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Lunedì, 09 Agosto 2021 16:46

Armi: litigio con il confinante e revoca licenza

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Per essere legittima, la revoca del porto d'armi deve sempre contenere una valutazione complessiva sulla personalità dell'interessato: altrimenti è annullabile con ricorso.

 

 

 

Sei incensurato e non hai precedenti penali.

 

Non risultano a tuo carico precedenti di polizia giudiziaria.

 

Hai sempre avuto una buona condotta.

 

Non hai mai frequentato pregiudicati.

 

Detieni il porto d’armi da decine di anni.

 

Non è mai stato rilevato nei tuoi confronti un abuso, o un uso diverso da quello consentito delle armi, per le quali ti è stato rilasciato il porto d’armi.

 

Hai però un vicino di casa con il quale, una volta, ti sei un po’ scontrato.

 

Proprio per questo occasionale bisticcio il Questore, a un certo punto, ha revocato la tua licenza di porto di fucile per uso caccia, in quanto hai presentato una denuncia nei confronti del tuo confinante nella quale hai descritto una situazione conflittuale con lui caratterizzata da condotte provocatorie, che avrebbero determinato nei tuoi confronti una specie di persecuzione.

 

Dopo qualche giorno poi, ripensando un po’ su tutto, hai deciso di togliere la querela.

 

La Questura, però, si è bloccata ed irrigidita.

 

Pur vedendo la remissione della querela, non ha voluto saperne.

 

L’Ufficio amministrativo ha ritenuto infatti che con questa querela in qualche modo è scattato il venir meno dei tuoi requisiti soggettivi di buona condotta e di affidamento nel non abusare del titolo e delle armi.

 

Evidentemente il Questore ha pensato che la denuncia è pur sempre un indizio di litigiosità.

 

Vista la posizione rigida della Questura, hai deciso allora di ricorrere al Tar.

 

Nel ricorso hai scritto che nel diverbio non c’è stata alcuna minaccia, che comunque vi siete riappacificati con il confinante e che non c’è stato alcun segnale di possibile abuso di armi.

 

Il Tar, a quel punto, ti ha dato ragione [1], dicendo che manca nella revoca una adeguata valutazione sia del singolo episodio riferito alla denuncia poi tolta che della tua personalità, tale da spiegare il giudizio prognostico sulla tua ipotizzata inaffidabilità.

 

Insomma, in conclusione: il diniego di rinnovo o la revoca del porto d'armi devono sempre contenere una valutazione sulla tua personalità, idonea a giustificare l'esigenza cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità.

 

Non basta il giudizio della Questura sul singolo episodio litigioso col confinante.

 

Sappi, in finale, che se manca quella complessiva valutazione farai bene a presentare il ricorso al Tar, in quanto questo atto ti porterà dritto dritto verso l’accoglimento e l’annullamento della revoca del Questore.

 

 

 

[1] Tar Lazio Latina, Sez. Prima, sentenza n. 344 del 25.05.2021.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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