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Sabato, 19 Agosto 2017 13:45

Legge 104/92 e richiesta di trasferimento negata: due argomenti per un buon ricorso

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Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con handicap: un caso dove l’Amministrazione viene bacchettata dal Giudice Amministrativo ed accoglie l’istanza del ricorrente

 

Il caso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con la sentenza n. 00926/2017 ripercorre ancora una volta il tema del trasferimento con riferimento ad un caso dove un dipendente della Polizia Penitenziaria si vede negare per “esigenze organizzative” un trasferimento definitivo ex art. 33 comma 5 l. 104/92 (in pratica: assistenza di un familiare in condizioni di gravità) presso una sede prossima a quella del genitore assistito.

 

 

Il preavviso di rigetto

Il poliziotto, dopo essere stato autorizzato a più distacchi temporanei presso una sede vicina al proprio familiare assistito, decide di chiedere alla propria amministrazione un trasferimento definitivo ai sensi del citato art. 33 co. 5 l. 104.

L’Amministrazione penitenziaria risponde però negativamente, omettendo tra l’altro di effettuare la comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 (ossia il preavviso di rigetto) e adducendo non precisate esigenze organizzative che ostacolerebbero il trasferimento richiesto. 

 

 

La sentenza

Il giudice amministrativo accoglie la richiesta del ricorrente e bacchetta l’amministrazione resistente in quanto:

  • la comunicazione ex art 10 bis l.241/90 è necessaria nel procedimento amministrativo, in quanto è concepita a garanzia del diritto partecipativo del soggetto privato;
  • le asserite “esigenze organizzative ostative all’accoglimento delle istanze di trasferimento non sono dimostrate e sono in palese contraddittorietà con le scelte operate dall’amministrazione stessa la quale: da un lato acconsente al distacco temporaneo per un consistente periodo temporale di un suo dipendente e, dall’altro, ne prospetta una carenza di organico che si verrebbe a creare con il suo trasferimento definitivo.

La pronuncia del Tar Toscana, in linea con la giurisprudenza prevalente, riafferma il fatto che un dispositivo di diniego ad una richiesta di trasferimento deve essere adeguatamente motivato e deve spiegare quali siano le “esigenze organizzative” sia della sede cedente che di quella acquirente del personale, non limitandosi alle solite formule del linguaggio burocratico, a frasi stereotipe, che non hanno un concreto significato o che, comunque, mostrino in modo evidente una scarsa motivazione.

 

 

La norma

La norma commentata è l’art. 10 bis l. 241/90.

"Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.  Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale".

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’avv. Francesco Pandolfi

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Letto 12218 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:53
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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