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Martedì, 30 Gennaio 2018 12:54

Armi e furto: quali sono le novità di gennaio 2018 sugli effetti della riabilitazione penale?

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Qualche norma del TULPS scricchiola; il condannato non è un condannato in eterno, ma poi: il furto ha o non ha una reale relazione con l’uso lecito dell’armamento?

 

 

Che cosa è successo:

 

La novità importante è che la Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere su questa delicata questione: quale relazione esiste tra divieto di rilasciare il porto d’armi per le persone condannate a pena detentiva per furto.

 

Qualche mio lettore ricorderà che qualche anno fa ero arrivato praticamente alle stesse conclusioni del Tar Toscana di fine 2017 inizio 2018 (vedi ad esempio le mie pubblicazioni su Studio Cataldi): fa piacere quindi oggi vedere che il tema è stato ripensato.

 

Il Tar Toscana sez. 2 (ordinanza n. 56 del 16.01.2018) ha proposto d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43 primo. co lett. a Rd 773/31 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede un generale divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto, senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'Autorità amministrativa competente.

Il giudizio è stato quindi essere sospeso e gli atti trasmessi alla Corte Costituzionale.

 

 

 

Che cosa significa:

in pratica il principio espresso dal Tar è questo:

il “no” su questi casi non può essere sempre automatico.

Non sembra facilmente giustificabile un automatismo preclusivo che colleghi il diniego dell'autorizzazione a portare armi alla commissione del reato di furto, che di per se non è collegato all'utilizzo delle stesse e che, pertanto, poco ragionevolmente può essere posto a base del diniego dell'autorizzazione medesima.

Tanto più appare ingiustificabile l'automatismo laddove il richiedente il porto d'armi abbia ottenuto la riabilitazione la quale presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta per un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento.

 

 

 

Qui andiamo un po’ sul tecnico ma, se avete un pò di pazienza ne vale la pena, vista l’importanza dell’argomento.

Le parti salienti dell’ordinanza:

 

Il ricorrente ha chiesto il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso venatorio alla Questura, che ha negato il rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 43 primo comma lett. a) Rd 773/31 poiché risulta condannato, con sentenza irrevocabile della Corte di Appello del 1980, a due anni di reclusione e £ 200.000 di multa per furto aggravato e falso titolo di credito.

Egli ha quindi impugnato il diniego con il presente ricorso lamentando di avere ottenuto la riabilitazione che escluderebbe il prodursi di un automatico effetto ostativo al rilascio del porto d'armi in seguito ad una pregressa condanna alla reclusione, tanto più che nel caso di specie questa risale a molto tempo addietro.

Mette in evidenza inoltre di avere chiesto il rinnovo, e non la prima concessione, del titolo avendo in passato già ottenuto il porto d'armi per uso venatorio e deduce di avere mantenuto una condotta di vita specchiata dopo la condanna penale irrogata.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno.  

L'art. 43, comma primo, del R.d. n. 773/1931 che recita "Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

  1. a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  2. b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
  3. c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di 

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".

La fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione del disposto di cui alla lett. a) della norma sopra riportata, e secondo il suo tenore letterale il ricorso dovrebbe essere respinto poiché il ricorrente ha riportato una condanna alla reclusione per furto. Il disposto è tuttavia stato oggetto di interpretazioni diversificate, tese a superarne una lettura che imponga di negare in ogni caso, con effetto automatico, il rilascio del porto d'armi a chi risulti condannato per i reati ivi menzionati.

La giurisprudenza, in particolare, si è ripetutamente pronunciata sugli effetti che la riabilitazione produce in tale ambito, con orientamenti divergenti.

In punto di fatto, il Tar vede che il ricorrente risulta riabilitato con provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 1991; ha ottenuto il primo rilascio del porto d'armi per uso venatorio nell’ 1986 e i rinnovi si sono susseguiti senza soluzione di continuità fino all'attuale istanza.

La Sezione aveva aderito all'orientamento secondo cui, una volta intervenuta la riabilitazione verrebbe meno l'automatismo preclusivo di cui alla norma soprarichiamata, salva restando la possibilità di un apprezzamento discrezionale prognostico da parte dell'Amministrazione che comprenda anche il fatto (storico) di reato, ma unitamente ad ogni altro fatto utile a tal scopo come i pregressi rilasci o rinnovi del titolo; la condotta tenuta nel tempo dall'interessato e, in generale, ogni elemento utile a far luce sulla personalità dell'interessato medesimo, compresa la riabilitazione.

Tale lettura era favorita da C.d.S. III, 12 febbraio 2013 n. 822, secondo cui le condanne per i reati indicati nell'art. 43, comma primo, del R.d. n. 773/1931, lett. a) e b) se sono qualificabili come speciali incapacità ex lege al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di polizia, e tali da non esser superate sic et simpliciter dalla mera riabilitazione dell'interessato, tuttavia non possiedono un carattere permanentemente ostativo, che non sia superabile da alcuna situazione sopravvenuta.

Diversamente ragionando, secondo questo arresto, ove fosse consentita una motivazione di rigetto avulsa dalla realtà attuale e condizionata da condotte risalenti ad un passato ormai remoto e non più riprodotto, la norma sarebbe di dubbia legittimità costituzionale per difetto di ragionevolezza.

 

 

Attenzione: qui il passaggio chiave:

Per evitare questa conseguenza occorre allora effettuare una concreta prognosi che tenga conto sì di tali eventi, ma pure dei pregressi rilasci o rinnovi del titolo di polizia; della condotta tenuta dall'interessato nell'ampio lasso di tempo successivo alla condanna (ormai, nel caso di specie, risalente a trentasette anni addietro) nonché di fatti eventualmente sintomatici della pericolosità effettiva ed attuale e di ogni altro elemento utile a lumeggiarne la personalità, compresa la riabilitazione.

La condanna, in questo contesto, per quanto remota e superata dalla riabilitazione non perde la sua rilevanza in senso assoluto ma non possiede un effetto preclusivo automatico e può, semmai, essere posta a base di una valutazione discrezionale, che deve tenere conto anche degli ulteriori elementi sopredescritti. Nello stesso senso CdS n. 1072 del 4 marzo 2015 e 10 luglio 2013 n. 3719, secondo cui l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali indicate all'art. 43, comma primo, T.U.L.P.S. viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato; la pregressa condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde però la sua rilevanza in senso assoluto e può essere posta a base di una valutazione discrezionale.

Tale interpretazione è stata superata dal parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 11 luglio 2016 n. 1620 il quale esclude che la riabilitazione elimini l'effetto preclusivo della condanna al rilascio del porto d'armi, poiché il divieto di concederlo non rientra tra gli effetti penali della condanna che la riabilitazione estingue.

Gli effetti della riabilitazione si esauriscono nell'ambito penalistico senza ridondare su altre conseguenze giuridiche delle condanne. Secondo questa lettura, per "effetti penali della condanna" devono intendersi quelli che si producono sulla successiva applicazione della sola legge penale, sostanziale o processuale, quale l'ostacolo a una nuova concessione della sospensione condizionale; del beneficio della non menzione o delle sanzioni sostitutive.

Il divieto di concedere (o l'obbligo di revocare) il porto d'armi, come l'esclusione da concorsi, da impieghi o da gare o la perdita del diritto elettorale per chi ha riportato certe condanne sono bensì effetti di queste, ma non hanno carattere penalistico e non sono quindi (effetti) "penali" delle stesse.

Essi pertanto, secondo questa lettura, non possono essere cancellati dalla riabilitazione, salva l'esistenza di specifiche disposizioni normative come l'art. 11 del T.U.L.P.S. valevole, però, per le autorizzazioni di polizia in generale ma non per quella specifica al porto di armi, che resta regolamentata dall'art. 43 del medesimo T.U.L.P.S.

La sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 9 novembre 2016 n. 4660 riafferma il principio secondo cui la licenza di porto d'armi non può essere concessa (e quella già rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per uno dei reati elencati all'art. 43, primo comma, T.U.L.P.S. anche se il richiedente ha ottenuto la riabilitazione.

La pronuncia rileva una netta diversità tra l'ambito di applicazione degli articoli 11 e 43 T.U.L.P.S. che giustifica la scelta del legislatore di attribuire rilevanza alla riabilitazione solo quando si applicano le regole generali sulle "autorizzazioni di polizia" di cui all'art. 11, e non anche quando si applicano le regole speciali sulla "licenza di portare armi".

L'art. 11 riguarda lo svolgimento di attività lavorative, mentre l'art. 43 si riferisce ad uno specifico settore nel quale non è in discussione la possibilità di svolgere o meno un'attività lavorativa, ma sono coinvolti i particolari valori concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La Sezione, nella sentenza in esame, rileva altresì che quando il giudice penale, ai sensi degli articoli 53 e 57 l. 689/81, abbia disposto la condanna pecuniaria per uno dei reati individuati dall'art. 43, primo comma, T.U.L.P.S. l'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca della licenza rilasciata, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale previsto dal secondo comma dell'art. 43 medesimo. L'automatismo preclusivo quindi, secondo un'interpretazione letterale del richiamato primo comma di tale articolo del T.U.L.P.S., pure in caso di commissione di un reato astrattamente ostativo al rilascio (o al mantenimento) di licenze di portare armi opera solo in presenza di una condanna "alla reclusione" ma non anche quando la condanna penale abbia disposto l'applicazione di una pena pecuniaria, o laddove sia stata esclusa la punibilità "per tenuità del fatto" ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

L'interpretazione giurisprudenziale della norma rilevante nel caso di specie è quindi attestata su tale conclusione: l'effetto preclusivo al rilascio (o al mantenimento) della licenza di portare armi conseguente alla commissione di uno dei reati elencati all'art. 43, comma primo, T.U.L.P.S., si produce automaticamente solo qualora l'interessato sia stato condannato a pena detentiva, e in tal caso non resta alcun margine di apprezzamento discrezionale per l'Amministrazione che è vincolata a negare (o revocare) la licenza.

Nel caso il ricorrente è stato colpito da una condanna alla reclusione congiunta con il pagamento di ammenda e, pertanto, l'applicazione dei principi soprariportati porterebbe inevitabilmente alla reiezione del ricorso. Il Collegio dubita però della legittimità costituzionale dell'art. 43, comma primo, T.U.L.P.S.

La questione di legittimità costituzionale di tale norma si presenta rilevante al fine del decidere poiché, come sopraesposto, la fattispecie ricade pienamente nel suo ambito di applicazione e non può essere trattata prescindendo da essa.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione, il Collegio dubita che la norma sopraindicata violi il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione. 

La ragionevolezza delle leggi è corollario del principio di uguaglianza ed esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate, o congruenti, rispetto al fine perseguito dal legislatore.

Si ha dunque violazione del principio laddove si riscontri una contraddizione all'interno di una disposizione legislativa, oppure tra essa ed il pubblico interesse perseguito che costituisce un limite al potere discrezionale del legislatore, impedendone un esercizio arbitrario. Sotto questo profilo, il sindacato giurisdizionale sulle leggi non investe più solo la legittimità ma anche il merito delle scelte legislative, e per qualificare il fenomeno parte della dottrina parla di "eccesso di potere legislativo".

Nel caso, il dubbio di costituzionalità riguarda una norma la quale pone un divieto assoluto ed automatico di concedere il porto d'armi a soggetti che sono stati condannati alla reclusione per un reato (il furto) che è estraneo all'uso delle stesse e non incide, in astratto, sul loro utilizzo.

La disposizione appare quindi eccedere lo scopo che si propone, consistente nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sotto il profilo della verifica di affidabilità dei soggetti cui viene concessa la licenza di portare armi. Si ricorda, a questo proposito, che nel nostro ordinamento esiste un generale divieto di girare armati, e l'autorizzazione a portarle ne costituisce eccezione la quale deve essere assistita da sufficienti garanzie circa l'affidabilità nel loro corretto uso da parte del titolare della relativa autorizzazione. In particolare la sentenza di Corte Costituzionale n. 440/1993, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle previsioni dell'art. 11 T.U.L.P.S. in ordine ai poteri di diniego delle autorizzazioni di polizia a fronte dell'accertata insussistenza del requisito della "buona condotta", precisa che la facoltà di portare ed usare armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma è eccezione al generale divieto di girare armati sancito dall'ordinamento, e tale deroga, per essere giustificata, richiede un preventivo e puntuale accertamento delle caratteristiche del soggetto richiedente il porto d'arm, per acquisire certezza in ordine alla sua idoneità al loro uso e alla sua affidabilità morale. Stando così le cose, appare certo rispondente a tale finalità effettuare uno scrutinio preventivo sulla vita e i precedenti del richiedente il porto d'armi per verificarne l'affidabilità; non altrettanto, però, può dirsi per un divieto automatico e generalizzato derivante da condanne penali dallo stesso subite a lunga distanza di tempo e nemmeno incidenti direttamente sull'utilizzo delle armi, come accade nel caso di specie.

Ipotizzare l'esistenza di un simile divieto generalizzato ed assoluto, senza che all'autorità amministrativa venga concesso alcun potere di valutazione discrezionale, appare eccessivo rispetto allo scopo della norma, tanto più nel caso di specie in cui, durante il rilevante lasso di tempo trascorso dal suo originario rilascio fino al suo diniego, il titolo è stato sempre rinnovato.

In tema di automatismo preclusivo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 202/2013, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. 18 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui la norma prevede un meccanismo automatico che impone all'Amministrazione competente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che sia stato condannato per determinati reati. La Corte ha statuito che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nel disciplinare l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in relazione alle esigenze di difesa nazionale e sicurezza pubblica sottese, e in questo ambito è legittimo anche prevedere casi in cui, a fronte della commissione di reati ritenuti di una certa gravità e particolarmente pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, l'Amministrazione sia vincolata a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni. In linea generale statuizioni di tal genere non sono di per sé manifestamente irragionevoli; tuttavia occorre che una simile previsione possa considerarsi rispettosa di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 Cost., tra le opposte esigenze di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e regolare i flussi migratori, da un lato, e di salvaguardare i diritti dello straniero riconosciutigli dalla Costituzione dall'altro. Nel valutare l'adeguatezza del bilanciamento tra questi valori, al fine del sindacato di legittimità della norma, la Corte prosegue rilevando che gli automatismi procedurali sono basati su una presunzione assoluta di pericolosità e devono quindi ritenersi arbitrari laddove non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.

Nel caso di specie si può facilmente formulare quest'ultima ipotesi sulla scorta dei dati esperienziali desumibili dagli atti di causa: è dimostrato che il ricorrente ha ottenuto il primo rilascio del porto d'armi per uso venatorio il 6 marzo 1986 e i rinnovi si sono susseguiti senza soluzione di continuità fino all'attuale istanza.

 

In trent'anni di utilizzo dell'arma, egli non ha dato causa ad alcun episodio connotato dal suo cattivo utilizzo.

Sotto un profilo più generale ed astratto, poi, non appare facilmente giustificabile un automatismo preclusivo che colleghi il diniego dell'autorizzazione a portare armi alla commissione del reato di furto, il quale non è collegato all'utilizzo delle stesse e che, pertanto, poco ragionevolmente può essere posto ex se a base del diniego dell'autorizzazione medesima.

Tanto più appare ingiustificabile l'automatismo laddove, come nel caso di specie, il richiedente il porto d'armi abbia ottenuto la riabilitazione la quale presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento.  

 

 

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Letto 10587 volte Ultima modifica il Martedì, 30 Gennaio 2018 13:10
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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1 commento

  • Link al commento Vincenzo Circosta Martedì, 15 Maggio 2018 09:49 inviato da Vincenzo Circosta

    Buongiorno , ma la corte costituzionale solitamente di quanti anni ha bisogno per prendere una decisione in merito?
    Grazie per l'attenzione.
    Vincenzo