inoltre, si noti che l’Amministrazione ha ritenuto particolarmente importante e preziosa l’opera dei singoli Comuni italiani, ai fini dell’attuazione dei controlli sulle attività economiche disciplinate dal testo unico delle Leggi di PS e da essi autorizzate, anche attraverso il coordinato impegno dei Corpi e servizi di Polizia Municipale.
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