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Giovedì, 10 Marzo 2022 16:20

Rigetto del rinnovo porto d’armi uso caccia: un errore della Questura

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Quando il Ministero dell’Interno non rispetta un ordine istruttorio dato dal Tribunale, può perdere la causa e pagare le spese.

 

 

Se ti dicessi che in causa l’Amministrazione deve sempre rispettare ed osservare quanto gli viene ordinato dal giudice e se, inoltre, ti dicessi anche che se non ottempera all’ordine si trova a forte rischio di perdere questa causa e di pagare anche le spese, mi crederesti?

 

Quello che ti voglio dire, come del resto storicamente ho fatto altre volte in occasione di post passati, è che il Ministero dell’Interno, la Questura o la Prefettura non è che durante il ricorso possono vare quello che vogliono ma, così come deve fare la parte ricorrente, anche loro si devono mantenere sui rigidi binari della procedura e, soprattutto, obbedire ad eventuali ordini istruttori impartiti dal Collegio giudicante.

 

A questo punto, mettendo un attimo da parte il discorso sulle spese di causa: ti chiederai quali possono essere per il Ministero le conseguenze nel merito di questo suo trascurato comportamento.

 

Ecco, te le dico immediatamente.

 

Tanto per contestualizzare, pensa intanto ad una causa dove si discute del rigetto della richiesta di rinnovo della licenza di porto d’armi ad uso caccia.

 

Ora immagina questo provvedimento del Questore come basato su presunti reati commessi in precedenza dall’interessato, dai quali reati l’Autorità ha ricavato l’inaffidabilità che è invece, come sai, richiesta dalle norme sulle armi.

 

La persona interessata nega però l’esistenza di questi reati passati.

 

A questo punto pensa ad una circostanza precisa e, cioè, che la Questura non ottempera all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, ordine che ha lo scopo di far entrare nel processo alcuni atti o provvedimenti utili a dimostrare la reale esistenza dei precedenti penali della persona in questione.

 

In effetti, questo accertamento chiesto dal giudice è decisivo, in quanto i reati di cui parla la Questura sono stati negati dal ricorrente.

 

In pratica si verifica che se la Questura non rispetta l’ordine, il Tribunale ritiene provati i fatti spiegati dalla parte privata e non dimostrati quelli del Questore.

 

Ragion per cui l’Amministrazione per forza di cose soccombe, perde la causa e paga le spese [1].

 

In sostanza, la diretta conseguenza nel merito per l’Amministrazione è che il suo provvedimento, come dice bene il Tar, resta orfano del supporto motivazionale, non potendo la ritenuta inaffidabilità fondarsi su elementi non provati; va quindi subito annullato e la posizione dell’interessato va  riesaminata sulla base delle prove eventualmente fornite dal Ministero.

 

[1] Tar Campania, Sez. Quinta, sentenza n. 1452/22 pubblicata il 04.03.2022

 

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Letto 1717 volte Ultima modifica il Martedì, 23 Agosto 2022 18:12
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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