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Sabato, 18 Agosto 2018 14:07

Armi, omessa custodia

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Armi, omessa custodia

Ripostiglio casalingo con armi all’interno non chiuso a chiave? Non basta per accusare il proprietario di omessa custodia.

Di regola la custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica; chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

Ma andiamo a vedere il caso concreto.

 

Il quesito

Come avevo detto in qualche altro post precedente, i quesiti che arrivano sul tavolo dello studio sono tanti e diversi tra loro.

Uno di questi è abbastanza ricorrente però e riguarda la materia della custodia di armi da parte di persone che non esercitano professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi.

In pratica: il lettore vuole sapere quand’è che si considera adempiuto l’obbligo di diligenza nella custodia dell’arma (in questo caso si tratta di un fucile doppietta calibro 12 e un fucile artigianale calibro 12) dentro casa.

Cerchiamo allora di dare una risposta alla domanda, seguendo le tracce offerte dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione penale.

 

La risposta 

Una premessa: spesso accade che in primo grado il Tribunale  ravvisi il reato di cui alla L. n. 110/75 art. 20 (rubricato "custodia delle armi e degli esplosivi") nella condotta consistita nell'avere collocato armi dentro casa all’interno di una stanza rimasta aperta.

E’ la stessa situazione che ha ultimamente esaminato e risolto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32592 del 16 luglio 2018.

Qui due fucili, regolarmente dichiarati, vengono rinvenuti all'interno di un sacco stivato in un ripostiglio, la cui porta non era stata, però, chiusa a chiave.

In questo modo, secondo il primo giudice, non sarebbero state adottate le necessarie cautele, dal momento che chiunque, accedendo all'abitazione della persona interessata avrebbe potuto entrare nel ripostiglio e impossessarsi delle armi.

La soluzione

La Corte ritiene, tuttavia, che non possa condividersi la qualificazione giuridica del fatto operata alla stregua della menzionata disposizione incriminatrice, a mente della quale "la custodia delle armi (omissis) deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica".

In realtà quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, tale obbligo di diligenza "deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit" cioè: “ciò che accade di solito”.

E nel caso esaminato non c’è dubbio che l'imputato, riponendo le armi all'interno di un locale della propria abitazione, avesse adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili da un soggetto della sua condizione socio-personale, rispondendo a una massima di comune esperienza che la custodia di un'arma all'interno di un luogo di privata dimora, come tale non accessibile da soggetti estranei, valga a impedire la possibilità, per eventuali terze persone, di impadronirsi della stessa.

 

In pratica

La Cassazione penale insegna che l’arma all’interno della propria abitazione si considera riposta in un luogo sicuro.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 7638 volte Ultima modifica il Sabato, 18 Agosto 2018 14:19
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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