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Domenica, 11 Febbraio 2018 08:09

Mini guida su armi, buona condotta e affidabilità

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Ministero e Prefettura perdono il processo (guardia particolare giurata).

 

Visto l’apprezzamento dei lettori per l’ultima “mini guida” in tema di armi e reati, eccone un’altra su questo delicato argomento:

 

armi, buona condotta e affidabilità, specie in relazione alla nomina di guardia particolare giurata.

 

Anche qui una manciata di principi, 7 per la precisione, ovviamente dopo aver illustrato in sintesi il caso concreto attraverso l’analisi di un’importante sentenza.

 

La pronuncia è la n. 1357 dell’08.03.2017 della Sezione Quinta del Tar Napoli  (favorevole per il ricorrente e di condanna del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Napoli al pagamento delle spese di lite).

Si tratta di sentenza non appellata.

 

Principi di base che aiutano a capire il da farsi e come muoversi rispetto a un ipotetico provvedimento dell’U.T.G. di rigetto  dell'istanza con la quale si chiede la nomina a guardia particolare giurata.

 

Quante volte infatti capita che l’Autorità dica “no”?

Certamente accade molte volte, specie negli ultimi tempi.  

 

Vista l’importanza e la delicatezza della questione, è allora il caso di mettersi un attimo comodi e tranquilli per prendere confidenza con il ragionamento dei giudici e, perché no, scoprire e impadronirsi di tutti gli strumenti giuridici che si possono sfruttare, le “dritte” in pratica, che il Tar direttamente o indirettamente ci fornisce con la sua sentenza.

E’ del tutto evidente infatti che, laddove il lettore – interessato si dovesse trovare in un caso simile, potrebbe utilizzare i criteri qui ricordati per fronteggiare il rigetto ed aumentare quindi le probabilità di accoglimento del suo ricorso.

Un buon consiglio dell’avvocato in questi casi può essere decisivo.

 

Passiamo dunque al nocciolo della questione e scopriamo i criteri utili, non prima però di aver visto l’antefatto processuale.

  

 

Il ricorso

La causa viene intentata contro U.T.G., Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno: la parte chiede l'annullamento del provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza per la nomina a guardia particolare giurata.

L’interessato, controllato in varie occasioni in compagnia di persone che annoverano pregiudizi penali e di polizia per reati di grave allarme sociale, spiega tranquillamente queste dubbie frequentazioni e dice di essere stato fermato con persone ma solo in occasioni di lavoro.

Niente da fare:

l’istanza viene rigettata con al frasetta che ormai è diventata una specie di ritornello per chi si imbatte quotidianamente con questo tipo di provvedimento: "ritenuto che i citati controlli di polizia siano indicativi di una oggettiva condizione di vicinanza dell'interessato rispetto ad ambienti non compatibili con il delicato ruolo delle guardie particolari giurate; osservato, pertanto, che le citate circostanze possono ritenersi sintomatiche del venir meno dei requisiti di buona condotta ed affidabilità, imprescindibili per l'esplicazione dei citati compiti di g.p.g” eccetera eccetera…

Dopo la memoria difensiva dell’amministrazione, il ricorrente si fa avanti di nuovo con i motivi aggiunti al ricorso originario.

Per farla breve, il tribunale nota la fondatezza dei motivi del ricorrente e li accoglie in pieno.

 

 

L’accoglimento del ricorso

Approfittiamo quindi dei motivi con i quali il ricorso è stato accolto per snocciolare i promessi criteri guida.

 

Criterio n. 1

La difesa di chi ricorre in sede amministrativa va sempre garantita e l’accesso agli atti deve essere completo, non parziale.

Qui è presto detto: con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza l’Amministrazione non ha reso note al ricorrente tutte le contestate frequentazioni, impedendogli pertanto di svolgere un’adeguata attività difensiva, ostacolata anche con la negazione dell’accesso agli atti amministrativi.

 

Criterio n. 2

L’Amministrazione deve consentire al ricorrente di conoscere le circostanze di tempo e di luogo dei contestati controlli e le persone in compagnia delle quali è stato avvistato.

L’Amministrazione, anche nel provvedimento finale di diniego, non ha preso esplicitamente posizione sulla memoria difensiva prodotta dal ricorrente, riferita (in assenza di esplicita indicazione ad opera della resistente Amministrazione delle persone gravate da precedenti penali e di polizia con le quali il ricorrente è stato fermato) alla descrizione della frequentazione lavorativa con una sola persona.

 

Criterio n. 3

Il Ministero non può collegare (senza spiegare niente) i controlli ad una vicinanza-prossimità del ricorrente con ambienti insani.

Il provvedimento gravato non offre alcuna specifica valutazione circa i contestati controlli con persone, neppure indicate, gravate da precedenti penali e di polizia: in pratica fa discendere in automatico da tali controlli un giudizio di vicinanza del ricorrente con ambienti non compatibili con il ruolo delle guardie particolari giurate e quindi un giudizio di inaffidabilità e di assenza di buona condotta, che a sua volta impedirebbe la nomina.

 

Criterio n. 4

Il diniego va motivato.

In materia di autorizzazioni di polizia, l'Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può prescindere nei provvedimenti di diniego, da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione.

Tanto serve a mettere in evidenza le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi.

 

Criterio n. 5

La buona condotta dell’art. 138 T.U.L.P.S. si riferisce allo stile di vita nel suo complesso, non in astratto bensì in concreto, cioè messo in relazione al tipo di abilitazione che deve essere rilasciata.

La valutazione negativa sul possesso di questo requisito deve collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l'idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull'assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare la rilascio della licenza di polizia.

 

Criterio n. 6

Se l’amministrazione revoca il titolo abilitativo, può mettere in seria difficoltà lavorativa l’interessato: serve quindi una motivazione più che rigorosa.

Quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata l'Autorità deve tener conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia.

 

Criterio n. 7

Un processo che si poteva evitare porta alla condanna alle spese dell’amministrazione.

Nel caso commentato, le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Napoli.

 

Conclusioni

Non sempre è facile fronteggiare la presa di posizione della Prefettura: ecco perché è preferibile rivolgersi ad un legale specializzato in materia.

Sarà infatti compito del difensore spiegare il “come fare per” e, se richiesto, progettare una strategia difensiva idonea a contrastare con più probabilità di successo un’eventuale azione giudiziale.

Tra gli Autorevoli Avvocati che in Italia trattano approfonditamente e quotidianamente la delicata materia, specie sul versante amministrativo, consigli e informazioni si possono chiedere all’Avv. Francesco Pandolfi, il quale ha al suo attivo la gestione di una considerevole varietà di casi ed è autore di numerose pubblicazioni.

Spesso le persone interessate incaricano due avvocati, uno esperto in diritto penale e l’altro in diritto amministrativo.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 7270 volte Ultima modifica il Giovedì, 09 Agosto 2018 08:43
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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