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Sabato, 12 Agosto 2017 14:50

Buoni Fruttiferi Postali: interessi sempre al sicuro?

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Non tutti sanno che gli interessi riconosciuti alla scadenza sui buoni postali possono non coincidere con quanto previsto sul titolo stesso

  

Che cos’è il buono fruttifero postale

Proviamo a dare una definizione abbastanza generale: si tratta di un prodotto di investimento finanziario anzi, più precisamente, di una forma di risparmio postale se si vuole affiancarli all’altra tradizionale e conosciutissima modalità di risparmio, ossia il libretto postale.

 

 

Le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali

Il prodotto ha una serie di caratteristiche: vediamo, sempre in generale, le più importanti.

  • si tratta di titoli che possono essere sottoscritti e rimborsati presso qualsiasi ufficio postale;
  • non sono soggetti a spese particolari;
  • all’inizio erano disponibili nella versione cartacea, oggi lo sono in versione dematerializzata con l’appoggio di un rapporto di deposito, sul quale effettuare le operazioni di prelevamento e rimborso;
  • le condizioni dell’emissione (variabili anche mese per mese) sono prestabilite a monte e rimangono tali fino al rimborso.

 

 

Il caso

Le caratteristiche ormai note dei buoni fruttiferi sono tali che dovrebbero, almeno in teoria, tranquillizzare tutti i sottoscrittori circa l’ammontare del rimborso dovuto alla scadenza, soprattutto riguardo agli interessi.

A quanto pare, però, non è sempre così.

A dircelo è il Tribunale Ordinario di Bologna, seconda sez. civile, con un’interessante sentenza del 19 maggio 2017.

In buona sostanza, l’ammontare degli interessi dovuti alla scadenza (nello specifico su buoni fruttiferi degli anni 80) può non coincidere con quanto indicato nel retro del documento.

Il “trucchetto”, si passi questo termine, è nascosto all’interno di decreti ministeriali successivi alla loro emissione: con questo accorgimento, infatti, gli interessi possono subire variazioni.

E così è stato in pratica.

A nulla è servito un decreto ingiuntivo pur ottenuto dalla titolare, con il quale era stato intimato a Poste Italiane di pagare 9 mila euro stando ai calcoli della stessa e approvati dal Giudice.

In sede di opposizione al decreto ingiuntivo promossa dall’azienda, il Tribunale ha accordato il minore importo di euro 4 mila, sulla base di questi

 

 

argomenti:

  1. i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane s.p.a. non sono titoli di credito e neppure titoli di debito pubblico (come solitamente si pensa); nascono invece da un rapporto contrattuale tra le parti, disciplinato dalle condizioni apposte sul documento,
  2. nel 1983 era in vigore il D.P.R. 156/73 che, all’art. 173, prevedeva che le variazioni dei tassi di interesse potesse essere applicata sia ai buoni emessi successivamente al D.M. sia a quelli precedenti,
  3. pertanto: in caso di modifica dei tassi successiva all’emissione del buono, la tabella riportata nel retro del titolo si ritiene modificata dal nuovo prospetto.

 

 

In pratica

Il Tribunale fa notare che il D.M. in questione ha semplicemente previsto un saggio di interessi meno favorevole rispetto al precedente.

Ciò che lascia sbigottiti è la facilità relativa con la quale lo Stato interviene in corso d’opera su questi rapporti: nel caso esaminato ci dice il Tribunale che non risultano violate neppure le comuni regole della correttezza e della buona fede contrattuale, in quanto le “modifiche” derivano da leggi e atti amministrativi abilitati ad incidere sul contenuto di detti rapporti.

 

 

Un consiglio

Il risparmio delle famiglie è una cosa seria.

Molti siti cercano di spiegare questa complicata materia.

Per un consulto puoi decidere, senza impegno, di parlare con l’avv. Francesco Pandolfi almeno per guidarti con dati ed informazioni di prima mano, che potranno esserti utili a capire il tipo di documento in tuo possesso e i diritti in esso consacrati.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta la Redazione oppure l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 4847 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 19:03
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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