La vicenda
Il Questore respinge un'istanza di licenza di porto delle armi per uso sportivo; neanche a dirlo la parte ricorrente, ritenendo sbagliata la scelta amministrativa, impugna l'atto con il quale il Questore gli ha negato tale rilascio.
Pare che alla base del convincimento negativo della Questura ci sia la frequentazione di questa persona con ambienti poco chiari e con persone probabilmente pericolose, forse vicine a gruppi delinquenziali o comunque ad alcuni di questi soggetti.
Più nello specifico, il diniego poggia pure sul fatto che il richiedente risulta indagato e sottoposto a fermo di P.G. per il reato di riciclaggio di danaro proveniente da traffico di sostanze stupefacenti (si tratta di un procedimento penale concluso con l'archiviazione nel 1995, visto che gli elementi acquisiti non sono apparsi idonei a sostenere l'accusa in giudizio).
Andando più avanti, la nota informativa della Stazione dei Carabinieri ci dice che l'istante è stato controllato con altre persone (una di esse esponente di vertice di un sodalizio mafioso) e diversi tra questi risultano pluripregiudicati di un certo profilo.
Per esempio: nel novembre 1995 viene controllato con un individuo penalmente censito per vari reati;
nel marzo 1997 viene poi controllato con altra persona collocata al vertice di un sodalizio criminoso ed appartenente ad un nucleo familiare censito per reati di associazione mafiosa, estorsione, reati in materia di stupefacenti ed altro.
C’è poi il fatto che la nostra persona viene segnalata nel 2015 per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
Insomma, un po’ di tutto: non manca proprio niente.
La posizione della Questura
Ritiene che le vicende giudiziarie e i risultati dei controlli incidono in termini assolutamente negativi sulla condotta e soprattutto sulla affidabilità del ricorrente, poiché concreto è il pericolo che le armi possano entrare nella materiale disponibilità di tali persone pericolose ed essere usate per fini illeciti.
Il ragionamento del Tribunale
Logico e lineare. La sentenza è del Tar Catanzaro, sezione 1, n. 176 del 10.02.2017.
Logico e lineare perché semplicemente aderente all’oggettività delle circostanze.
Dice infatti il tribunale che la vicenda relativa al reato di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti, oltre che assai lontana nel tempo è irrilevante, in quanto conclusa con un provvedimento di archiviazione dell'Autorità giudiziaria e inoltre non risultano ulteriori acquisizioni da parte dell'organo di polizia che possano mettere in evidenza un possibile attuale rilievo della vicenda stessa.
Ma poi, i controlli relativi ad incontri con soggetti controindicati sono lontanissimi nel tempo, in quanto l'ultimo di essi è del 1997.
Ancora, la vicenda giudiziaria relativa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti è del tutto priva di rilievo, in quanto non risulta intervenuto alcun accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria e, comunque, non può influire sul pericolo di abuso del titolo di polizia.
Ricorso accolto
Il ricorso è quindi fondato ed è accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego; spese del giudizio poste a carico dell'Amministrazione dell'Interno.
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