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Martedì, 25 Agosto 2020 15:45

Bisogno di andare armato: sentenza sempreverde che sgretola il Ministero

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Sentenza favorevole per l’interessato, con argomento relativo al circolare armato per difesa.

 

 

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Il caso

Consiglio di Stato, sezione 3, sentenza n. 2410 del 23.05.2017.

 

Nella nota ed importante pronuncia si parla di un imprenditore.

 

Già prima il Tar Puglia aveva accolto il ricorso dell'appellato, sottolineando l'evidente contraddittorietà tra la motivazione conclusiva del diniego (secondo la quale l'istruttoria non avrebbero evidenziato "particolari situazioni di reali esigenze di tutela personale e quindi, di bisogno di andare armato") e la nota della Questura, in cui si afferma che "sussistendo, pertanto, le condizioni di dimostrato bisogno ex art. 42 del TULPS, anche alla luce della rimodulazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica della Provincia decisa in sede di Coordinamento Provinciale delle forze di Polizia, questo Ufficio ritiene che il richiedente abbia effettiva necessità di circolare armato per difesa."

 

 

 

L’appello del Ministero dell’Interno

Il Ministero prova, ma non riesce, a presentare questi argomenti.

 

Il primo: erronea motivazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 T.U.L.P.S.

 

Il "parere" fornito dalla Questura non è previsto dalla normativa di settore ma è semplicemente un rapporto richiesto dall'Amministrazione competente al fine di avere informazioni più complete circa il soggetto richiedente e, dunque, assolutamente non vincolante quanto alle valutazioni espresse al suo interno.

 

Il secondo è un tema ripreso dal una sentenza del CdS del 2016 che suona più o meno così: la generica esposizione al rischio lamentata dall'appellato in virtù della propria attività di imprenditore non vale a integrare quell'effettivo stato di bisogno richiesto dalla normativa di settore laddove, come nel caso in esame, il soggetto non dimostri fatti specifici da cui dedurre una qualificata esposizione a pericolo (Cons. Stato, III, n. 2977/2016).

 

Il terzo: l'appellato non ha descritto la tipologia di attività svolta né ha fornito elementi utili a inquadrare il ramo produttivo nel quale è impegnata l'azienda di cui è amministratore unico; si è limitato ad allegare la propria qualità di imprenditore e agente assicurativo.  

 

Il quarto: va valorizzato lo stato conflittuale della famiglia dell'appellato con un vicino di casa il quale avrebbe, recentemente, aggredito la moglie dell'appellato; tale clima di tensione tra condomini non è certo il contesto ideale in cui inscrivere il rinnovo del porto di pistola richiesto dal coniuge di uno dei soggetti coinvolti.

 

Il quinto: dall'istruttoria è emersa l'insufficiente dimostrazione dell'attualità del requisito oggettivo del bisogno di andare armato.

 

Nello specifico, le denunce relative a furti di due auto e al furto di materiale agricolo avvenuti nel 2009 non rivestono il carattere dell'attualità del pericolo richiesto dalla norma.

 

Il sesto: sbaglia la sentenza del Tar nel considerare la portata della rimodulazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica della provincia decisa in sede di Coordinamento Provinciale delle forze di polizia. In un’ apposita riunione è stata condivisa l'esigenza di rideterminare i criteri di valutazione del dimostrato bisogno di andare armati, in deroga al generale divieto, stabilendo di tener conto della sussistenza di un pericolo attuale e concreto riferito al soggetto richiedente.

 

 

 

La soluzione del Supremo Collegio  

Il Collegio sottolinea che nel decreto non c'è alcun riferimento alla conflittualità col vicino di causa, che quindi, non rileva.

 

Per il resto il C.d.S. condivide la valutazione del Tar in ordine al presupposto fondamentale del rinnovo, che la Prefettura ha ritenuto indimostrato.

 

In effetti, la nota della Questura, ancorché non vincolante, proviene dall'organo di p.s. che si presume abbia una conoscenza diretta del soggetto interessato.

 

Soprattutto, l’imprenditore appellato ha rappresentato le ragioni specifiche e ha dettagliato la sua attività, in quanto, a seguito del preavviso di diniego, sono stati indicati i fatti pregressi: un tentativo di rapina del 2015 e l'aggressione subita dalla moglie da parte del vicino nel 2014.

 

Sembra evidente che questi elementi, quale che sia la valutazione del loro significato, abbiano attinenza non soltanto ad interessi patrimoniali, ma anche all'incolumità personale dell'appellato e dei suoi familiari.

 

 

 

In conclusione

La Prefettura è tenuta a rinnovare la valutazione, considerando motivatamente tutti gli elementi introdotti nel procedimento.

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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