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Martedì, 22 Agosto 2017 11:06

Infortunio sul lavoro: quando l'INAIL risarcisce il danno

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La legge sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, prevede che l’INAIL risarcisca e copra ogni incidente avvenuto per causa violenta in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

Occasione di Lavoro

Al fine di individuare l’ambito preciso di applicabilità del risarcimento è necessario definire cosa s’intende per “occasione di lavoro”.

A tal proposito sono numerose le sentenze della Corte di Cassazione che hanno permesso di individuare, sempre con maggior precisione, l’ambito di applicazione del diritto al risarcimento.

Oggi è pertanto possibile definire come occasione di lavoro tutti quei fatti inerenti all’ambiente, ai macchinari e a tutto ciò che rende possibile la prestazione lavorativa.

Questa nozione si spinge altresì nel comprendere anche la risarcibilità del lavoratore che s’infortuna perché agisce senza rispetto delle norme di sicurezza, oppure quando l’infortunio è generato dal fatto colposo compiuto da un terzo soggetto.

Rischio elettivo

Definiti cosi i confini della risarcibilità resta da individuare invece quale sia l’infortunio che l’INAIL non risarcisce e perché.

La Cassazione ha individuato l’esclusione del c.d. “rischio elettivo”, vale a dire tutte quelle situazioni di pericolo diverse da quelle tipiche ed inerenti l’occasione di lavoro, al quale il lavoratore sceglie autonomamente di sottoporsi.

In sintesi

Il risarcimento del danno viene escluso ogni qualvolta l’infortunio, seppur avvenuto durante lo svolgimento del lavoro, sia il frutto di un comportamento volontario del lavoratore volto a soddisfare delle esigenze indipendenti e diverse dall’occasione di lavoro.

Esempi

Alcuni esempi di rischio elettivo dettati dalla Corte di Cassazione:

  1. “Lavoratore edile che cade dalla scala del cantiere per acquistare del cibo per “fare uno spuntino” a metà mattinata. Poiché dagli atti la Corte non ha rilevato una necessità vincolante nel fare uno spuntino, l’evento non è stato indennizzato per rischio elettivo.”
  2. “Lavoratore che per esibizionismo è saltato a terra da una piattaforma aerea provocandosi delle fratture. L’esclusione è stata determinata in base alla inesistenza di necessità di lavoro o di urgenza che avrebbero potuto giustificare il salto.“
  3. “Lavoratore, adibito a mansioni impiegatizie di rilevazione di dati contabili, che accede di sua iniziativa e senza averne alcun obbligo al reparto produttivo, infortunandosi sulla scala di accesso”.

 

 

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Letto 3630 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:50
Alessandro Mariani

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Data di nascita: 08/04/1972

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

Informazioni e recapiti

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