La questione
E’ questa: nel caso in cui venga installato un condizionatore particolarmente ingombrante e che, tra l’altro, non dia modo agli altri condomini di collocare altri apparecchi, ebbene questo deve essere rimosso, senza se e senza ma.
Il principio regolatore
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17400/2017.
In sostanza, ciascun condomino può utilizzare la cosa comune anche per finalità esclusivamente personali traendone ogni utilità possibile: l’importante è che nel fare questo non impedisca un uso paritetico agli altri condomini.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte è stata alla fine ritenuta illegittima l’installazione di un condizionatore all’esterno (su una parte comune dello stabile) del proprio appartamento.
Come si è arrivati in causa a questo accertamento
Attraverso una c.t.u., ossia una consulenza tecnica d’ufficio: un perito nominato dal Giudice ha verificato che l’installazione riguardava una rilevante porzione della parete comune, tanto che tale utilizzo non consentiva –neppure in teoria- agli altri tre condomini di fare altrettanto o, comunque, non permetteva l’uso di quella parte comune dello stabile.
I limiti del singolo condomino
E’ intuitivo che la gestione di una cosa comune comporti alcune limitazioni in ordine alla sfera dei diritti personali. Dalla lettura della pronuncia si ricavano due di questi limiti:
- non disturbare o ledere il diritto o l’aspettativa degli altri condomini nel godere della cosa in comunione,
- non alterare la destinazione della cosa comune.
Cosa può o non può fare il condomino
Come già accennato, non può sicuramente impedire agli altri condomini di utilizzare il bene comune con modalità analoghe a quelle da lui utilizzate; in pratica non può impedire a costoro di trarre uguale soddisfazione nello sfruttamento della parte in comune della cosa.
D’altra parte, egli può sicuramente raggiungere l’obiettivo prefissato (l’utilizzo di gran parte della parete condominiale) nel caso ottenga il consenso degli altri condomini i quali, nel caso si esprimano all’unanimità, potranno disporre come meglio credono dei propri diritti soggettivi.
In modo del tutto simile alla manifestazione del consenso, anche l’inerzia degli altri condomini può assumere un significato di approvazione della condotta posta in essere dall’antagonista.
Cosa fare in casi analoghi
Nel rispetto dei diritti di tutti i condomini, prima di effettuare qualsiasi lavoro o installazione su parti comuni della cosa munirsi del consenso unanime degli altri proprietari condomini; in alternativa far valere in giudizio l’inerzia di costoro, magari protratta per un considerevole lasso di tempo.
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