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Venerdì, 10 Novembre 2017 15:34

Malattie psichiche e indennità di accompagnamento: quando la prestazione va riconosciuta?

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Approfittiamo di un’altra interessante ed utile pronuncia della Corte di Cassazione [1], favorevole per i ricorrenti, per descrivere ancora una volta le caratteristiche dell’indennità.

Spiegazioni che si ritrovano, in ogni caso, anche leggendo altre pronunce della Suprema Corte [2].

 

L’indennità di accompagnamento

Come è noto, l'indennità di accompagnamento e' una prestazione dove l'intervento assistenziale non e' indirizzato (come avviene per la pensione di inabilità) al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma e' rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare per incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale [3].  

Il diritto all'indennità' di accompagnamento spetta sia nel caso in cui il bisogno dell'aiuto di un terzo si manifesti per incapacità di ordine fisico, sia per malattie di carattere psichico.

Quanto alle incapacità materiali la Corte ha precisato che la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le

ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesti nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana, per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa (qualificabili come di assistenza passiva) a momenti di assistenza attiva [4].  

 

Indennità di accompagnamento e malattia psichica:

la presenza costante di un accompagnatore

Quanto alle malattie psichiche, l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore.

Ciò in quanto, per i gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri.

 

Casi di riconoscimento del diritto all’indennità

Fatto questo breve preambolo, passiamo dunque rapidamente in rassegna alcuni significativi casi dove i Giudici hanno riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento.

Ecco qualche esempio:

  • diritto riconosciuto a persona che per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana (riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società);
  • diritto riconosciuto a persona che, per infermità mentali manca a volte di autocontrollo, tanto da rendersi pericolosa per sé e per altri;
  • diritto riconosciuto a persona che per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo;
  • diritto riconosciuto a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico con ictus ischemico e diabete mellito) mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno per l'agente o per altri;
  • diritto riconosciuto a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di non riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sé e ad altri;
  • da segnalare anche il caso riguardante una diagnosi di psicosi schizofrenica paranoidea (demenza precoce). In questo contesto va, dunque, ritenuto che la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sè la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.

 

 

[1] Corte di Cassazione, sez. 6 civile, ordinanza n. 15269 del 25.07.2016.

[2] Corte di Cassazione, sentenza n. 1069/2015.

[3] Corte di Cassazione, sentenza n. 11295 del 28 agosto 2000;

Corte di Cassazione, sentenza n. 1268 del 21 gennaio 2005; Corte di Cassazione, sentenza n. 28705 del 23 dicembre 2011.

[4] Corte di Cassazione, sentenza n. 5784 dell’11 aprile 2003.  

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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