Il caso
Intanto, partendo per cosi dire, dalla fine della storia, diciamo subito che l’altro giorno la Corte di Cassazione (sentenza n. 20649/17 del 31 agosto 2017) ha detto “si”.
La “sbirciata” ci può stare o, meglio, l’estratto conto vero e proprio del marito può legittimamente essere chiesto dalla moglie, anche per utilizzarlo eventualmente nella futura causa di separazione dal coniuge.
E’ normale che di fronte ad una situazione simile in molti si chiedano se è stata rispettata o meno la privacy: alcuni commentatori ritengono che questo tipo di dati sia in qualche modo inviolabile, altri invece pensano che non esista questo livello di penetrabilità, tanto più che in un caso come quello commentato i coniugi si avviano verso la separazione e, al momento, sono sposati.
Il ricorso del marito
In pratica l’uomo ha pensato di presentare un ricorso ed ha chiesto alla moglie il risarcimento dei danni per aver invaso illecitamente il suo diritto alla riservatezza dei dati.
Tuttavia si è trattato di una causa dove sono sorti almeno due ordini di problemi:
il primo riguarda l’inesistenza di specifiche violazioni di norme di legge poste a tutela della privacy,
il secondo riguarda l’omessa indicazione, da parte dell’attore, del danno che riteneva di aver subito (come ogni processo che si rispetti vige pur sempre il principio del contraddittorio ma, soprattutto, dell’onere della prova).
Il Garante della Privacy
Al di la della specifica vicenda che ha occupato la Suprema Corte ed ha portato al verdetto affermativo e favorevole alla donna importante è, più in generale, tener presente l’ampio ventaglio di attribuzioni che la Legge ha affidato al Garante della Privacy.
L’Organismo ha infatti nelle proprie mani una varietà di attribuzioni.
Vediamone insieme qualcuna.
E’ preordinato a: controllare che i trattamenti siano effettuati nel rispetto delle norme di legge, ricevere ed esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati, vietare anche d'ufficio i trattamenti illeciti o non corretti ed eventualmente disporne il blocco, segnalare al Governo e Parlamento l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settori, esprimere pareri nei casi previsti, denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio conosciuti nell'esercizio delle sue funzioni, tenere il registro dei trattamenti, predisporre una relazione annuale sull'attività svolta da presentare al Governo e al Parlamento, cooperare con le altre autorità amministrative indipendenti, (fonte: Wikipedia).
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