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Domenica, 13 Agosto 2017 10:58

Forno o barbecue troppo vicino al confinante: ci può stare?

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La legge presume che sia pericoloso non rispettare le distanze tra vicini quando si parla di barbecue, forni e altro 

 

Cosa dice la norma in casi del genere

Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi: chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuole collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

 

Interpretiamo la norma (art. 890 codice civile)

E’ una disposizione abbastanza articolata che, però, può essere riassunta in questo modo: si presume che sia pericoloso eseguire le installazioni descritte, a prescindere dal fatto che si sia verificato un danno effettivo.

Se manca una disposizione regolamentare si ha sempre una presunzione relativa di pericolosità, superabile se la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostra che con qualche accorgimento può evitarsi il temuto pericolo, o il danno al fondo vicino.

 

Il caso

E’ stato trattato dalla Corte di Cassazione e deciso con sentenza n. 15246 del 20 giugno 2017.  

Si parla di un barbecue realizzato in muratura con un comignolo e posizionato a meno di due metri dalle finestre del soprastante appartamento; in corso di causa la c.t.u. appura che il barbecue va posizionato ad almeno 6 metri dalla proprietà della parte danneggiata. Viene quindi stabilita la rimozione del manufatto.

Ciò che è interessante segnalare è il fatto che ai Giudici non importa che il forno in questione di fatto sia dannoso, ma che potenzialmente possa emettere esalazioni nocive.

 

In pratica

Il rispetto delle distanze tra vicini è fondamentale e, troppo spesso, viene trascurato o anche tollerato da chi subisce immissioni o turbative dalle azioni del confinante.

La norma, come abbiamo visto, pone specifici rimedi per risolvere queste particolari situazioni.

Affidarsi ad un legale in questi casi può essere decisivo, in quanto il consulente proverà in prima battuta a risolvere bonariamente la questione e solo in un secondo momento procederà con una causa al fine di portare la lite all’attenzione di un Magistrato.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta la Redazione oppure l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 6475 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 19:02
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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