Avvocato Pandolfi: le nuove regole sulla circolazione delle armi
Controllo sull’acquisizione e detenzione di armi
In che cosa consiste la nuova disciplina?
Ne avevamo già parlato qualche tempo fa: ora è stato approvato il decreto legislativo che adegua la normativa interna a quella europea.
Parliamo delle regole sul controllo su acquisizione e detenzione di armi.
ll consiglio dei ministri ha varato il decreto legislativo che adegua il nostro ordinamento a quello europeo per quanto riguarda il controllo sull’acquisizione e sulla detenzione di armi.
Praticamente si tratta di una direttiva dell’Ue che impone agli Stati membri di armonizzare le regole sulla circolazione di armi da fuoco e delle loro componenti essenziali.
Le novità in sintesi
Prendendo a spunto quanto riportato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, con ultimi due aggiornamenti al 9 e al 14 agosto 2018, vediamo che le novità sul tema sono le seguenti.
Il decreto:
rimodula le categorie delle armi da fuoco;
modifica i criteri di acquisizione e detenzione delle stesse;
disciplina le modalità con cui devono essere marcate; prevede forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione;
armonizza la durata delle autorizzazioni.
Ulteriori novità
Tra le principali novità introdotte dal testo:
un nuovo sistema di tracciabilità delle armi per conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione dell’arma;
il divieto assoluto di usare armi “camuffate” o modificate con caratteristiche esteriori di un altro oggetto;
l’autocertificazione obbligatoria, per ottenere il nulla osta all’acquisto di armi, che attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio;
la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione si riduce da sei a cinque anni, obbligatorio presentare la certificazione medica necessaria ogni cinque anni per chiunque detenga armi comuni da sparo. Fanno eccezione i collezionisti di armi antiche, salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi.
Che cosa fa il provvedimento?
Sempre sulla falsariga dell’aggiornamento ministeriale, integra la disciplina esistente sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi destinate all’uso civile, ma non incide sulla disciplina relativa all’acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze armate o di Polizia o a enti governativi, nonché sulla legge relativa al controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
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