Risarcimento danni da incidente di caccia
Argomento delicato e complesso allo stesso tempo.
Pensiamo a quelle circostanze nelle quali, in occasione dell’esercizio della caccia, si verifichi purtroppo un sinistro.
E’ del tutto evidente che nessuno mai vorrebbe trovarsi in una situazione del genere; i dati in possesso dello studio ci dicono però che questi incidenti accadono e anche con una certa frequenza.
Ad esempio, alcune nostre fonti riportano più di cento di sinistri gravi per la stagione venatoria 2017/18 in Italia (vittime per armi da caccia).
Come avvocato in diverse occasioni mi sono trovato a gestire fascicoli risarcitori di questo tipo, con l’intento di colmare la grave perdita umana mediante una somma congrua da riconoscere ai familiari.
Quali sono in questi casi le regole da conoscere e le procedure da seguire per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla vittima e ai propri familiari?
Come funziona il “massimale”
Ebbene, una prima regola da conoscere riguarda il meccanismo del massimale.
In materia di responsabilità civile per i danni provocati a terzi nell’esercizio della caccia, l’art. 12 co. 8 L. 157/92 distingue tra il massimale "per ogni persona danneggiata" e quello, superiore, "per ogni sinistro".
In particolare, per "persona danneggiata" dobbiamo pensare non alla sola vittima diretta dell'incidente ma ogni soggetto che, come gli stretti congiunti, abbia direttamente subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza della morte o dell’invalidità causata al soggetto immediatamente pregiudicato.
Questo significa che i relativi danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, in quanto il limite del risarcimento è, distintamente per ognuno, quello stabilito per ciascun danneggiato, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (cd. massimale catastrofale).
Come comportarsi se l’assicuratore rimane “inerte”
Secondo aspetto da tenere presente è il meccanismo processuale che, una volta avviato, consente di giungere al risarcimento integrale dei danni riportati dalle vittime (i congiunti) del sinistro.
In sintesi: all’accertamento penale sulla vicenda segue l’accertamento in sede civile per la liquidazione delle somme spettanti.
In generale, nel caso in cui l’assicuratore non provveda con sollecitudine al risarcimento, si può configurare una situazione di inerzia colpevole.
Si tratta di una responsabilità per mala gestio impropria da colpevole ritardo, che trova titolo in un comportamento dell'assicuratore dilatorio a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato.
Per esempio, la situazione si verifica quando i ricorrenti dopo l'incidente cercano inutilmente di ottenere dall'assicuratore, la cui responsabilità risulta evidente sin all'inizio, la messa a disposizione di una parte del massimale di polizza.
In questi casi certamente occorre far valere questa particolare situazione in giudizio.
Quali regole si applicano?
I principi stabiliti dalla giurisprudenza della Cassazione Civile in tema d'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ed in particolare la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio impropria nei confronti del danneggiato, si applicano anche in materia di assicurazione per la caccia.
Quando era vigente la L. 2 agosto 1967 n. 799 non si prevedeva un'azione diretta dell'assicuratore verso il danneggiato, come per la responsabilità civile da circolazione stradale, e la giurisprudenza aveva affermato che l'assicuratore "può essere chiamato in garanzia soltanto dal cacciatore danneggiante e quindi tenuto a rimborsare quanto costui sia stato condannato a pagare oltre il massimale a seguito di rivalutazione della somma dovuta per risarcimento del danno, solo se si accerti che il ritardo con il quale si è pervenuti alla liquidazione del danno è dipeso dal comportamento dell'assicuratore stesso che, assunta la gestione della causa, abbia poi violato il dovere di diligenza imposto dall'articolo 1176 cc".
Successivamente, invece, con la L. 968/77 art. 8 comma 2 è stata accordata al danneggiato un'azione diretta contro l'assicuratore.
Oggi, la L. 11 febbraio 1992 n. 157 articolo 12, comma 10, prevede che "in caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza".
In pratica
Disponendo anche in questo caso il danneggiato di azione diretta nei confronti dell'assicuratore, egli è legittimato a far valere il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patrimoniali cagionati dalla inesatta esecuzione di detta prestazione, dovuti a ritardo colposo.
La materia del risarcimento danni da incidente di caccia è complessa e delicata; il consiglio che si può dare a chi si trova a dover gestire una situazione del genere è di affidarsi solo ed esclusivamente ad un legale specializzato e non ad agenzie, onlus, organizzazioni e simili, dal momento che queste poi finiscono sempre per affidare a loro volta l’incarico all’avvocato in quanto da sole non possono operare in sede processuale.
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