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Sabato, 27 Luglio 2019 12:25

Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione

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Olio su strada, danni da caduta.

E’ vero che il Comune, proprietario di una strada, risponde della caduta di un utente viario che non abbia visto una macchia di olio sul sedime, perché questa era nascosta magari da una curva, o perché il colore della macchia era quasi uguale a quello dell’asfalto?

 

 

Nella maggior parte dei casi la risposta è sì: l’ente proprietario del tratto stradale dove si verifica questa caduta, che provoca lesioni fisiche a danno del malcapitato, risponde a titolo di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2051 del codice civile.

In generale, le sentenze sull’argomento ci dicono che l’obbligo di custodia che incombe sul Comune si concretizza principalmente su due fronti: quello preventivo e quello riparatorio.

 

 

Indice

La prevenzione

La riparazione

L’esclusione di responsabilità

Il risarcimento del danno

 

 

La prevenzione

Sul fronte della prevenzione, possiamo affermare che il Comune deve mettere in atto tutte quelle misure atte ad impedire -a monte- il verificarsi di un sinistro, per esempio a causa di una macchia d’olio insidiosa in quanto scarsamente visibile.

 

 

La riparazione

Mentre, sul versante della riparazione, l’Ente proprietario e manutentore deve realizzare ogni utile intervento riparatore per neutralizzare, in un tempo ragionevole, tutti gli elementi pericolosi e non prevedibili che si siano verificati.

 

 

L’esclusione di responsabilità

In quest’ottica, ultimamente la Cassazione ha avuto modo di chiarire [1] che l’Ente rimane liberato dalla responsabilità solo se è in grado di dimostrare che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, cioè da altri. Deve trattarsi di cause non conoscibili nè eliminabili nell’immediatezza, neppure con la più accorta e rapida attività di manutenzione.

 

 

Il risarcimento del danno

In tutti i casi nei quali l’utente della strada, cadendo sulla non visibile macchia d’olio, riporti lesioni e a causa di queste sia costretto all’immobilità per un certo tempo o, peggio, a subire un intervento chirurgico, potrà agire nei confronti dell’Ente proprietario e manutentore per l’accertamento del fatto e per la domanda di risarcimento dei danni subiti.

La casistica è molto ampia; frequente è il caso del motociclista che cade scivolando su una macchia d’olio non visibile, riportando lesioni corporali.

Un consiglio: prima di avviare la causa per il risarcimento del danno è bene preoccuparsi di organizzare la prova dell’evento e del nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso.

Quindi: munirsi del rapporto delle Autorità intervenute sul luogo dell’evento, dichiarazioni testimoniali, certificazione medica completa comprovante il decorso delle lesioni, perizia medico legale, preventivo o fattura di riparazione del danno materiale.

 

 

[1] Cass. Sesta Sez. Civ. 3, Ordinanza n. 19612 dep. 19.07.2019.

 

 

Altre informazioni?

Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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