Gli adeguamenti all’inflazione alzano il valore del punto di invalidità, la legge sulla concorrenza li ridurrà
La situazione
Nel nostro Paese la storia del danno biologico “piccolo”, tecnicamente definito di lieve entità, non finirà mai: tutti gli operatori del settore (avvocati, periti, liquidatori, consulenti, magistrati) sono abituati ad assistere da decenni a cambiamenti normativi (aggiungo: non sempre spiegabili).
Ad esempio: la Gazzetta Ufficiale ultima segnala un aumento dell’1,7% degli importi di risarcimento per il danno biologico lieve che segua ad un incidente del traffico (ricordiamo che il danno biologico è quella specifica voce di danno consiste nella menomazione permanente e/o temporanea dell'integrità psicofisica della persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico-relazionali, passibili di accertamento e di valutazione medico legale e indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito).
Invece la Legge n. 124/2017, Legge sulla Concorrenza, ci dice che le tabelle utilizzate per la quantificazione del danno saranno completamente riviste e riscritte, con un modesto cambiamento sul valore-punto.
Il valore del punto di invalidità
Va premesso che quando parliamo di lesioni di modesta entità ci riferiamo ai danni che ricevono una valutazione fino al 9% di invalidità permanente.
Dal primo aprile 2017 il valore/punto (del primo punto) è di euro 803,79.
La nuova legge sulla concorrenza lo correggerà portandolo a euro 795,81 (euro 39,37 euro per l’importo pro die).
Si tratta di scostamenti forse del tutto plausibili se letti in funzione delle innovazioni legislative che si susseguono, ma certamente poco comprensibili a tutte le persone che direttamente o indirettamente si trovano ad affrontare questo tema, magari perchè rimangono coinvolte loro malgrado in un incidente.
Il senso di tutto questo
La direttrice è sempre, storicamente, lo stessa che più o meno viene impressa alle leggi in questa materia: la tendenziale riduzione dei costi dei risarcimenti dovuti dalle imprese assicuratrici ai danneggiati in caso di incidente stradale.
In questa evoluzione normativa (meglio sarebbe dire “caos”) una cosa pare certa: è già di per se arbitrario assegnare un “valore punto” ad un caso che si ritiene in astratto somigliante ad un altro. Se a questo aggiungiamo la continua modifica dei parametri (tabelle) utilizzati per dare una misura e un peso a questo danno, traspare facilmente l’ingiustizia latente a danno di chi riporta una lesione e non sa come fare per chiedere il “giusto risarcimento” e se ciò che gli hanno proposto a titolo di risarcimento può ritenersi congruo.
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