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Venerdì, 30 Giugno 2017 18:10

Targa clonata: che fare?

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La falsificazione di una targa

La falsificazione di una targa può far scattare un illecito amministrativo o un reato.

Accade sempre più frequentemente che un cittadino si veda recapitare verbali di contestazione ad infrazioni alle norme del Codice della Strada o, ancor più gravemente, che venga fatto oggetto di richieste di risarcimento da compagnie assicurative, senza essere mai stato -effettivamente- in un determinato luogo o essere incorso in un fantomatico sinistro stradale.

 

 

Il caso pratico

Il sig. Rossi riceve una lettera raccomandata proveniente dal centro di rilevazioni infrazioni di una determinata zona a traffico limitato, ove risulta che l’autovettura targata XY a lui intestata ha effettuato un transito non autorizzato, in un determinato momento e giorno.

Il Sig. Rossi, che non è mai stato alla guida dell’autovettura in questione nella località indicata nel verbale di contestazione, si rende conto che qualcuno sta utilizzando abusivamente la targa della sua autovettura.

 

 

La norma

E’ bene sapere che il Codice della Strada, oltre a prevedere sanzioni amministrative, si estende anche alla sfera penale in questa delicata materia.

Nello specifico, l’art. 100 del nuovo Codice della Strada decreto Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni sancisce:

  • chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 ad euro 7.953.
  • chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

 

 

Ma allora: cosa fare?

L’utente della strada che si trovi in una situazione simile deve, senza indugio, effettuare i primi accertamenti a lui possibili.

Per esempio:

1) acquisire il fotogramma acquisito dal sistema automatico di rilevazione delle infrazioni, al fine di constatare l’effettiva alterazione della targa,

2) denunciare prontamente l’accaduto ad un ufficio di polizia che attiverà le indagini del caso,

3) sulla scorta della denuncia sporta, redigere il ricorso per l’annullamento della sanzione irrogata.

Qui sotto la norma per esteso.

 

 

Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. 
TITOLO III - DEI VEICOLI 
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI 
Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE 

Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. 
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (5) 
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. (6) (7).
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 
6. Abrogato (1) 
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.(1) 
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. (2) 
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: 
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; 
b) la collocazione e le modalità di installazione; 
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione. 
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. 
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335. (3) 
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 ad euro 7.953 (4). 
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 99. (4) 
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. 
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (4) (6)

(1) Così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 nov. 2001 n.474 
(2) Comma sostituito dall'art. 4 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n.9. 
(3) Comma modificato dall'art. 4 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9. 
(4) Così modificato dall'art. 21, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507. 
(5) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). La norma sarà operativa  dopo sei mesi dall'adozione del Regolamento attuativo, da emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge cit.
(6) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(7) Art. 11 comma 7 e 8 legge 29 luglio 2010, n. 120:" Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. 
8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E' fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente. 

Qui una sentenza della Cassazione sul tema

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale 
Sentenza 18 giugno 2015, n. 25766 Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 19 settembre 2013 dal Tribunale di Corno, appellata da (OMISSIS), dichiarato responsabile del delitto di falsificazione in certificazione amministrativa, per aver modificato con segni neri la targa della propria autovettura in modo tale da far apparire al posto dei numeri 5, che si ripetevano nel documento, i numeri 6, cosi' che il numero di targa originale non poteva esser rilevato dagli apparati automatici per il controllo di velocita' in autostrada, fatto commesso intorno al (OMISSIS). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul ricorrere di falsificazione penalmente rilevante, atteso che sarebbe stata realizzata una temporanea e rimovibile modificazione dei dati della targa originale, non ritenuta passibile di sanzione penale dalla giurisprudenza di questa Corte. In ogni caso si tratterebbe di falso grossolano. Osserva il Collegio che il ricorso non puo' essere accolto. La Corte di merito ha adeguatamente inquadrato la situazione con idonea motivazione in fatto e diritto.
Correttamente e' stata esclusa la grossolanita' del falso, perche’ come ben ha osservato la Corte territoriale. l'alterazione della targa ha reso necessari piu’ accertamenti della Polizia Stradale e non sarebbe stata riscontrabile da chiunque ad un esame superficiale. E' lo stesso imputato che afferma in ricorso che avrebbe realizzato la falsificazione mediante l'apposizione di strisce di nastro adesivo nero per trasformare i "5" in "6" nella targa del suo veicolo al fine di non consentire l'individuazione dell'autovettura da parte degli apparati di controllo della velocita' in autostrada nel corso del lungo viaggio che aveva intrapreso per recarsi in Calabria in vacanza. La targa quindi non sarebbe stata imbrattata o in altro modo temporaneamente coperta, ma volontariamente alterata per ricondurre il veicolo ad un diverso numero di immatricolazione.

Al proposito la giurisprudenza della Corte, alla quale il Collegio ritiene di dover aderire, ha rilevato che le ipotesi previste dall'articolo 100 del Codice della strada ai commi 12 e 14 si distinguono in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa (Sez. V, n. 9424 del 3/2/2012, Saponette) l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda, con il riferimento alle disposizioni del codice penale, articoli 477 e 482 c.p., come contestato nella specie, sanziona la contraffazione della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.

Nel caso di specie, come visto, e' pacifico che lo (OMISSIS) aveva provveduto alla modificazione della sequenza numerica della targa della sua autovettura al fine specifico di porla in circolazione con i dati di identificazione alterati (cfr. Sez. 5, n. 46326 del 6/11/2007, Cappello), ne' rileva, a concedere che l'alterazione fosse avvenuta come sostenuto dal ricorrente, che con ulteriore intervento dell'agente si sarebbe potuto ripristinare l'originaria apparenza del documento, laddove quel che rileva e' la formazione di una durevole, quand'anche non definitiva, falsa realta' documentale utilizzata per la messa in circolazione del veicolo senza possibilita' di puntuale identificazione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’avv. Francesco Pandolfi

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Letto 7990 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 19:13
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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