No, non è vero.
Non tutti i reati sono uguali; inoltre bisogna vedere quando sono stati commessi questi reati, in quanto anche il fattore tempo ha un suo peso specifico.
Un tema questo abbastanza complesso e delicato; cercherò per quanto è possibile di tradurlo un po’ dal giuridichese, tratteggiando i passaggi più importanti.
Allora, se anche tu come me sei interessato a saperne di più, prenditi cinque minuti e con un po’ di pazienza leggi tutto: magari queste informazioni possono tornarti utili o puoi passarle a qualche amico che si sta ponendo le stesse domande.
La domanda
Per rispondere a questa domanda, che per la verità si sente ripetere parecchie volte all’interno dello studio legale, bisogna tenere a mente che non tutte le condotte umane incrinano l’affidabilità di un soggetto che ambisce all’utilizzo di armamenti.
Ad esempio, per quanto certi fatti commessi da una persona possano essere visti come condotte disdicevoli che tendenzialmente incrinano l’affidabilità, bisogna fare attenzione però a dare giudizi affrettati.
Meglio vedere più in dettaglio i fatti e, soprattutto, scoprire se c’è o non una relazione diretta tra il fatto-reato e l’impiego dell’arma.
Il legame tra reato e affidabilità
Ciò che va visto, in definitiva, è se certi reati incidono o no sull’affidabilità.
Ora, a chiunque (a naso) verrebbe di dire di si: ma non è sempre così, come subito vedremo o per lo meno non lo è per tutte le ipotesi di reato.
La sentenza 522/18
Per capirne di più prendiamo allora spunto da una sentenza utile ed interessante, che fa luce su questa delicata materia: la n. 522 del 23 febbraio 2018 (Tar Milano Sezione 1, sentenza non appellata e con condanna alle spese del Ministero dell’Interno: si tratta di una causa dove viene accolto il ricorso della persona interessata).
Bisogna dire che in questa sentenza il collegio giudicante mostra un notevole acume, dal momento che valorizza:
a) il carattere molto risalente nel tempo di alcune condanne (reati di falso ideologico, guida in stato di ebbrezza, patente sospesa per eccesso di velocità),
b) la non diretta pertinenza dei reati rispetto agli interessi tutelati,
c) il fatto che l’interessato non ha mai tenuto condotte di abuso specifico nell’uso delle armi.
Per questi giudici sono circostanze che avrebbero richiesto una attività istruttoria molto più approfondita da parte della Questura che è arrivata a negare la licenza (in quel caso c’è stato infatti il rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto d'armi per tiro a volo/uso sportivo).
Detto in altro modo: sono situazioni che avrebbero richiesto e richiedono una motivazione accurata per arrivare a dire che gli episodi indicano uno scarso equilibrio caratteriale e un’indole incline alla violenza.
Invece, al contrario (nel caso risolto favorevolmente dal Tar Milano) la motivazione espressa dalla Questura non dimostra la pericolosità sociale dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Le regole generali per l’Amministrazione
Nella materia delle licenze di pubblica sicurezza i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti devono sempre essere ricavati da condotte del soggetto interessato.
In pratica vengono valutate anche condotte diverse da quelle aventi rilievo penale; tuttavia queste condotte devono risultare significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, cioè bisogna capire se sono idonee o meno a svelare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste.
Su questo punto, l’Amministrazione dell’Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di revoca o di diniego di un’autorizzazione di polizia, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
Le regole generali per la persona interessata
Dal canto suo l’interessato deve essere, come si dice in gergo, persona “esente da mende” o da indizi negativi.
Nei suoi confronti deve esistere sicura affidabilità.
In pratica
La Questura, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza non può limitarsi ad evidenziare la presenza di alcune vecchie condanne, nel caso esaminato per guida in stato di ebbrezza e sospensione della patente per eccesso di velocità, oltre a una condanna per falso ideologico commesso oltre dieci anni prima (peraltro seguito da sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione), senza valutarne l’incidenza sul giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza.
Da sapere
L’Autorità deve spiegare perché quei vecchi reati oggi ci dicono che la persona è inaffidabile.
Se non lo fa, il provvedimento che adotta è senz’altro annullabile e quindi, nel caso venisse impostato un ricorso, questo verrebbe accolto.
Ecco perché in casi come quello risolto con la sentenza 522 si consiglia il ricorso.
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