La consegna del denaro al promotore
Sempre sulla falsariga del post che troviamo oggi pubblicato:
vedi: promotore finanziario ruba parecchio: come farsi risarcire dalla banca
vogliamo soffermarci questa volta sull’aspetto della modalità di consegna delle somme (risparmiate) al promotore.
La banca infatti, se citata in giudizio dai proprietari / vittime del promotore troppo scaltro, potrebbe utilizzare come argomento difensivo il fatto che il cliente gli ha consegnato le somme senza seguire il “protocollo” previsto per questo tipo di operazione.
Un argomento formalistico, per così dire, che però non incontrerebbe il favore dei giudici, così come si è verificato in occasione della causa poi conclusasi con la sentenza n. 2541/2017 della già segnalata Corte di Appello di Napoli.
La responsabilità oggettiva della banca
Come già anticipato, anche questo aspetto della vicenda è tratto dalla sentenza n. 2541 dell’11 maggio 2017 della Corte di Appello di Napoli, sezione civile terza bis.
La società di intermediazione finanziaria è stata chiamata a rispondere dell’illecito commesso dal suo promotore, dal momento che c’è stata la dimostrazione chiara di un legame tra l’operazione da lui posta in essere ed esecuzione del mandato dell’istituzione di appartenenza.
Ora, il fatto che il cliente abbia consegnato l’importo senza seguire pari pari il dettato dell’intermediario finanziario, non ha un grosso significato per la Magistratura.
In buona sostanza: anche la consegna di denaro con modalità diversa da quella prescritta dalle regole e dalla prassi, fa si che la banca risponda ugualmente dell’illecito del proprio collaboratore / promotore.
Stiamo parlando, dice la Corte, di vera e propria “responsabilità oggettiva” dell’istituto, connessa al ben noto rischio d’impresa, del tutto indipendente da eventuali indagini su colpa o dolo del preponente di chi conferisce l’investimento.
Cosa fare in situazioni analoghe
L’elemento importante, sottolineato a chiare note dalla Corte di Appello, è che l’incarico svolto dal promotore abbia determinato una situazione tale rendere possibile l’illecito.
Egli deve aver agito nell’espletamento delle sue funzioni.
In definitiva: la società di intermediazione risponderà sempre dell’illecito commesso a danno di un terzo, dal suo promotore, tutte le volte che questi lo ha commesso in questa veste.
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