La regola di fondo è questa: nel caso in cui sorgano dubbi sul rinnovo della licenza uso caccia, magari perché l’interessato ha ricevuto una denuncia, l’amministrazione deve in ogni caso esaminare con cura tanto la documentazione sfavorevole all’interessato quanto quella a suo favore.
Non è ragionevole infatti che la Questura si limiti a dare significato solo agli elementi sfavorevoli per il richiedente: al contrario, deve allargare lo spettro della sua valutazione fino a dare peso anche ai fatti che dimostrano l’affidabilità.
Ma allora, viene da chiedersi: se il principio è quello appena descritto, come mai alcune questure in Italia non mettono in risalto l’insieme dei fatti (sfavorevoli e favorevoli) quando sono chiamate a dare le loro valutazioni?
Una prima risposta a questo interrogativo è che, evidentemente, quelle questure forse non fanno bene il loro lavoro; se si verifica una situazione di questo tipo, allora su impulso dell’interessato intervengono i magistrati per rimediare agli errori.
Parliamo qui di un altro caso dove il ricorso proposto dalla persona interessata viene accolto: ad emettere l’importante sentenza è il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige, Bolzano (pronuncia n. 51 del 20 febbraio 2018).
Se dunque ti interessa saperne di più prenditi cinque minuti e leggi questo post: le informazioni che troverai potrebbero tornarti utili o magari, parlandone, potresti comunicarle a qualche amico che si trova o si è trovato in difficoltà su questa pratica.
Il caso
La Questura rigetta l'istanza di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia, alla luce della prognosi sfavorevole sull’affidabilità dell’interessato nell'uso delle armi prospettata da una relazione dei Carabinieri, che lo hanno deferito all'autorità giudiziaria per il delitto di lesioni personali a seguito di una querela pervenuta dopo una colluttazione nei pressi di una discoteca.
A prescindere dall'esito penale della vicenda, emerge dalla relazione dei Carabinieri che la persona interessata, in stato di ubriachezza, ha innescato il litigio infastidendo un gruppo di ragazzi e aggredendo poi uno di loro, colpendolo anche con un pugno, passando anche alle vie di fatto con il fratello minore di questi.
All’inizio la persona in questione segnala che il procedimento penale a suo carico è stato chiuso con l'archiviazione, ma questo dato non serve a niente: la Questura ritiene sufficienti gli indizi di una condotta aggressiva e violenta contro le persone, tali da configurare un delitto per il quale, in caso di condanna alla reclusione è previsto il divieto assoluto di concessione del porto d’armi.
I motivi di ricorso
L’interessato però, vendendo l’ingiustizia di una decisione amministrativa di questa portata, critica il provvedimento e propone il ricorso.Mette in evidenzia tutta una serie di importanti elementi a suo favore:il giudizio d'inaffidabilità non ha considerato l'esito penale della vicenda a suo carico;
l'archiviazione della querela presentata nei suoi confronti dalla controparte, coinvolta nella colluttazione, si basa sull'impossibilità di accertare la vera dinamica dei fatti;
la Questura ritiene preminenti le dichiarazioni del querelante coinvolto nella colluttazione, benché anch’egli rinviato a giudizio per lo stesso episodio;
il querelante ha indennizzato il ricorrente per il danno da lui subito nel litigio; non si è tenuto in alcun conto il fatto che l’interessato era ed è incensurato;
non si è attribuito alcun valore alla sua buona condotta, confermata per altro anche dai Carabinieri all'atto della trasmissione alla Questura dell'istanza di rinnovo del porto d’armi;
non si è dato il giusto valore alla stima goduta in pubblico dall’interessato;
nessun peso è stato dato al fatto che non risulta essere assiduo frequentatore di locali pubblici e che non faccia uso stupefacenti;
non si è spesa una sola parola per dire che il vecchio episodio della colluttazione è in realtà un evento unico, sporadico ed isolato.
Il ragionamento dei giudici
E’ tanto semplice quanto diretto ed efficace.
In pratica, la Questura ha dato per scontato che l’episodio della colluttazione descritto in querela si sia veramente verificato con le modalità descritte, trascurando però che manca l’accertamento sul fatto denunziato.
In sostanza la Questura dà per acquisita la circostanza ma non lo può fare, visto che:
in sede di procedimento penale è stata enunciata l'impossibilità di ricostruire la dinamica dei fatti;
lo stato di "ubriachezza" riguarda tutti i coinvolti;
le versioni fornite e le reciproche accuse contrastano;
sono stati ascoltati due testimoni che però riferiscono di fatti a distanza di tanto tempo e per giunta sono amici del querelante;
c’è una richiesta di archiviazione del PM;
l’interessato a sua volta ha presentato una querela nei confronti dell’antagonista;
il procedimento penale ha avuto un buon esito;
l’episodio della colluttazione è rimasto del tutto occasionale.
La soluzione del caso
Da un lato l'evidente non univocità degli elementi a disposizione della Questura non le consentiva di abbracciare una ricostruzione del fatto di violenza, secondo la quale l'iniziativa fosse senz'altro da attribuire al ricorrente.
Dall'altro lato, ai fini della valutazione circa l'affidabilità dell'interessato nell'uso delle armi l'Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione anche gli elementi a suo favore ed in particolare l'attestazione di buona condotta e buona stima inviata dagli stessi Carabinieri insieme alla domanda di rinnovo del porto, nonché le circostanze che l'interessato fosse incensurato e che la lite violenta contestatagli fosse rimasta comunque un episodio isolato.
Ecco perché il ricorso viene accolto.
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