Il cuore della pronuncia
Il caso specifico: grazie alla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 18367 depositata il 27 luglio 2017), il cliente "vittima" ne esce agevolato, in quanto nella causa per il risarcimento dei danni derivati da furto nella cassetta di sicurezza il Magistrato può utilizzare come prova anche solo il cosiddetto giuramento estimatorio (si tratta di quel particolare giuramento deferito dal giudice quando non è possibile determinare in alcun altro modo il valore di una cosa).
Il caso
Chi si affida ad una banca, anzi più precisamente alla custodia bancaria, ha molto a cuore il problema nascente da questo tipo di rischi.
Diciamo pure che, a prima vista, pare una cosa strana che con le moderne tecnologie e i sosfisticati sistemi di allarme, bande più o meno organizzate riescano ugualmente a svaligiare una o più cassette di sicurezza.
Ma tant'è: a Torre Annunziata l'istututo bancario del caso in esame è stato letteralmente depredato. Caso ha voluto che la cassetta di sicurezza di cui stiamo parlando avesse al suo interno gioielli e preziosi di ingente valore (un miliardo delle vecchie lire).
La difesa della banca
L'Istituto tenta di difendersi addossando la "colpa" al suo cliente, sostenendo di non aver mai ricevuto dal depositante la dichiarazione dell'ammontare esatto dei valori in custodia.
La Magistratura è però chiara su questo punto: quando si parla di contratto di custodia si fa riferimento per legge solo ed esclusivamente al comportamento diligente (molto diligente) del custode. Niente altro.
Ecco perché non importa sapere e conoscere l'esatto quantitativo di beni preziosi depositati; in pratica la segretezza di cui il cliente beneficia è intangibile e non è disciplinata da particolari obbligazioni.
La difesa del cliente
Si basa sull'elenco dettagliato e tempestivo dei gioielli depositati; questo elenco (con il correlativo valore) viene liberamente apprezzato e valutato dal giudice: addirittura può essere (e in questo caso è stato effettivamente così) l'unico elemento di prova, vista l'incertezza probatoria derivante dal resto dell'istruttoria processuale.
Va detto anche che contribuisce, nel caso esaminato, a formare il convincimento della Corte di Appello (il Tribunale aveva in un primo momento respinto la domanda risarcitoria) il fatto che, stranamente, l'ente creditizio si è comportato con una smarcata sbadataggine, avendo momentaneamente disattivato gli allarmi oltre ad aver lasciata aperta la porta blindata nel caveau!
Conclusione
In questa materia, dice la Cassazione, ogni patto che tenda a limitare la responsabilità del debitore è nullo.
Il risarcimento per l'ingente danno è quindi accordato.
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