Armi: il giudizio di pericolosità sociale
Continua senza sosta il flusso di domande che ci vengono rivolte on line in materia di diritto delle armi.
I quesiti sono i più diversi.
Il giudizio di pericolosità sociale
L’ultima riguarda il giudizio di pericolosità sociale, in particolare: che cosa s’intende per giudizio di pericolosità nel momento in cui si chiede il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
In pratica il nostro Lettore chiede se la Questura e la Prefettura possono giungere ad una valutazione di questo tipo nel momento in cui ci sono state denunce / querele tra la persona interessata e alcuni parenti, ma queste querele non sono mai arrivate a processo perché sono state ritirate o altro.
Ora, per capire come l’autorità può formulare questo giudizio, bisogna premettere che la valutazione è essenzialmente discrezionale…. ma non troppo.
Troppo facile dire che una persona è “socialmente pericolosa”, e quindi negargli il rinnovo, per il solo fatto tra i suoi fascicoli sono state trovate denunce per fatti risalenti nel tempo ma in precedenza ritenuti non ostativi, tutto questo senza alcun preventivo accertamento sugli sviluppi giudiziari di quei procedimenti.
In realtà: se l’amministrazione vuole trarre conclusioni negative da queste denunce subite dall’interessato, cui sono seguite ad esempio controquerele, deve svolgere accurati accertamenti circa la verità dei fatti esposti, dal momento che manca un accertamento giudiziario.
La personalità complessiva del soggetto
Esatto, è proprio quella indicata la chiave per risolvere il problema e, dunque, dare una risposta al quesito che ci è stato rivolto.
In una situazione tipo come quella tratteggiata sopra per grandi linee, l’unico modo per poter dare un giudizio corretto sulla personalità dell’interessato al rinnovo della licenza è quello di svolgere un’indagine approfondita sulla sua personalità, senza tralasciare nulla.
Infatti, quando il Prefetto si trova di fronte ad una richiesta che proviene da una persona pluridenunciata, ma con querele finite nel cestino oppure in precedenza ignorate, ebbene questa circostanza non dice granché sulla personalità, visto che manca l’accertamento che di solito si ottiene su quei fatti con una causa penale.
In conclusione, se l’amministrazione intende dire no sul rinnovo, lo può fare solo se è in grado di accertare con dovizia di particolari i fatti esposti nelle denunce, per i quali è mancato l’accertamento penale.
In pratica
Così come è successo in una recente causa amministrativa davanti il Tar di Napoli Sezione 5 (ordinanza n. 1043 del 3 agosto 2018), dove i giudici hanno accolto la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati (decreto di rigetto della Questura dell’istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, decreto del Prefetto di detenzione armi, comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo), così in tutti gli altri casi analoghi l’autorità non può prescindere da un’adeguata istruttoria che metta in risalto le circostanze idonee a ritenere che la persona interessata sia realmente pericolosa o capace di abusi.
In conclusione, la regola da tenere a mente è la seguente.
L’affidabilità di una persona non viene mai compromessa da condotte che, per loro natura, per la loro occasionalità, per la loro distanza nel tempo o per altri motivi, non sono ragionevolmente capaci di eroderla.
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