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Sentenza importantissima del Tar Friuli Venezia Giulia, la n. 382 del 14 dicembre 2017
Tenere bene a mente questa pronuncia in tema di rinnovo del porto di pistola, in quanto fissa il seguente principio cardine:
l'Autorità non può sindacare il modo in cui l'imprenditore viene pagato dai propri clienti e/o appresta il servizio di vigilanza delle proprie strutture e beni, pena l'invasione di campi afferenti all'autonomia organizzativo/gestionale dell'imprenditore, in cui si estrinseca la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.;
Ma andiamo al caso concreto.
La vicenda.
L’interessato chiede l'annullamento del decreto prefettizio con il quale è respinta l’istanza per ottenere il rinnovo del porto di pistola per difesa personale.
Dice di godere del pluriennale porto di pistola per difesa personale e di intervenire spesso, anche in ore notturne, presso una discarica di cui è presidente in una specifica località, anche a seguito dell'attivazione degli allarmi antintrusione ai quali è collegato telefonicamente.
Lui ritiene il provvedimento basato per sbaglio sulla ritenuta insussistenza di pericolo per la sua incolumità personale e sulla conseguente inutilità del rinnovo del porto di pistola.
Si lamenta poi dell’errore commesso dal Prefetto, laddove ritiene che la persona interessata al porto potrebbe facilmente ovviare al pericolo connesso al maneggio ed al trasporto di somme di denaro utilizzando gli strumenti offerti dal sistema bancario.
Contesta infine anche la lesione del legittimo affidamento, avendo, tra l'altro, l'Autorità disatteso l'obbligo di far riferimento alle eventuali circostanze sopravvenute rispetto a quelle esistenti al momento dei precedenti rilasci e/o rinnovo del porto d'armi per difesa personale.
La soluzione del Tribunale.
Nessuno, dice il Tar nella sentenza di dicembre, vuole mettere in discussione che il porto d'armi è un'eccezione al normale divieto di portare armi e che il provvedimento abilitativo viene rilasciato sulla scorta di valutazioni ampiamente discrezionali.
Il punto è la motivazione quando l’Autorità decide per il diniego.
Che cosa significa questo?
In pratica il Collegio, come del resto già accaduto in una recente pronuncia su un caso di divieto di rinnovo di porto d'armi analogo (Tar FVG, sez. I, 23 novembre 2017 n. 363), non può trascurare che, in presenza di un'autorizzazione di polizia risalente nel tempo ed ripetutamente rinnovata l'amministrazione, in sede di diniego, deve provare il venir meno delle condizioni iniziali che avevano formato oggetto della positiva valutazione in punto di dimostrato bisogno, ed il sopravvenire delle nuove ragioni che giustificano il diniego.
Nel caso trattato e discusso a dicembre, è innegabile che il precedente e pluriennale rilascio del titolo, le circostanze di pericolo rappresentate dal ricorrente (ovvero la frequente esigenza di recarsi, anche notte tempo, nell'area isolata ove è ubicata la discarica gestita dall'impresa perché allertato dal sistema d'allarme), nonché le concrete modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale che prevede l'accettazione di denaro contante da parte della clientela avrebbero suggerito uno sforzo motivazionale maggiore da parte dell'Autorità, anche in considerazione del fatto che:
A) la discarica gestita dalla società di cui il ricorrente è Presidente del Consiglio di Amministrazione si trova in una zona isolata distante dal centro abitato, spesso oggetto di abusi commessi da terzi;
B) è fatto notorio che, negli ultimi anni, si è verificato un diffuso aumento della criminalità, tale da esporre quotidianamente a seri pericoli la sicurezza individuale, come evidenziato dai numerosi fatti di cronaca che riferiscono di furti e/o rapine, poi sconfinati in aggressioni alla persona, con esiti anche mortali;
come anticipato nel preambolo di questo articolo
C) l'Autorità non può sindacare il modo in cui l'imprenditore viene pagato dai propri clienti e/o appresta il servizio di vigilanza delle proprie strutture e beni, pena l'invasione di campi afferenti all'autonomia organizzativo/gestionale dell'imprenditore, in cui si estrinseca la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.;
In definitiva, l'Autorità ha trascurato, in particolare, di dare adeguata spiegazione del venir meno delle condizioni che avevano consentito di apprezzare favorevolmente la richiesta dell'interessato, tenendo conto "delle peculiarità del territorio, delle specifiche implicazioni di ordine pubblico e delle situazioni specifiche in cui si trovano i richiedenti" che, a quanto risulta, sono rimaste inalterate rispetto al passato, quando il titolo di polizia era stato per l'appunto rilasciato e rinnovato.
Cosa accade in pratica.
Il Tar annulla l’atto impugnato, il ricorrente vince la causa, il Ministero viene condannato sia a pagare le spese di lite che a rimborsare il pagamento del contributo unificato (acquistato dalla persona interessata al momento dell’iscrizione a ruolo della causa).
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