Tar Lazio Roma Sez. 2 quater, sentenza n. 1431 del 03.02.2021. Proprietario non colpevole dell’abuso edilizio commesso da altri. Sanzioni. Come sfuggirvi.
L’interesse del proprietario non colpevole
Il proprietario incolpevole dell’abuso edilizio commesso da un’altra persona può sfuggire alle sanzioni previste dalla Legge in materia di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi?
Cosa deve fare per sfuggire a queste sanzioni?
Come si deve comportare?
L’interesse del proprietario non colpevole
A queste ed altre domande ha risposto il Tribunale Roma con la sentenza 1431.
Il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 del DPR 380/2001, come conseguenza dell’ inottemperanza all'ordine di demolizione, deve provare che ha avviato iniziative idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa: deve dimostrare di aver compiuto azioni idonee.
La proprietà non può dissociarsi soltanto con semplici dichiarazioni o affermazioni di dissociazione, o con manifestazioni di intenti.
Deve, invece, avviare un’attività concreta, materiale o almeno giuridica, che sia diretta proprio ad eliminare l'abuso.
Per esempio: con la risoluzione iniziata giudiziariamente per inadempimento contrattuale, con diffide tendenti ad eliminare l'abuso, con altre specifiche attività materiali.
Se così non fosse la tutela dagli abusi rimarrebbe inefficace, ad esempio, nei casi di locazione: e rispetto a tale necessaria attività di dissociazione non sarebbe neppure sufficiente prospettare la semplice risoluzione del contratto di locazione.
Insomma: bisogna agire legalmente, non basta limitarsi a preannunciare una futura azione legale.
In questi casi si procede con la notifica di un ricorso avverso l’eventuale ordinanza di demolizione emessa dal Comune: ovviamente il ricorso, per essere accolto, dovrà essere assistito dalle prove di reale dissociazione sopra indicate.
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