In tema di diniego di rinnovo di licenza di porto di fucile per uso caccia e divieto di detenzione di armi, episodi estranei al richiedente non posso avere conseguenze negative per lui.
Di recente il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha indicato come inammissibile che, da episodi estranei al soggetto richiedente la licenza derivino conseguenze per lui negative, diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge e che non rivelino un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per il conseguimento o il rinnovo dell’autorizzazione di polizia.
In effetti, se così fosse, il Ministero dell’Interno finirebbe per creare una sorta di sanzione extralegale, spingendosi oltre i confini stabiliti dalla Legge.
E ciò non è permesso dal nostro attuale Ordinamento.
Il riferimento del Consiglio è ai casi in cui l’amministrazione dice no sul rinnovo della licenza perché la persona interessata ha, o aveva, legami parentali con altri soggetti gravati o pregiudicati.
Il Collegio, per chiarire il concetto, ha spiegato alcuni particolari utili.
Pur ovviamente non ignorando che nel settore delle licenze di pubblica sicurezza, allo scopo di giustificare un diniego di licenza non è necessario un accertamento di responsabilità penale, allo stesso tempo ha segnalato che è opportuno verificare la condizione di incensuratezza del ricorrente e il fatto che non vengono contestati comportamenti caratterizzati da pericolosità sociale, o da cointeressenze specifiche dirette con ambienti malavitosi.
Importante, prosegue il Consiglio di Giustizia, anche il fatto che il comportamento del ricorrente, magari titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia da diversi anni, non ha mai dato àdito a sospetti.
Insomma, non è consentito rifiutare il rilascio o il rinnovo della licenza limitandosi a richiamare legami parentali o di affinità con soggetti controindicati, senza valutare i fatti, cioè senza valutare in concreto l’incidenza della situazione in ordine al giudizio di affidabilità sul non abuso delle armi.
Inoltre l’ufficio amministrativo non può neppure negare la licenza richiamandosi al principio del più probabile che non supponendo, per esempio, che quelle frequentazione vi fossero e vi siano.
In sostanza: con la sua decisione il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato la bontà dell’antecedente sentenza del Tar Sicilia in materia di diniego di rinnovo di licenza di porto di fucile per uso caccia e divieto di detenzione di armi; ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Interno che è stato anche condannato alle spese di lite (sentenza n. 1004/2020).
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