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REVOCA
La revoca della patente è prevista nei seguenti casi:
- PERDITA PERMANENTE DEI REQUISITI FISICI E PSICHICI NECESSARI ALLA GUIDA,
- INIDONEITA’ ALLA GUIDA DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO ALLA REVISIONE,
- PATENTE SOSTITUITA DA ALTRA RILASCIATA DA UNO STATO ESTERO,
- MOTIVI DI CONDOTTA.
Anche nei casi di particolare gravità della violazione al Codice della Strada la patente può essere revocata. A titolo di esempio i casi di revoca per motivi di condotta sono:
- Guidare in stato di ebbrezza da alcool o stupefacenti
- Recidiva per la guida in stato di ebbrezza
- Circolare contromano in autostrada o su strada extraurbana
RIMEDI CONTRO LA REVOCA
Solo la revoca per la perdita permanente dei requisiti fisici e psichici è definitiva, negli altri casi è possibile ricorrere al Ministero dei trasporti; se il ricorso è fondato e viene accolto la patente verrà restituita all’interessato.
Contro la pronuncia del Ministro e' ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni.
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RITIRO
Anche il ritiro è una sanzione accessoria alla sanzione amministrativa principale; questo provvedimento viene disposto nel caso in cui vengano commesse infrazioni non gravi, il documento viene ritirato al momento della contestazione della violazione e viene inviato, entro i successivi cinque giorni, al prefetto del luogo ove la violazione e' stata commessa.
Il provvedimento deve essere annotato sul verbale e sulla patente.
Il ritiro della patente è previsto nei seguenti casi:
- guida con patente scaduta,
- guida senza aver comunicato il cambio di residenza,
- guida senza essersi sottoposto all’esame di revisione,
- guida con carico sistemato in modo non sicuro,
- guida senza aver rispettato i tempi di guida e riposo prescritti,
- la patente è ritirata quando è prevista la sospensione o la revoca della stessa.
RIMEDI CONTRO IL RITIRO
Contro il ritiro è possibile ricorrere davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni per la sanzione amministrativa principale, chiedendo al Giudice la restituzione immediata della patente, in attesa della sentenza di merito.
La restituzione del documento, in alcuni casi (ad esempio il rinnovo della patente) può essere richiesta in prefettura dopo aver dato esecuzione alle prescrizioni omesse.
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SOSPENSIONE
Con questa sanzione si opera una temporanea sospensione della validità della patente, impedendo al trasgressore di guidare qualsiasi veicolo. La durata della sospensione (esiste un tempo minimo e massimo) varia in base al tipo di infrazione commessa.
Sono numerose le infrazioni che prevedono la sospensione della patente:
- Superamento dei limiti di velocità tra i 40 e 60 Km/h,
- Sospensione per lesioni personali scaturite da un incidente stradale,
- Guida sotto l’effetto di alcool e/o sostanze stupefacenti,
- Sorpasso pericoloso,
- Inversione di marcia.
RIMEDI CONTRO LA SOSPENSIONE
Sono gli stessi previsti per il ritiro, pertanto è possibile ricorrere davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni contro la sanzione amministrativa principale, chiedendo al Giudice l’inibizione immediata della sospensione della patente, in attesa della sentenza di merito.
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