Un tipo di danno sino ad ora ignorato dalla Legge italiana e che adesso potrebbe affacciarsi nel nostro Ordinamento dopo la recente sentenza della Cassazione, sezioni unite civili, la n. 16601 del 5 luglio 2017.
Che cos’è il danno punitivo
E’ una somma risarcitoria aggiuntiva rispetto alla somma che normalmente viene pagata alla persona per un risarcimento richiesto in causa.
Nell’ordinamento anglosassone questi danni sono conosciuti come punitive damages.
In pratica si tratta della possibilità accordata alla vittima di ricevere un risarcimento in più rispetto alle somme che di solito vengono riconosciute dal Giudice, nel caso la condotta del colpevole sia stata portata avanti con dolo o colpa grave.
Perché questi danni non sono ancora riconosciuti da noi
Attualmente, il nostro ordinamento impedisce di riconoscere una posta di danno di questo tipo, in quanto il diritto ad avere un risarcimento in Italia è solo collegato al pregiudizio che si subisce per effetto della lesione: non è in alcun modo messo in relazione a finalità punitive.
Inoltre, non è consentito neppure l’arricchimento se non esiste una precisa causa che sia idonea a giustificare uno spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.
Cosa dice di nuovo la Cassazione
La Suprema Corte prende spunto da tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti in occasione di una causa per risarcimento danni da incidente stradale e mette in risalto un principio: le regole che governano la responsabilità civile non hanno solo il compito di compensare la vittima con una somma, in quanto sono posizionate all’interno del sistema più generale chiamato a far funzionare la deterrenza e la sanzione.
Si intravede quindi un’apertura.
L’unica questione da risolvere rimane, per la Corte, il fatto che la sentenza straniera deve essere agganciata ad una norma che descriva in anticipo il tipo di lesione risarcibile e la quantità di risarcimento che può essere assegnata alla vittima dell’evento.
Le Sezioni Unite della Cassazione questa volta ci danno una nuova definizione di ordine pubblico, criterio che è importante per impedire l’applicazione indiscriminata della legge straniera nel nostro sistema di regole.
Questo criterio guida viene tenuto presente dai Giudici supremi, i quali si muovo verso una maggiore apertura rispetto alle leggi comunitarie, per trovare un punto di equilibrio tra il controllo sull’ingresso di norme incoerenti con il nostro ordinamento e la funzione promozionale di valori tutelati dal diritto internazionale.
In pratica
Se da una parte la Corte ci mostra una vera e propria apertura verso la possibilità di adottare un nuovo ed aggiuntivo criterio per valutare e risarcire i danni, dall’altra questo atteggiamento non può essere confuso con l’autorizzazione immediata a poter rivendicare questa voce di danno ed avere successo in causa.
In sintesi: serve pazienza, almeno per il momento.
Per arrivare ad un’applicazione di questo interessante principio su larga scala c’è bisogno di un intervento del Legislatore, di una nuova legge, ecco tutto.
A sua volta, questa nuova legge dovrà superare lo sbarramento posto dall’art. 23 della Costituzione italiana, per il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Quello che importa per noi, operatori del diritto e cittadini italiani, è che per il momento una breccia si è aperta nel sistema di leggi italiano.
Vediamo, nei mesi a seguire, come evolverà la vicenda e se realmente sarà possibile importare il nuovo criterio nei processi risarcitori di casa nostra.
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