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Sabato, 13 Gennaio 2018 17:44

Divieto detenzione armi: posso fare accesso agli atti prima del ricorso, per controllare che cosa ha scritto la Polizia?

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Una materia dove, a prima vista, sembrerebbe prevalere l’interesse alla segretezza di certi documenti, ma non è proprio così.

 

 

Intanto va detto subito che la risposta alla domanda proposta dal titolo del post è “SI”, tanto per sgombrare il campo da dubbi, equivoci o fraintendimenti.

 

 

Inutile dire che si tratta di un caso importantissimo, da tenere sempre presente per la miriade di situazioni analoghe che affrontiamo praticamente tutti i giorni in tema di divieto di detenzione armi.

 

 

Nel caso commentato (Tar Milano, sentenza n. 26 del 4 gennaio 2018) la Prefettura non indovina la mossa e, dopo aver negato l’accesso su uno specifico atto amministrativo che vedremo, perde anche il ricorso al Tar avviato dalla persona interessata a conoscere il contenuto di quel particolare documento.

Quindi, come anticipato, la risposta alla domanda del titolo è: SI, dal momento che l’interesse di tutte le persone a difendersi (in materia di armi, in questo caso) prevale sulle cosiddette esigenze di segretezza.

Ma vediamo, in sintesi, come e perché.

 

 

La vicenda

L’interessato ha presentato istanza di accesso al parere reso dalla Polizia nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento della Prefettura di divieto di detenzioni di armi.

In pratica, la Prefettura nega l’accesso e il ricorrente ne lamenta l’illegittimità.

        

 

Cosa dice la norma

La legge stabilisce che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici.

Che cosa significa questo in concreto?

Ebbene, il significato della norma è quello di consentire “comunque” l'accesso a scopi difensivi dei propri interessi

giuridici e questo anche nei casi in cui sia stata disposta l'esclusione dell'accesso ai sensi del comma 6 dell'art. 24 L. 241/1990.

La Legge ha cioè risolto il problema operando a monte un bilanciamento degli interessi, affermando cioè la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell'istante, ove i documenti risultino perciò necessari.

 

 

Qual è l’interesse reale del ricorrente

E’ chiaramente “difensivo”.

La persona interessata ha bisogno di quel documento per organizzare al meglio la sua difesa.

L’esposizione dell’atto è quindi finalizzata alla tutela di interessi giuridici attraverso l’impugnazione del provvedimento di divieto di detenzione armi.

  

 

Il ragionamento del Tribunale  

Ruota attorno alla questione del “bilanciamento degli interessi in gioco”.

Dice il Tar: le ragioni dell’amministrazione a sostegno del diniego impugnato cedono rispetto alle prescrizioni contenute nell’ art. 24 comma 7, fermo restando che vanno salvaguardate le esigenze del segreto istruttorio del giudizio penale, se esistono.

Il ricorso viene quindi accolto.

Viene annullato il provvedimento di diniego di accesso ed affermato l’obbligo dell’amministrazione di consentire l’accesso al parere richiesto, visto che manca un segreto istruttorio opponibile all’interessato che ne possa giustificare il differimento.

 

 

vedi accesso agli atti

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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