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Giovedì, 09 Agosto 2018 07:56

Liberalizzazione porto d'arma da fuoco

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Liberalizzazione porto d’arma da fuoco

Tra le tante domande che arrivano sul tavolo dello studio quella che segue ci ha stimolato molto, soprattutto perché ha imposto un’analisi giuridica di fattibilità.

Vediamo subito l’interessante quesito.

"Per un referendum abrogativo servono 500000 firme; lo sappiamo che sono tantissime, comunque che articolo bisognerebbe abrogare nello specifico nel TULPS per rendere libero il porto delle armi come in Repubblica Ceca?" 
In pratica il nostro Lettore chiede una valutazione della possibilità, previa abrogazione di talune norme, di liberalizzare il porto d’arma da fuoco, sulla falsariga di quanto accade in altro Paese.
Ora, per capire se in Italia esiste una soluzione per questa domanda visto l’assetto dell’attuale Ordinamento giuridico, bisogna partire dall’esame delle norme poste a presidio della fattispecie.

 

Ebbene, oggi come oggi

l’acquisizione/acquisto di armi è disciplinata da:

a) art. 35 comma 4 T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n.773): ”è vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore.”

b) Direttiva dell’Unione Europea 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.05.2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio: tracciabilità delle armi, obbligo per chi ottiene il nulla osta all’acquisto /licenza porto d’arma di avvisare i familiari conviventi, obbligo di certificato medico ogni 5 anni per chiunque detenga armi (escluso chi è titolare del porto d’armi).

 

Il porto d’armi è disciplinato da:

c) art. 42 comma 3 T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n.773):” il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a centimetri 65

d) art. 699 c.p. porto abusivo di armi: “chiunque, senza la licenza dell’Autorità quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi”;

e) art. 4 co.1 Legge 110/75 porto di armi od oggetti atti ad offendere: “salve le autorizzazioni previste dall’art. 42 del TULPS terzo comma, non possono essere portati, fuori dall’abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate…”.

Viste queste norme, per la liberalizzazione del “porto d’arma da fuoco” occorrerebbe abrogare quelle di cui ai punti c), d), e):

In pratica, lo snellimento normativo dovrebbe riguardare questi tre articoli:

art. 42 comma 3 T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n.773):” il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a centimetri 65”;

art. 699 c.p. porto abusivo di armi: “chiunque, senza la licenza dell’Autorità quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi”;

art. 4 co. 1 Legge 110/75 porto di armi od oggetti atti ad offendere: “salve le autorizzazioni previste dall’art. 42 del TULPS terzo comma, non possono essere portati, fuori dall’abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate…”.

 

Questo è quanto.

Giuridicamente potrebbe essere, in astratto, la soluzione e la risposta al quesito.

Detto ciò, non sfugge agli esperti e ai meno esperti che occorre tuttavia riflettere sulle concrete possibilità della riuscita di un referendum avente ad oggetto l’annullamento di tali normative.

Come si sa, parliamo di regole inserite in un sistema giuridico-amministrativo consolidato e orientato alla tutela della sicurezza pubblica rispetto a possibili abusi che potrebbero derivare da un uso improprio delle armi da fuoco.

Un contesto che, ad oggi, potrebbe rendere assai laborioso un progetto referendario orientato verso la direzione auspicata.

Liberalizzazione acquisto arma da fuoco

Cerchiamo allora di capire se esistono alternative valide e percorribili o che, almeno, presentino maggiori probabilità di riuscita rispetto alla prima questione.

All’ipotesi referendaria relativa al porto si potrebbe affiancare una diversa strategia referendaria, tesa ad ottenere una liberalizzazione sull’acquisto delle armi da fuoco, seppur con gli accorgimenti del caso e le necessarie certificazioni mediche volte a scongiurare problematiche sanitarie che potrebbero influire negativamente sul possesso di un’arma.

Ciò potrebbe trovare anche un più solido fondamento normativo nell’art. 14 della Costituzione, che riconosce l’inviolabilità del domicilio come più ampia espressione della libertà personale (in pratica: la nozione si riferisce ad ogni sito dal quale il titolare intende escludere la presenza di terzi per difendere l’intimità della propria vita affettiva o i propri interessi) nonché

dall’art. 52 del codice penale: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Ulteriormente ricordiamo che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5761/2011 ha sancito che la causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 c.p.) è applicabile anche nell'ipotesi di detenzione abusiva di armi, sussistendone i presupposti di operatività e, cioè: previo accertamento della effettiva sussistenza e dell'attualità del pericolo e, ulteriormente, verificando se avuto riguardo alle circostanze ed al contesto la detenzione dell'arma -ancorché abusiva- appaia giustificata.

In conclusione, la strada per una liberalizzazione dell’acquisto delle armi e per la loro detenzione ai fini della sicurezza del proprio domicilio / attività commerciali appare un percorso con prospettive di successo maggiori rispetto a quello dell’incondizionato porto d’armi che, in quanto tale, potrebbe essere valutato in un momento successivo a quello della liberalizzazione della loro vendita.

In pratica:

La liberalizzazione del porto d’arma da fuoco potrebbe essere oggetto di un processo referendario, con la consapevolezza delle difficoltà tecnico-giuridiche nascenti dall’Ordinamento giuridico italiano attuale.

La liberalizzazione dell’acquisto dell’arma da fuoco potrebbe suscitare un maggior favore se presentato come “passaggio iniziale”, cui far seguire in un secondo momento il primo e più ambizioso progetto referendario.

 

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Letto 9972 volte Ultima modifica il Giovedì, 09 Agosto 2018 08:57
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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1 commento

  • Link al commento Maurizio Lanna Sabato, 01 Dicembre 2018 10:16 inviato da Maurizio Lanna

    Complimenti per il suo articolo sulla "possibilità" o meno di liberizzare l'acquisto di armi.
    Come legale possessore di armi, ritengo pericolosa questa strada per i motivi già sanciti dalla legge. Condivido invece una portabilità dell'arma per chi è munito di valido pda e che utilizzi l'arma in TSN o poligoni privati.
    Buona giornata.

    M.L.