Stampa questa pagina
Domenica, 20 Maggio 2018 08:57

Armi uso sportivo: è vero che qualsiasi reato impedisce il rilascio della licenza?

Scritto da

 

No, non è vero.

Non tutti i reati sono uguali; inoltre bisogna vedere quando sono stati commessi questi reati, in quanto anche il fattore tempo ha un suo peso specifico.

Un tema questo abbastanza complesso e delicato; cercherò per quanto è possibile di tradurlo un po’ dal giuridichese, tratteggiando i passaggi più importanti.

Allora, se anche tu come me sei interessato a saperne di più, prenditi cinque minuti e con un po’ di pazienza leggi tutto: magari queste informazioni possono tornarti utili o puoi passarle a qualche amico che si sta ponendo le stesse domande.

 

La domanda

Per rispondere a questa domanda, che per la verità si sente ripetere parecchie volte all’interno dello studio legale, bisogna tenere a mente che non tutte le condotte umane incrinano l’affidabilità di un soggetto che ambisce all’utilizzo di armamenti.

Ad esempio, per quanto certi fatti commessi da una persona  possano essere visti come condotte disdicevoli che tendenzialmente incrinano l’affidabilità, bisogna fare attenzione però a dare giudizi affrettati.

Meglio vedere più in dettaglio i fatti e, soprattutto, scoprire se c’è o non una relazione diretta tra il fatto-reato e l’impiego dell’arma.

 

Il legame tra reato e affidabilità

Ciò che va visto, in definitiva, è se certi reati incidono o no sull’affidabilità.

Ora, a chiunque (a naso) verrebbe di dire di si: ma non è sempre così, come subito vedremo o per lo meno non lo è per tutte le ipotesi di reato.

 

La sentenza 522/18

Per capirne di più prendiamo allora spunto da una sentenza utile ed interessante, che fa luce su questa delicata materia: la n. 522 del 23 febbraio 2018 (Tar Milano Sezione 1, sentenza non appellata e con condanna alle spese del Ministero dell’Interno: si tratta di una causa dove viene accolto il ricorso della persona interessata).

Bisogna dire che in questa sentenza il collegio giudicante mostra un notevole acume, dal momento che valorizza:

 

 

a) il carattere molto risalente nel tempo di alcune condanne (reati di falso ideologico, guida in stato di ebbrezza, patente sospesa per eccesso di velocità),

 

b) la non diretta pertinenza dei reati rispetto agli interessi tutelati,

 

c) il fatto che l’interessato non ha mai tenuto condotte di abuso specifico nell’uso delle armi.

 

 

Per questi giudici sono circostanze che avrebbero richiesto una attività istruttoria molto più approfondita da parte della Questura che è arrivata a negare la licenza (in quel caso c’è stato infatti il rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto d'armi per tiro a volo/uso sportivo).

Detto in altro modo: sono situazioni che avrebbero richiesto e richiedono una motivazione accurata per arrivare a dire che gli episodi indicano uno scarso equilibrio caratteriale e un’indole incline alla violenza.

Invece, al contrario (nel caso risolto favorevolmente dal Tar Milano) la motivazione espressa dalla Questura non dimostra la pericolosità sociale dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

Le regole generali per l’Amministrazione

Nella materia delle licenze di pubblica sicurezza i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti devono sempre essere ricavati da condotte del soggetto interessato.

In pratica vengono valutate anche condotte diverse da quelle aventi rilievo penale; tuttavia queste condotte devono risultare significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, cioè bisogna capire se sono idonee o meno a svelare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste.

Su questo punto, l’Amministrazione dell’Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di revoca o di diniego di un’autorizzazione di polizia, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.

 

Le regole generali per la persona interessata

Dal canto suo l’interessato deve essere, come si dice in gergo, persona “esente da mende” o da indizi negativi.

Nei suoi confronti deve esistere sicura affidabilità.

 

In pratica

La Questura, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza non può limitarsi ad evidenziare la presenza di alcune vecchie condanne, nel caso esaminato per guida in stato di ebbrezza e sospensione della patente per eccesso di velocità, oltre a una condanna per falso ideologico commesso oltre dieci anni prima (peraltro seguito da sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione), senza valutarne l’incidenza sul giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza.

 

Da sapere

L’Autorità deve spiegare perché quei vecchi reati oggi ci dicono che la persona è inaffidabile.

Se non lo fa, il provvedimento che adotta è senz’altro annullabile e quindi, nel caso venisse impostato un ricorso, questo verrebbe accolto.

Ecco perché in casi come quello risolto con la sentenza 522 si consiglia il ricorso.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Letto 32132 volte Ultima modifica il Domenica, 20 Maggio 2018 09:10
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

1 commento

  • Link al commento Adriano Mussa Domenica, 20 Maggio 2018 18:39 inviato da Adriano Mussa

    Buonasera avvocato, gentilmente vorrei un Suo parere in merito al negato di “ porto armi uso sportivo “ , per una denuncia di QUERELA a terzi ( ho scoperto che avevano affisso un manifesto su cui c’era il mio nome e cognome , ma io non centro nulla in merito ) così rivolto per chiarimento in merito al Maresciallo della mia caserma , e suggerito di fare una denuncia/querela alla signora che aveva pubblicato in pubblico e senza il mio permesso tale documento.
    Così per questo motivo la “ Questura -Prefettura “ mi ha negato il P.orto armi , e al mio ricorso del 3gennaio 018 ad oggi nessuna notizia !
    Anticipatamente ringrazio e saluto Adriano Mussa.