Cosa serve?
L’assegno bancario o postale viene protestato quando viene emesso in mancanza di provvista sul conto corrente.
L’assegno bancario è pagabile a vista e può essere presentato per il pagamento nel termine di:
8 giorni se viene pagato nello stesso Comune in cui è stato emesso, assegno cosiddetto su piazza;
15 giorni se viene pagato in altro Comune della Repubblica, assegno fuori piazza;
20 giorni se è pagabile in un paese diverso ma nello stesso continente di emissione;
60 giorni se pagabile in paesi extraeuropei.
Trascorsi questi termini senza che l’assegno venga pagato, la Banca o la Posta nella quale il conto corrente è aperto chiede la levata del protesto, ovvero l’atto pubblico che attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento dell’assegno.
A questo punto il nominativo e i dati del soggetto/debitore, oltre ai dati identificativi del titolo di credito, vengono inseriti nel Registro Informatico dei Protesti, ovvero una banca dati nazionale pubblicata dalle Camere di Commercio che contiene le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di cambiali, assegni e vaglia postali.
Nel Registro Informatico dei Protesti può essere iscritta una levata di protesto illegittima, sia per vizi di forma oppure per vizi di merito.
Nel primo caso il soggetto debitore potrà rivolgersi alla Camera di Commercio e richiedere la cancellazione del protesto.
Laddove invece la levata del protesto fosse illegittima per vizi di merito, sarà opportuno rivolgersi all’Autorità Giudiziaria che accerterà i motivi che hanno portato al protesto.
Come si ottiene la cancellazione del protesto?
Per arrivare a cancellare il protesto dell’assegno e della cambiale o vaglia cambiario pagato oltre un anno dalla levate del protesto, il debitore deve ottenere il provvedimento di riabilitazione del Tribunale.
Come funziona il procedimento di riabilitazione?
Si deposita un ricorso al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato, per il quale deposito non è necessaria l’assistenza di un avvocato, trattandosi di una semplice istanza.
Il ricorso può essere presentato presso l’Ufficio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente, dalla persona interessata oppure da persona munita di delega allegando copia del documento di identità sia del delegante che del delegato.
Nel ricorso devono essere inseriti i dati identificativi del richiedente e del titolo protestato con esplicita richiesta di riabilitazione, allegando la prova del pagamento del titolo di credito, ovvero la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore che conferma l’avvenuto pagamento del titolo stesso, oltre ad una visura camerale da richiedere alla Camera di Commercio competente, dalla quale evincere l’assenza di ulteriori protesti.
Il Presidente del Tribunale, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, se accoglie la richiesta, emette un decreto di riabilitazione attraverso il quale autorizza la Camera di Commercio a cancellare il soggetto dal Registro Informatico Nazionale dei Protesti.
Diversamente qualora il Presidente del Tribunale non accogliesse il ricorso, il relativo provvedimento di diniego potrà essere impugnato sempre con ricorso dinanzi la Corte di Appello entro il termine di 10 giorni.
Il decreto di riabilitazione verrà poi pubblicato nel Bollettino dei Protesti e sarà oggetto di reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione da chiunque ne abbia interesse.
Il soggetto interessato poi dovrà depositare il decreto di riabilitazione così ottenuto presso l’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente che procederà poi alla cancellazione definitiva.
In particolare il Presidente della Camera di Commercio, verificherà se ci sono i presupposti e entro 20 giorni provvederà ad emettere un provvedimento di accettazione o diniego del ricorso stesso.
Attraverso il decreto di riabilitazione il protesto verrà cancellato come se non fosse mai esistito.
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