La questione
Domanda ricorrente nella prassi.
Il concetto di base può essere riassunto in questo modo: il provvedimento di divieto di detenzione di armi è viziato quando non spiega perché da reati commessi, remoti o non collegati all’uso delle armi, si arriva a dire che una persona è inaffidabile sulla detenzione, uso e custodia delle armi stesse.
Oppure si desume da quei reati una personalità violenta, aggressiva o senza capacità di autocontrollo, tale da escludere la sussistenza delle sufficienti garanzie di non abusare delle armi.
Questo, in estrema sintesi, il nocciolo della questione.
Il principio è stato ribadito qualche mese fa dalla Sezione 2 del Tar Salerno [1]. La sentenza (favorevole per il ricorrente, il Ministero è condannato a pagare le spese di causa), al momento della stesura di questo articolo non risulta appellata.
Il caso
Succede questo: la persona interessata chiede l’annullamento del provvedimento con il quale il Questore di Salerno respinge l’istanza per ottenere il nulla osta alla detenzione di armi nella propria abitazione.
Dal canto suo, il ricorrente si muove così: premesso che il padre deteneva 5 fucili e alcune cartucce e che, al suo decesso, lo stesso aveva avanzato istanza intesa ad ottenere il nulla osta alla detenzione delle predette armi nella propria abitazione, respinta dal Questore di Salerno con il provvedimento impugnato (secondo il quale, dalla nota informativa dei competenti organi di polizia era emerso che egli figlio non offrisse le sufficienti garanzie di affidabilità, richieste ai fini dell’accoglimento della medesima), impugna il diniego in questione in base alle seguente centrale censura: manca la motivazione.
L’informativa
Alla base abbiamo un’informativa proveniente dai Carabinieri, che mette in evidenza talune denunce piuttosto remote a carico dell’interessato, di cui due per reati di detenzione e spaccio di sostanze psicotrope – marijuana (per la seconda delle quali era anche tratto in arresto, in esecuzione d’ordinanza di custodia cautelare in carcere), e una per porto e detenzione di un’arma bianca e di una cartuccia per fucile uso caccia.
Tuttavia conclude in senso ampiamente favorevole all’accoglimento dell’istanza, ponendo in risalto la buona condotta morale e civile della persona, l’assenza di malattie mentali od etilismo nonché, più in generale, di elementi che avrebbero potuto far propendere per una prognosi infausta, relativamente all’uso delle armi, da parte sua o da parte degli altri membri della sua famiglia (figlie conviventi).
E’ pure vero che nei suoi confronti è stata applicata dal Tribunale la pena (sospesa) di mesi quattro di reclusione e di lire 930.000 di multa, per violazione della disciplina degli stupefacenti (reato commesso nel 1991): ma in relazione allo stesso reato, come si ricava dal certificato del casellario giudiziale, gli è stata ormai concessa la riabilitazione.
La soluzione: la mancanza dell’attualità degli episodi problematici
In definitiva, dice il Tar Salerno, pur essendo emersi a carico del ricorrente episodi astrattamente significativi (nell’ottica della giustificazione del diniego alla detenzione di armi presso la propria abitazione oppostogli dalla Questura di Salerno), in ogni caso gli stessi episodi sono privi del requisito dell’attualità, trattandosi di denunce e di una condanna risalenti nel tempo e decisamente superati dalla condotta tenuta dopo dall’interessato, che non incorreva più nei rigori della legge penale, tanto da conseguire anche la riabilitazione per l’unica condanna subita.
La condanna del Ministero
Dopo la soccombenza del Ministero dell’Interno e l’annullamento dell’atto impugnato, il Tar condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite.
Come muoversi in casi simili a questo
Il consiglio che si può dare è quello di affidarsi ad un avvocato specializzato nella complessa materia delle armi. La delicatezza di talune situazioni, unita ad un quadro normativo non proprio lineare, suggeriscono all’interessato di assumere una difesa tecnica, proprio per aumentare le probabilità di successo dell’azione.
Altra “dritta”: chiedere sempre, insieme al preventivo, anche il calcolo delle probabilità di riuscita dell’azione, sia in primo che in secondo grado.
Questo è un modo per decidere consapevolmente e per massimizzare l’investimento economico richiesto per la gestione di tutte le fasi della causa.
[1] Tar Salerno Sezione 2, sentenza n. 994 del 01 giugno 2017.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l’avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.