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Domenica, 25 Marzo 2018 09:59

Bisogno di andare armato: come provarlo in causa?

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Sarà pure un principio eccezionale dell’attuale Legge italiana, ma la possibilità di munirsi di un’arma da fuoco per la difesa personale è vista da moltissime persone come un’esigenza, al pari di qualsiasi altro bisogno della vita quotidiana.

Tantissimi si sentono vulnerabili, esposti a pericoli derivanti dalla propria condizione socio economica, lavorativa o imprenditoriale: per questo motivo rivendicano quello che, anche se impropriamente, può essere etichettato un “diritto ad avere un’arma”.

In rete si trovano numerosi scritti su questa realtà, articoli giornalistici e tecnici: molti tra questi sono elaborati autorevoli.

Questo post è un po’ diverso: vuole offrire una rapida lettura dal punto di vista del giudice e dell’avvocato, due figure che in molte occasioni si trovano ad affrontare nelle aule dei Tar e del Consiglio di Stato il delicato argomento.

 

 

La regolamentazione oggi in Italia

Oggi, in Italia, per ottenere il porto d’arma occorre avere una valida e motivata ragione che possa giustificare tale bisogno.

Non sempre è facile, però, arrivare al rilascio del porto di pistola, dal momento che queste due semplici parole “valida e motivata ragione” spesso sono gli ostacoli più frequenti che si incontrano nel percorso per arrivare ad averlo.

Davanti ai tanti “no” dell’Amministrazione, una moltitudine di persone ha avviato i ricorsi per rimuovere queste barriere; la giurisprudenza, nel corso degli anni, si è così imbattuta in un numero di casi crescente producendo sentenze dal contenuto non sempre uniforme.

Molte sono le persone, infatti, che hanno deciso di non fermarsi davanti al diniego e hanno scelto di avviare una causa amministrativa lamentando la violazione di specifiche norme poste a tutela dell’interesse ad avere la licenza.

Da questo atteggiamento “reattivo” degli interessati e nell’arco di un decennio è scaturito un filone giurisprudenziale favorevole, all’interno del quale si possono annoverare diverse sentenze ben scritte e con ottimi argomenti pro-arma da difesa.

In altre parole: oggi come oggi non abbiamo più a disposizione solo sentenze di rigetto, ma un numero cospicuo di decisioni assolutamente favorevoli (spesso di primo grado non appellate) pronte per essere utilizzate come “precedenti” nei nuovi ricorsi.

 

 

La norma di riferimento

Ai sensi dell'art. 42 RD 773/31 (TULPS) "il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale".

 

 

Quando c’è il dimostrato bisogno

Dicevamo, nell’introduzione, delle cause amministrative.

Ora, all’interno di questi particolari procedimenti la condizione di "dimostrato bisogno" non si desume dalla situazione di benessere economico della persona, né dal tipo di attività o di professione svolta.  

La giurisprudenza, da una parte ha spiegato che la condizione di "dimostrato bisogno" non è elemento immutabile nel tempo ma può essere “rivisto in corso d’opera”, per così dire, dall’altra ha limitato il potere dell’amministrazione, evitando che questa giunga a conclusioni difformi da quelle accolte in precedenti e ripetuti provvedimenti senza portare variazioni di rilievo che possano giustificare un  orientamento diverso e non favorevole.

Ecco, questo particolare meccanismo a favore dell’interessato (al verificarsi del quale si può avviare un ricorso contro il diniego) scatta in un preciso momento: cioè quando l’amministrazione, senza dare conto di circostanze nuove o di sopravvenienze nega il rilascio del porto d'armi in presenza degli stessi requisiti soggettivi che ne avevano giustificato il rinnovo.

In generale possiamo dire che l'autodifesa del cittadino con armi si giustifica caso per caso, anche tenendo conto del contesto locale e della condizione di sicurezza territoriale più o meno garantita nelle forme ordinarie.

L'interpretazione della "sussistenza del bisogno" può variare a seconda che l'interessato operi e viva in un ambito più o meno esposto a concreti pericoli per la propria incolumità.

Ci sono casi nei quali l'amministrazione per giustificare il “no” dice in sostanza che in quel territorio non ci sono allarmi particolari circa i fenomeni delinquenziali o li minimizza, ma più di qualche volta non mette neppure in dubbio la permanenza e il transito per lavoro di quella persona in quelle stesse aree geografiche, magari invece notoriamente soggette a fenomeni di criminalità.

In altri casi poi si deve valutare attentamente la specifica condizione socio-economica del ricorrente, ricavabile non tanto dal reddito personale quanto magari da crescenti volumi di fatturato aziendale (dati questi che finiscono per rendere la persona interessata più di altri esposta al rischio attuale di tentativi di aggressione a scopo di lucro).

Tutte queste circostanze messe insieme, mostrano una condizione di vulnerabilità della persona, idonea a legittimare il porto dell’arma da difesa.

 

 

Conclusioni

Imbastire una causa amministrativa in questa materia non è cosa scontata o di routine; oltre ad una precisa ricostruzione del fatto si chiede la motivazione delle proprie richieste, supportandole con pronunce favorevoli e con argomenti adatti a fronteggiare i rigidi ostacoli messi davanti dall’Amministrazione.

Il tutto sapendo che ci si affida, oltre che all’avvocato, soprattutto ad un collegio di magistrati esperti nel settore.

Il consiglio è quindi inevitabilmente quello di scegliere un’assistenza legale specifica in materia.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 14325 volte Ultima modifica il Giovedì, 09 Agosto 2018 08:42
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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1 commento

  • Link al commento Lauro Sabato, 25 Agosto 2018 03:16 inviato da Lauro

    Detenere un arma in casa non e' impossibile, serve fedina penale limpida, iscrizione a un tiro a segno legalmente riconosciuto e si ottiene un porto d' armi per uso sportivo, visita medica e un po di soldi per comprare una o piu armi, per un porto d' armi anche per strada la cosa e' molto complicata, lo danno solo a rapresentanti di preziosi e non a tutti.