Stampa questa pagina
Sabato, 24 Febbraio 2018 13:27

Fucile uso venatorio: mini guida per demolire il diniego alla domanda di rinnovo

Scritto da

 

Dal momento che non esiste e non può esistere un “automatico giudizio negativo” sulla persona da parte dell’Autorità di P.S. (nel caso abbia commesso reati in passato), il diniego del Questore sulla domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia si può intaccare e demolire facendo leva sull’eventuale abuso della discrezionalità amministrativa, oltre che sulla mancanza di motivazione del diniego.

 

 

 

Se ti interessa questo argomento e vista la delicatezza della questione (a volte per dire il vero anche un po’ confusa) allora seguimi in questo articolo, dove prendo spunto dal ragionamento del Tar Napoli proposto con la sentenza 240 pubblicata il 12 gennaio 2018.

Un tema questo assai particolare e complesso, già affrontato sotto altri aspetti.

 

Qui procedo con un ragionamento simile a quello già utilizzato in altri post su MiaConsulenza.it:  lo sfruttamento di principi di diritto nascenti dalla pronuncia e vantaggiosi per il lettore.

Il fine di questo metodo di analisi infatti è il seguente: se il lettore si dovesse trovare in un caso simile, potrebbe approfittare ed utilizzare i criteri qui ricordati per fronteggiare il divieto ed aumentare, quindi, le probabilità di accoglimento della sua domanda.

 

Passiamo dunque alla sostanza della questione, premettendo il principio di base dell’argomento trattato:

 

non è sufficiente, riguardo al giudizio di “non affidabilità” di una persona, mettere in evidenza l’esistenza di denunce, gravi ma datate, soprattutto se si sono concluse con l’assoluzione o con un nulla di fatto.

  

 

Il caso

Per essere estremamente sintetici: la parte interessata impugna il provvedimento del Questore di rigetto della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio.

Per farlo, sostiene:

  1.  violazione degli artt. 3, 6 e 10 bis della l. n. 241/1990, degli artt. 10, 11 e 43, comma 2, del R.D. n. 773/1931, degli artt. 24 e 97 Cost. e dei principi generali in materia di autorizzazioni di polizia;
  2.  eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria e di motivazione, carenza ed erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà e manifesta ingiustizia.

Si discute, in sostanza, di reati molto datati, commessi 15 o 20 anni prima (ricettazione, porto di coltello senza giustificato motivo, un furto) e conclusi con sentenze favorevoli o comunque con un nulla di fatto nella sede penale.

 

 

I principi di diritto utili

Abbiamo accennato che il Tar da ragione al ricorrente e torto all’Amministrazione.

Vediamo perché, mostrando i principi di diritto che risaltano scorrendo le pagine della sentenza analizzata.

La premessa di fondo è questa, teniamola sempre presente: l’Autorità non ha uno strapotere rispetto alla parte privata, ma deve necessariamente seguire alcune regole senza sfociare nell’arbitrio.

 

 

Ecco allora 11 criteri guida:

 

1) in tema di divieto di detenzione e porto d'armi il potere discrezionale della Pubblica amministrazione va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa,

2) quella discrezionalità deve essere coerente e basarsi su motivazioni reali e ragionevoli,

3) deve rendere conto, nella motivazione, dell'istruttoria espletata,

4) deve cioè mettere in risalto le circostanze di fatto (non semplici ipotesi o congetture) in base alle quali ritiene il soggetto capace di abusi,

5) il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato, che renda credibile un eventuale giudizio sulla sua sopravvenuta inaffidabilità,

6) l'Autorità giudiziaria non può basarsi unicamente su una denuncia penale, considerandola sufficiente a giustificare la revoca ovvero il diniego di porto d'armi,

7) deve valutare autonomamente i fatti e l'esito dei procedimenti penali, specialmente se si tratta di denunce vecchie e/o concluse con l'archiviazione per intervenuta prescrizione o con un nulla di fatto,

8) deve esaminare con cura la condotta attuale del richiedente,

9) se si trova in presenza di plurimi rinnovi, l'eventuale diniego deve dimostrare il venir meno delle condizioni iniziali che lo avevano giustificato,

10) la discrezionalità, per non trasformarsi in arbitrio, deve esercitarsi con un'attività istruttoria adeguata,

11) vanno rispettate le garanzie partecipative spettanti all'interessato: quindi egli deve sempre potersi difendere, sin dalle fasi di avvio del procedimento amministrativo.

 

 

Cosa fare in casi simili?

Attenersi sicuramente ai criteri guida enunciati, prendendo ad esempio l’enunciato del tribunale.

La cosa da sapere è questa:   

per essere veramente attendibili, le valutazioni aggiornate dell’amministrazione sull’affidabilità devono costruirsi sulla personalità dell’interessato nel suo insieme.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 8168 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858