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Mercoledì, 05 Settembre 2018 11:28

Rinnovo licenza per industria riparazione armi

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Rinnovo licenza per industria riparazione armi

Tra le mille e mille situazioni problematiche che possono verificarsi nel Mondo delle Armi, può esserci anche questa.

 

Cosa può accadere?

Mettiamo che il Questore ti neghi il rinnovo della licenza per esercitare l’industria della riparazione delle armi e, insieme, ti ordini pure l’immediata cessazione dell’attività in atto, con chiusura al pubblico della stessa attività.

Un bel problema.

Il Questore mette a fondamento di questa negazione un tuo vecchio reato (poniamo: invasione di terreni art. 633 c.p.) e fa finta di niente sulla tua piena riabilitazione avuta qualche anno fa, ignorando pure il fatto che il rinnovo ti è stato comunque concesso dopo la riabilitazione.

 

Cosa fare di fronte al diniego del rinnovo?

La cosa che proprio non riesci a capire ed accettare è che la licenza ti è stata sempre rinnovata, da un ventennio a questa parte.

Perché adesso no?

Perché adesso quella vecchia condanna viene considerata ostativa al rinnovo della licenza che ti serve per lavorare?

Hai pure presentato una memoria difensiva spiegando accuratamente le tue sacrosante ragioni, ma niente da fare.

La cosa da fare adesso è una: ingaggiare un legale esperto in materia e presentare ricorso.

 

Come impostare il ricorso?

Le cose che dirai nel ricorso amministrativo potranno essere queste.

Il vecchio reato è stato tolto di mezzo con la riabilitazione, la licenza ti è stata rinnovata già prima, questa attività per te è vitale, senti una profonda ingiustizia nell’atteggiamento dell’amministrazione che a quanto pare assegna un significato diverso alla riabilitazione rispetto a come questa viene interpretata in sede penale.

Insisterai alla fine per l’eccesso di potere del Questore, inoltre dirai che la vicenda presenta profili di incostituzionalità (art. 43 t.u.l.p.s.).  

Ripeterai che la Questura ha, già qualche anno fa, valutato e messo per iscritto che la tua persona gode della piena affidabilità in fatto di armi.

 

Come decide il tribunale?

Di fronte ad una situazione del genere, il Tar per prima cosa si chiede se tutto questo sia giusto e conforme a diritto.

Visto che sulla materia dell’art. 43 tulps, almeno nell’ultimo periodo, si sono avute posizioni contrastanti, il Tar con ogni probabilità non potrà fare altro che sollevare d’ufficio la questione di costituzionalità e spedire il fascicolo alla Corte Costituzionale affinché risolva una volta per tutte questo fastidiosissimo problema, che affligge te ma anche una moltitudine di altre persone su fronti diversi.

Pertanto, la decisione momentanea sarà quella di sospendere il processo fino alla definizione del cosiddetto incidente di costituzionalità in questione.

Il tutto sperando ovviamente che i tempi per la soluzione non siano biblici, dal momento che la Corte viene costantemente inondata di ricorsi di ogni genere.

 

In pratica

E’ quello che è successo, ad esempio, nel caso trattato dal Tar Trieste con l’ordinanza n. 191 dell’11 giugno 2018.

Tutta la questione ruota attorno alla corretta e soprattutto giusta lettura da dare all’art. 43 tulps.

Vista l’importanza della questione, appresso si riporta uno stralcio dell’ordinanza richiamata: Il Tribunale ritiene, invero, sussistenti i presupposti per sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del T.U.L.P.S, nella parte in cui, nello stabilire che "… non può essere conceduta la licenza di portare -OMISSIS-: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione … per -OMISSIS-…", non consente di apprezzare la risalenza nel tempo del fatto costituente reato, la sua concreta e attuale gravità anche con riguardo alla lesività del bene giuridico protetto e la successiva condotta di vita tenuta dal soggetto interessato, rendendo, peraltro, oltremodo violativa dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. l'automatica ostatività anche in confronto a condotte analoghe, commesse da altri soggetti in tempi più recenti, che, sotto il profilo -OMISSIS-le, hanno avuto la possibilità di fruire del più favorevole trattamento assicurato dall'art. 131 bis c.p. ed evitato, sotto il profilo amministrativo, perpetue conseguenze pregiudizievoli, immotivatamente limitative della libera estrinsecazione della propria personalità.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 4602 volte Ultima modifica il Mercoledì, 05 Settembre 2018 11:34
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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