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Sabato, 19 Agosto 2017 07:32

Condominio e condizionatore ingombrante: si deve rimuovere?

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La questione

E’ questa: nel caso in cui venga installato un condizionatore particolarmente ingombrante e che, tra l’altro, non dia modo agli altri condomini di collocare altri apparecchi, ebbene questo deve essere rimosso, senza se e senza ma.

 

 

Il principio regolatore

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17400/2017.

In sostanza, ciascun condomino può utilizzare la cosa comune anche per finalità esclusivamente personali traendone ogni utilità possibile: l’importante è che nel fare questo non impedisca un uso paritetico agli altri condomini.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte è stata alla fine ritenuta illegittima l’installazione di un condizionatore all’esterno (su una parte comune dello stabile) del proprio appartamento.

 

 

Come si è arrivati in causa a questo accertamento

Attraverso una c.t.u., ossia una consulenza tecnica d’ufficio: un perito nominato dal Giudice ha verificato che l’installazione riguardava una rilevante porzione della parete comune, tanto che tale utilizzo non consentiva –neppure in teoria- agli altri tre condomini di fare altrettanto o, comunque, non permetteva l’uso di quella parte comune dello stabile.

 

 

I limiti del singolo condomino

E’ intuitivo che la gestione di una cosa comune comporti alcune limitazioni in ordine alla sfera dei diritti personali. Dalla lettura della pronuncia si ricavano due di questi limiti:

  • non disturbare o ledere il diritto o l’aspettativa degli altri condomini nel godere della cosa in comunione,
  • non alterare la destinazione della cosa comune.

 

 

Cosa può o non può fare il condomino

Come già accennato, non può sicuramente impedire agli altri condomini di utilizzare il bene comune con modalità analoghe a quelle da lui utilizzate; in pratica non può impedire a costoro di trarre uguale soddisfazione nello sfruttamento della parte in comune della cosa.

D’altra parte, egli può sicuramente raggiungere l’obiettivo prefissato (l’utilizzo di gran parte della parete condominiale) nel caso ottenga il consenso degli altri condomini i quali, nel caso si esprimano all’unanimità, potranno disporre come meglio credono dei propri diritti soggettivi.

In modo del tutto simile alla manifestazione del consenso, anche l’inerzia degli altri condomini può assumere un significato di approvazione della condotta posta in essere dall’antagonista.

 

 

Cosa fare in casi analoghi

Nel rispetto dei diritti di tutti i condomini, prima di effettuare qualsiasi lavoro o installazione su parti comuni della cosa munirsi del consenso unanime degli altri proprietari condomini; in alternativa far valere in giudizio l’inerzia di costoro, magari protratta per un considerevole lasso di tempo.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta la Redazione oppure l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 5163 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:54
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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