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Mercoledì, 15 Novembre 2017 09:04

Porto di fucile per tiro a volo: cosa fare se non viene accolta l'istanza di rinnovo

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Nel caso in cui l’istanza non venisse accolta, il consiglio sarà di notificare un ricorso facendo leva sulla giurisprudenza del 2016-2017, in particolare tenendo a mente la sentenza del Tar Salerno sezione 1 n. 1089 del 21.06.2017.

 

Questa pronuncia, infatti, mette bene in evidenza i due fondamentali principi che devono orientare Ministero e Questura e che, se non vengono seguiti, porteranno in un secondo momento all’annullamento dell’atto e alla vittoria della causa per l’interessato.

Prima quindi di passare ad illustrare il caso concreto, focalizziamo subito questi due principi.

 

Primo principio

- "l'art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate), nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma, in particolare:

1) alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per

2) furto,

3) rapina,

4) estorsione,

5) sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione,

6) o a una pena restrittiva della libertà personale per violenza

7) o resistenza all'autorità

8) o per delitti contro la personalità dello Stato

9) o contro l'ordine pubblico, anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione.

 

 

Secondo principio, quello che qui ci interessa più da vicino

"l'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca (prevista dal primo comma dell'art. 43, primo comma, del testo unico del 1931) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43), se il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria - in luogo della reclusione - ai sensi degli articoli 53 e 57 L. 689/81, ovvero abbia escluso la punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., nel caso di commissione di un reato di per sé ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi.  

In pratica, giocano un ruolo fondamentale nella valutazione amministrativa i due fattori:

 

A) condanna alla pena pecuniaria in luogo della reclusione,

B) esclusione della punibilità per tenuità del fatto.

 

E’ proprio su questi due parametri, e solo su questi due, che bisogna orientarsi.

 

 

Il caso

Spostando ora l’attenzione sulla vicenda concreta, diamo rapidamente conto di che cosa è accaduto, per poi passare alle conclusioni favorevoli per il ricorrente.

La persona interessata ricorre per l'annullamento:

 

  • del decreto del Questore con il quale non è stata accolta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per tiro a volo
  • della nota della Questura con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi al rinnovo.

 

La parte privata è già titolare di numerose autorizzazioni amministrative inerenti l'uso e la detenzione di armi e munizioni (tra cui il porto d'armi per difesa personale ed il porto d'armi per il tiro a volo), regolarmente rinnovate alle scadenze previste.

Impugna l'atto in quanto lesivo del proprio interesse alla vigenza del titolo autorizzatorio in questione.

Il provvedimento inibitorio è stato adottato a seguito della constatazione della condanna a carico del ricorrente per il reato di lesione personale disposta con sentenza del Tribunale del 10.1.2003 con dichiarazione di estinzione del reato in data successiva nel 2011.

In particolare:

vista la tenuità del fatto contestato, la condanna è stata convertita in pena pecuniaria (regolarmente pagata nel 2005);

il Tribunale nel 28.9.2011 ha dichiarato l'estinzione del reato;

il fatto-reato contestato risale a circa 17 anni fa e che da allora il ricorrente ha avuto una condotta irreprensibile;

 

 

A questo punto, un episodio importante che sfugge all’Amministrazione: uno schiaffo!

Il Giudice penale, nel pronunciare la sentenza di condanna ha ritenuto di esercitare la facoltà di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria, secondo quanto statuito dall'art. 53 L. 689/81, attesa la particolare tenuità del fatto contestato (uno schiaffo al volto, che cagionava alla persona offesa una lievissima lesione personale, guaribile in tre giorni!).

Nel caso commentato, siamo proprio in presenza di una di quelle fattispecie in cui la pena restrittiva della libertà personale è stata sostituita, ai sensi dell'art. 53, dalla pena pecuniaria e pertanto di una di quelle ipotesi in cui l'automatismo ostativo di cui all'art. 43 T.U.L.P.S. recede ed è sostituito da una valutazione discrezionale dell'Amministrazione che non può non attribuire rilevanza al fatto che

  1. si tratti di condanna risalente (in particolare al 1994),
  2. all'estinzione del reato (equiparabile alla riabilitazione),
  3. ed al lungo periodo in cui al ricorrente è stato riconosciuto il titolo, successivamente all'intervento della condanna.

Tutte valutazioni che sono assenti dal testo del provvedimento, che si limita a concludere (in questo caso, sbagliando) per l'automatismo preclusivo della previsione di cui all'art. 43 del T.U.L.P.S.

 

 

Conclusioni

L’atto viene annullato dal Tribunale e il ricorrente vince la causa.

 

 

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Letto 13839 volte Ultima modifica il Mercoledì, 15 Novembre 2017 09:14
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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1 commento

  • Link al commento Ivan Mercoledì, 15 Novembre 2017 23:30 inviato da Ivan

    Avvocato come ben lei sa la questura puo diniegare il rinnovo del porto d'armi anche con reati riabilitati visto il parere reso nell’adunanza del 6 luglio 2016, la prima Sezione del Consiglio di Stato, argomentando dal combinato disposto dell’art. Ile dell’art. 43 del T.U.L.P.S., ha osservato che “ ....in presenza di condanne per reati preclusivi la riabilitazione consente di rilasciare al riabilitato le autorizzazioni di polizia in generale, mentre non consente di rilasciargli la licenza di porto d'armi. In altre parole gli effetti della riabilitazione si esauriscono nell'ambito dell'applicazione della legge penale ma, salvo diverse, specifiche disposizioni di legge ”, come quella contenuta nell’art. 11 (nella parte in cui viene precisato “e non ha ottenuto la riabilitazione ”) “essa non ha rilievo su altre conseguenze giuridiche delle condanne ”.